QUESTIONI SOCIALI IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare

MODIFICA AL DECRETO LEGGE, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ”

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Data apertura

29 luglio 2025

Scadenza

28 febbraio 2026

Sostenitori

77

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50.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

La proposta di legge introduce l’Art. 10-bis al D.L. 14/2017 per rafforzare la sicurezza urbana e tutelare l’ordinato vivere civile nelle città. Il Prefetto potrà adottare ordinanze speciali per vietare l’accesso e disporre l’allontanamento da determinate aree urbane di soggetti che abbiano riportato una o più denunce o siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati legati alla produzione, traffico o detenzione illecita di sostanze stupefacenti, o per comportamenti che turbano la vita civile. Le aree da proteggere verranno individuate in base a situazioni concrete che possano ostacolare la fruibilità e la sicurezza dei luoghi pubblici, e rimarranno sotto tutela fino alla rimozione delle cause di rischio. Le ordinanze potranno prevedere la presenza di postazioni fisse delle forze dell’ordine e, in accordo con i Comuni, di presidi di polizia locale per garantire un controllo costante e immediato. I Prefetti dovranno relazionare semestralmente al Ministero dell’Interno e al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sui provvedimenti adottati e sui risultati ottenuti, assicurando un monitoraggio puntuale dell’efficacia delle misure. L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché verrà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, garantendo interventi mirati senza costi aggiuntivi per lo Stato.

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Quesito

MODIFICA AL DECRETO LEGGE, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI, 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 RECANTE

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

DELLE CITTÀ”

.

Relazione:

Le aree urbane sono sempre più interessate dalla insistente

presenza di persone dedite a comportamenti delittuosi o comunque

illeciti, che vanno dal consumo e spaccio di sostante stupefacenti e di

bevande alcoliche ai reati di furto e rapina, reati contro la persona, di

danneggiamento, porto abusivo di armi di varia natura e attività

abusive in genere.

Queste situazioni rendono gli spazi pubblici difficilmente fruibili

e generano nelle persone che li devono necessariamente frequentare,

una percezione, quantomeno, di potenziale insicurezza e concorrono a

creare condizioni di turbativa sotto il profilo dei contesti sociale e

abitativo e per l’

esercizio delle attività commerciali.

Al fine di fronteggiare tale situazione il legislatore è intervenuto

con il decreto legge, convertito, n. 14 del 2017 e le relative

disposizioni attuative, in primis la Circolare del Ministero

dell’Interno del 18 luglio 2017, recante le misure di attuazione dei

nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana e integrata, nella

accezione introdotta dalla normativa sopra richiamata: un intervento

che si propone un'articolata strategia volta ad innalzare il livello

della sicurezza urbana delle città del Paese, secondo una logica certo

orientata alla repressione di comportamenti illeciti di varia natura,

ma incentrata, in prima istanza, su strumenti volti alla rimozione di

fattori e condizioni suscettibili di trasformarsi nel terreno diincubazione di tali fenomeni di criminalità comune e organizzata e su un metodo di collaborazione interistituzionale fra Stato - e per esso le

diverse componenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza - le

Regioni e gli Enti locali, in una logica di collaborazione sinergica nel

rispetto delle specifiche competenze e responsabilità a ciascuno

riservate dall'ordinamento.

Come noto, il decreto legge n. 14 del 2017 si articola in due capi.

Il capo I, declinate le nozioni di sicurezza urbana(come afferente

non solo al decoro, ma anche alla vivibilità delle città, in chiave di

prevenzione della criminalità di tipo predatorio, oltrechè la

promozione della legalità e di più elevati livelli di coesione sociale e

convivenza civile) e di sicurezza integrata (come l’insieme degli

interventi assicurati da Stato, Regioni e Province autonome ed Enti

locali al fine di concorrere alla promozione ed attuazione di un

sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle

comunità territoriali) reca disposizioni in materia di collaborazione

interistituzionale per la loro promozione,disciplina le modalità e gli

strumenti di coordinamento tra i soggetti istituzionali aventi titolo e a

cui concorrono i vari livelli di governo, ciascuno nel rispetto e nei

limiti, delle proprie competenze e attribuzioni.

Fra gli strumenti principali individuati, ricordiamo gli accordi

per la promozione della sicurezza urbana ed integrata, anche diretti a

disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e

dell’

aggiornamento professionale del personale della polizia locale

(art. 3) e appositi patti stipulati tra il Prefetto e il Sindaco, nel

rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell’interno,

con accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Città e Autonomielocali (art. 5), per definire, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza

Il capo II (articoli da 9 a 18) reca disposizioni a tutela della

sicurezza delle città e del decoro urbano. In particolare, sono stati

previsti strumenti atti a garantire condizioni per un

ordinata e civile

convivenza nelle città, attraverso forme di controllo e di vigilanza del

territorio volte ad assicurare la fruibilità di taluni luoghi pubblici,

quotidianamente interessati da rilevanti flussi di persone, anche di

connotazione turistica.

In tale contesto rilevano,

- in particolare ai fini dell’intervento di

modifica prospettato dalla presente proposta di legge statale di

iniziativa regionale - quali misure costituenti parte integrante delle

politiche per la sicurezza urbana ed integrata, le previsioni

sanzionatorie di cui all’

articolo 9 nei confronti di quanti, in

violazione di divieti di stazionamento o di occupazione di spazi,

impediscono accessibilità e fruizione di infrastrutture di trasporto ivi

compreso il trasporto pubblico locale: condotta da cui conseguono

sanzioni amministrative e (cosiddetto

“DASPO urbano

”) misure di

allontanamento per 48 ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto;

ed analogamente per altre zone del territorio da tutelare, qualora

espressamente individuate dai regolamenti comunali di polizia

urbana, facendo riferimento alle aree urbane cittadine in cui sono

situati musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o

altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi

turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nonchè i plessi scolastici e

sanitari e le aree del commercio.

Non solo: l’

articolo 10 già prevede anche, ove ne ricorrano le

condizioni, (comma 1) la segnalazione dei soggetti autori dellecondotte di cui all’

articolo 9, ai servizi socio – sanitari e che (comma

2) nei casi di reiterazione della condotta quando dalla stessa può

derivare un pericolo per la sicurezza può essere disposto, per un

periodo non superiore a 12 mesi, il divieto di accesso a tali aree,

individuando modalità applicative del divieto compatibili con le

esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario del divieto.

In tale contesto, ed anche alla luce delle esperienze applicative

della disciplina in materia di sicurezza urbana ed integrata, il

Ministro dell’ Interno, preso atto delle relative risultanze interviene

nuovamente con la direttiva del 17 dicembre 2024, ad oggetto

“Iniziative di prevenzione e sicurezza urbana

, invitando le autorità

destinatarie a volere dare ulteriore impulso e sviluppo applicativo al

quadro normativo come sopra delineato procedendo, in seno al

Comitato provinciale per l’

ordine e la sicurezza pubblica, a valutare

nuove e più incisive applicazioni delle misure di vigilanza modulate

sulle esigenze riscontrate nei vari contesti urbani ritenuti sensibili:

misure che si invita a replicare, nelle forme e con la frequenza

ritenute necessarie a conseguire un reale e durevole effetto di

deterrenza e repressione delle possibili condotte criminali.

Quanto sopra alla luce delle potenzialità degli strumenti messi a

disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e dei sindaci per

prevenire e contrastare l'insorgenza di condotte che, anche quando

non costituiscono di per sé stesse violazioni di legge, sono comunque

elementi di ostacolo al pieno godimento delle aree pubbliche, in

particolare valutando soluzioni applicative, di segno estensivo, alle

misure di divieto di accesso e di ordine di allontanamento dalle aree

come sopra individuate.Con il presente progetto di legge si intende pervenire ad una

codificazione normativa di tali orientamenti applicativi, per

concorrere, con una disposizione normativa espressa, al quadro

normativo, interpretativo e quindi applicativo, del decreto legge n. 14

del 2017, con l’intento di implementare forme di tutela che possano

offrire, anche in chiave preventiva, efficacia e celerità di risposta per,

vuoi prevenire situazioni di pregiudizio, vuoi ripristinare l’

ordinata e

pacifica convivenza civile, così concorrendo a determinare condizioni

di accrescimento tanto della sicurezza reale, quanto di quella

percepita.

In tal senso già muovono iniziative di analogo tenore agli atti ed

in corso di esame presso il Parlamento nazionale, recanti disposizioni

finalizzate ad estendere l’

ambito di applicazione della misura di

prevenzione del c.d. Daspo

urbano

, prevedendo misure preventive

di divieto di accesso, oltre che di allontanamento dalle stesse, rispetto

ad aree sensibili dei territori urbani, ovvero aree vuoi ad alta

intensità di frequentazione, per i volumi di traffico che su tale aree

insistono, vuoi per essere aree dove necessitano interventi per

accrescere lo standard di sicurezza

D’

altro canto la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale,

con la recente sentenza n. 47 del 2024,intervenendo sul tema della

richiesta verifica di legittimità costituzionale delle misure di cui

all'articolo 9 e 10 del decreto legge n. 14 del 2017, ha avuto modo di

sottoporre tali disposizioni ad una valutazione di compatibilità fra la

natura intrinsecamente restrittiva di tali misure - con conseguente

limitazione alla libertà di circolazione del cittadino cui risulta inibito

l'accesso per un significativo lasso di tempo ad aree urbane di norma

liberamente fruibili - e i principi costituzionali, con riferimento alla

libertà di circolazione di cui all’

articolo 16 della Costituzione,ricordando che le limitazioni alla libertà di circolazione sono

ammesse per motivi di sanità o di sicurezza, ove per sicurezza non

può non intendersi la

situazione nella quale sia assicurato ai

cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti

della libertà che la Costituzione garantisce

, in una accezione di

sicurezza che può ritenersi sussistente quando

“il cittadino può

svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese

alla propria personalità fisica e morale

: ovvero il cosiddetto

ordinato vivere civile

.

Con il progetto di legge statale di iniziativa popolare che si

propone, si intende quindi confermare la attenzione per le aree

urbane che si trovino in situazioni di particolare difficoltà per la

costante presenza di soggetti reiteratamente denunciati e/o

condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per fatti

legati alla detenzione produzione, detenzione e traffico di sostanze

stupefacenti ed all’

uso di alcol e stupefacenti, e, più in genere per i

connessi comportamenti anche solo molesti che ne conseguono,

estendendo la applicazione delle misure di allontanamento ed anche

prevedendo, ricorrendone gli estremi, di intervenire con un presidio

delle forze dell’

ordine e di polizia locale stabilmente insediato

all’interno delle zone stesse, al fine di attuare una vigilanza costante

ed estesa che consenta alla comunità civile la normale vivibilità degli

spazi pubblici.

Trattasi in concreto di introdurre, e ciò anche dando seguito ad

iniziative di analogo tenore già agli atti ed in corso di esame presso il

Parlamento nazionale, disposizioni finalizzate ad estendere l’

ambito

di applicazione della misura di prevenzione del c.d. Daspo

urbano

,

prevedendo misure di divieto di accesso, oltre che di allontanamento

dalle stesse, rispetto ad aree sensibili dei territori urbani, ovvero areevuoi ad alta intensità di frequentazione, per i volumi di traffico che su tale aree insistono, vuoi per essere aree dove necessitano interventi

per accrescere lo standard di sicurezza , tanto in termini reali quanto

percepiti

MODIFICA AL DECRETO LEGGE, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI, 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 “DISPOSIZIONI

URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ”

.

Art. 1 – Inserimento di articolo nel decreto legge, convertito con

modificazioni, 20 febbraio 2017, n. 14.

  1. Dopo l’articolo 10 del decreto legge,convertito con modificazioni,

20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza

delle città”

, è inserito il seguente:

“Art. 10 bis – Ulteriori misure a salvaguardia dell’ordinato vivere

civile

  1. Con ordinanza del Prefetto possono essere adottati ulteriori

provvedimenti, per la tutela delle aree urbane dei comuni come

individuabili ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 9, recanti

disposizioni per disporre il divieto di accesso e l’allontanamento dalle

stesse nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più

denunce o siano stati condannati anche con sentenza non

definitiva,per i delitti di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente

della repubblica 9 ottobre 1990, n, 309 in tema di produzione, traffico

e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope o che

assumono,, comportamenti a turbativa dell’ordinato svolgimento della

vita civile.

  1. Le ordinanze di cui al comma 1:a) individuano le aree urbane del comune da sottoporre a tutela, fino all’accertato superamento delle cause dell’assunzione del

provvedimento medesimo, sulla base di concrete situazioni che

possano comportare turbative all’ordinato svolgimento della vita

civile ed ostacolare la libera e piena fruibilità delle aree stesse;

b) possono disporre la presenza di postazioni fisse delle forze

dell’ordine e, d’intesa con i Comuni interessati, di presidi di forze di

polizia locale.

  1. I Prefetti relazionano semestralmente al Ministro dell’interno ed al

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui

all’articolo 20 della legge 1°aprile 1981, n, 121 in ordine alle misure

assunte e ai risultati ottenuti in esito alla istituzione e gestione delle

aree individuate e tutelate ai sensi di cui al presente articolo.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

  1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente