MODIFICA AL DECRETO LEGGE, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ”
Data apertura
29 luglio 2025
Scadenza
28 febbraio 2026
Sostenitori
77
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
La proposta di legge introduce l’Art. 10-bis al D.L. 14/2017 per rafforzare la sicurezza urbana e tutelare l’ordinato vivere civile nelle città. Il Prefetto potrà adottare ordinanze speciali per vietare l’accesso e disporre l’allontanamento da determinate aree urbane di soggetti che abbiano riportato una o più denunce o siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati legati alla produzione, traffico o detenzione illecita di sostanze stupefacenti, o per comportamenti che turbano la vita civile. Le aree da proteggere verranno individuate in base a situazioni concrete che possano ostacolare la fruibilità e la sicurezza dei luoghi pubblici, e rimarranno sotto tutela fino alla rimozione delle cause di rischio. Le ordinanze potranno prevedere la presenza di postazioni fisse delle forze dell’ordine e, in accordo con i Comuni, di presidi di polizia locale per garantire un controllo costante e immediato. I Prefetti dovranno relazionare semestralmente al Ministero dell’Interno e al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sui provvedimenti adottati e sui risultati ottenuti, assicurando un monitoraggio puntuale dell’efficacia delle misure. L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché verrà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, garantendo interventi mirati senza costi aggiuntivi per lo Stato.
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Quesito
MODIFICA AL DECRETO LEGGE, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI, 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 RECANTE
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
DELLE CITTÀ”
.
Relazione:
Le aree urbane sono sempre più interessate dalla insistente
presenza di persone dedite a comportamenti delittuosi o comunque
illeciti, che vanno dal consumo e spaccio di sostante stupefacenti e di
bevande alcoliche ai reati di furto e rapina, reati contro la persona, di
danneggiamento, porto abusivo di armi di varia natura e attività
abusive in genere.
Queste situazioni rendono gli spazi pubblici difficilmente fruibili
e generano nelle persone che li devono necessariamente frequentare,
una percezione, quantomeno, di potenziale insicurezza e concorrono a
creare condizioni di turbativa sotto il profilo dei contesti sociale e
abitativo e per l’
esercizio delle attività commerciali.
Al fine di fronteggiare tale situazione il legislatore è intervenuto
con il decreto legge, convertito, n. 14 del 2017 e le relative
disposizioni attuative, in primis la Circolare del Ministero
dell’Interno del 18 luglio 2017, recante le misure di attuazione dei
nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana e integrata, nella
accezione introdotta dalla normativa sopra richiamata: un intervento
che si propone un'articolata strategia volta ad innalzare il livello
della sicurezza urbana delle città del Paese, secondo una logica certo
orientata alla repressione di comportamenti illeciti di varia natura,
ma incentrata, in prima istanza, su strumenti volti alla rimozione di
fattori e condizioni suscettibili di trasformarsi nel terreno diincubazione di tali fenomeni di criminalità comune e organizzata e su un metodo di collaborazione interistituzionale fra Stato - e per esso le
diverse componenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza - le
Regioni e gli Enti locali, in una logica di collaborazione sinergica nel
rispetto delle specifiche competenze e responsabilità a ciascuno
riservate dall'ordinamento.
Come noto, il decreto legge n. 14 del 2017 si articola in due capi.
Il capo I, declinate le nozioni di sicurezza urbana(come afferente
non solo al decoro, ma anche alla vivibilità delle città, in chiave di
prevenzione della criminalità di tipo predatorio, oltrechè la
promozione della legalità e di più elevati livelli di coesione sociale e
convivenza civile) e di sicurezza integrata (come l’insieme degli
interventi assicurati da Stato, Regioni e Province autonome ed Enti
locali al fine di concorrere alla promozione ed attuazione di un
sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle
comunità territoriali) reca disposizioni in materia di collaborazione
interistituzionale per la loro promozione,disciplina le modalità e gli
strumenti di coordinamento tra i soggetti istituzionali aventi titolo e a
cui concorrono i vari livelli di governo, ciascuno nel rispetto e nei
limiti, delle proprie competenze e attribuzioni.
Fra gli strumenti principali individuati, ricordiamo gli accordi
per la promozione della sicurezza urbana ed integrata, anche diretti a
disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e
dell’
aggiornamento professionale del personale della polizia locale
(art. 3) e appositi patti stipulati tra il Prefetto e il Sindaco, nel
rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell’interno,
con accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Città e Autonomielocali (art. 5), per definire, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza
Il capo II (articoli da 9 a 18) reca disposizioni a tutela della
sicurezza delle città e del decoro urbano. In particolare, sono stati
previsti strumenti atti a garantire condizioni per un
’
ordinata e civile
convivenza nelle città, attraverso forme di controllo e di vigilanza del
territorio volte ad assicurare la fruibilità di taluni luoghi pubblici,
quotidianamente interessati da rilevanti flussi di persone, anche di
connotazione turistica.
In tale contesto rilevano,
- in particolare ai fini dell’intervento di
modifica prospettato dalla presente proposta di legge statale di
iniziativa regionale - quali misure costituenti parte integrante delle
politiche per la sicurezza urbana ed integrata, le previsioni
sanzionatorie di cui all’
articolo 9 nei confronti di quanti, in
violazione di divieti di stazionamento o di occupazione di spazi,
impediscono accessibilità e fruizione di infrastrutture di trasporto ivi
compreso il trasporto pubblico locale: condotta da cui conseguono
sanzioni amministrative e (cosiddetto
“DASPO urbano
”) misure di
allontanamento per 48 ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto;
ed analogamente per altre zone del territorio da tutelare, qualora
espressamente individuate dai regolamenti comunali di polizia
urbana, facendo riferimento alle aree urbane cittadine in cui sono
situati musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o
altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi
turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nonchè i plessi scolastici e
sanitari e le aree del commercio.
Non solo: l’
articolo 10 già prevede anche, ove ne ricorrano le
condizioni, (comma 1) la segnalazione dei soggetti autori dellecondotte di cui all’
articolo 9, ai servizi socio – sanitari e che (comma
2) nei casi di reiterazione della condotta quando dalla stessa può
derivare un pericolo per la sicurezza può essere disposto, per un
periodo non superiore a 12 mesi, il divieto di accesso a tali aree,
individuando modalità applicative del divieto compatibili con le
esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario del divieto.
In tale contesto, ed anche alla luce delle esperienze applicative
della disciplina in materia di sicurezza urbana ed integrata, il
Ministro dell’ Interno, preso atto delle relative risultanze interviene
nuovamente con la direttiva del 17 dicembre 2024, ad oggetto
“Iniziative di prevenzione e sicurezza urbana
”
, invitando le autorità
destinatarie a volere dare ulteriore impulso e sviluppo applicativo al
quadro normativo come sopra delineato procedendo, in seno al
Comitato provinciale per l’
ordine e la sicurezza pubblica, a valutare
nuove e più incisive applicazioni delle misure di vigilanza modulate
sulle esigenze riscontrate nei vari contesti urbani ritenuti sensibili:
misure che si invita a replicare, nelle forme e con la frequenza
ritenute necessarie a conseguire un reale e durevole effetto di
deterrenza e repressione delle possibili condotte criminali.
Quanto sopra alla luce delle potenzialità degli strumenti messi a
disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e dei sindaci per
prevenire e contrastare l'insorgenza di condotte che, anche quando
non costituiscono di per sé stesse violazioni di legge, sono comunque
elementi di ostacolo al pieno godimento delle aree pubbliche, in
particolare valutando soluzioni applicative, di segno estensivo, alle
misure di divieto di accesso e di ordine di allontanamento dalle aree
come sopra individuate.Con il presente progetto di legge si intende pervenire ad una
codificazione normativa di tali orientamenti applicativi, per
concorrere, con una disposizione normativa espressa, al quadro
normativo, interpretativo e quindi applicativo, del decreto legge n. 14
del 2017, con l’intento di implementare forme di tutela che possano
offrire, anche in chiave preventiva, efficacia e celerità di risposta per,
vuoi prevenire situazioni di pregiudizio, vuoi ripristinare l’
ordinata e
pacifica convivenza civile, così concorrendo a determinare condizioni
di accrescimento tanto della sicurezza reale, quanto di quella
percepita.
In tal senso già muovono iniziative di analogo tenore agli atti ed
in corso di esame presso il Parlamento nazionale, recanti disposizioni
finalizzate ad estendere l’
ambito di applicazione della misura di
prevenzione del c.d. Daspo
“
urbano
”
, prevedendo misure preventive
di divieto di accesso, oltre che di allontanamento dalle stesse, rispetto
ad aree sensibili dei territori urbani, ovvero aree vuoi ad alta
intensità di frequentazione, per i volumi di traffico che su tale aree
insistono, vuoi per essere aree dove necessitano interventi per
accrescere lo standard di sicurezza
D’
altro canto la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale,
con la recente sentenza n. 47 del 2024,intervenendo sul tema della
richiesta verifica di legittimità costituzionale delle misure di cui
all'articolo 9 e 10 del decreto legge n. 14 del 2017, ha avuto modo di
sottoporre tali disposizioni ad una valutazione di compatibilità fra la
natura intrinsecamente restrittiva di tali misure - con conseguente
limitazione alla libertà di circolazione del cittadino cui risulta inibito
l'accesso per un significativo lasso di tempo ad aree urbane di norma
liberamente fruibili - e i principi costituzionali, con riferimento alla
libertà di circolazione di cui all’
articolo 16 della Costituzione,ricordando che le limitazioni alla libertà di circolazione sono
ammesse per motivi di sanità o di sicurezza, ove per sicurezza non
può non intendersi la
“
situazione nella quale sia assicurato ai
cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti
della libertà che la Costituzione garantisce
”
, in una accezione di
sicurezza che può ritenersi sussistente quando
“il cittadino può
svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese
alla propria personalità fisica e morale
”
: ovvero il cosiddetto
“
ordinato vivere civile
”
.
Con il progetto di legge statale di iniziativa popolare che si
propone, si intende quindi confermare la attenzione per le aree
urbane che si trovino in situazioni di particolare difficoltà per la
costante presenza di soggetti reiteratamente denunciati e/o
condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per fatti
legati alla detenzione produzione, detenzione e traffico di sostanze
stupefacenti ed all’
uso di alcol e stupefacenti, e, più in genere per i
connessi comportamenti anche solo molesti che ne conseguono,
estendendo la applicazione delle misure di allontanamento ed anche
prevedendo, ricorrendone gli estremi, di intervenire con un presidio
delle forze dell’
ordine e di polizia locale stabilmente insediato
all’interno delle zone stesse, al fine di attuare una vigilanza costante
ed estesa che consenta alla comunità civile la normale vivibilità degli
spazi pubblici.
Trattasi in concreto di introdurre, e ciò anche dando seguito ad
iniziative di analogo tenore già agli atti ed in corso di esame presso il
Parlamento nazionale, disposizioni finalizzate ad estendere l’
ambito
di applicazione della misura di prevenzione del c.d. Daspo
“
urbano
”
,
prevedendo misure di divieto di accesso, oltre che di allontanamento
dalle stesse, rispetto ad aree sensibili dei territori urbani, ovvero areevuoi ad alta intensità di frequentazione, per i volumi di traffico che su tale aree insistono, vuoi per essere aree dove necessitano interventi
per accrescere lo standard di sicurezza , tanto in termini reali quanto
percepiti
MODIFICA AL DECRETO LEGGE, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI, 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 “DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ”
.
Art. 1 – Inserimento di articolo nel decreto legge, convertito con
modificazioni, 20 febbraio 2017, n. 14.
- Dopo l’articolo 10 del decreto legge,convertito con modificazioni,
20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle città”
, è inserito il seguente:
“Art. 10 bis – Ulteriori misure a salvaguardia dell’ordinato vivere
civile
- Con ordinanza del Prefetto possono essere adottati ulteriori
provvedimenti, per la tutela delle aree urbane dei comuni come
individuabili ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 9, recanti
disposizioni per disporre il divieto di accesso e l’allontanamento dalle
stesse nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più
denunce o siano stati condannati anche con sentenza non
definitiva,per i delitti di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente
della repubblica 9 ottobre 1990, n, 309 in tema di produzione, traffico
e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope o che
assumono,, comportamenti a turbativa dell’ordinato svolgimento della
vita civile.
- Le ordinanze di cui al comma 1:a) individuano le aree urbane del comune da sottoporre a tutela, fino all’accertato superamento delle cause dell’assunzione del
provvedimento medesimo, sulla base di concrete situazioni che
possano comportare turbative all’ordinato svolgimento della vita
civile ed ostacolare la libera e piena fruibilità delle aree stesse;
b) possono disporre la presenza di postazioni fisse delle forze
dell’ordine e, d’intesa con i Comuni interessati, di presidi di forze di
polizia locale.
- I Prefetti relazionano semestralmente al Ministro dell’interno ed al
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui
all’articolo 20 della legge 1°aprile 1981, n, 121 in ordine alle misure
assunte e ai risultati ottenuti in esito alla istituzione e gestione delle
aree individuate e tutelate ai sensi di cui al presente articolo.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente