INTRODUZIONE DEL CANCELLIERATO ITALIANO
Data apertura
10 settembre 2025
Scadenza
10 marzo 2026
Sostenitori
121
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
PER IL GOVERNO DEL CANCELLIERE: Questa proposta di legge costituzionale d’iniziativa popolare intende introdurre nel nostro sistema istituzionale una forma di governo basata sul c. d. “Cancellierato”, che ha già dato buona prova di sé in Germania, con alcune modifiche che lo rendano compatibile col nostro sistema costituzionale. La proposta nasce dall’esigenza, generalmente avvertita, di dare maggiore peso e responsabilità alla figura del Presidente del Consiglio e al Governo, senza tuttavia snaturare il ruolo centrale del Parlamento e la figura di massima garanzia rappresentata dal Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio otterrà l’investitura personale dalle Camere in seduta comune sulla base di una motivata mozione di fiducia, potrà poi nominare e revocare i ministri del suo governo e potrà essere sfiduciato dal Parlamento solo con la c. d. “sfiducia costruttiva”, votata da una maggioranza pronta a riconoscersi in un nuovo premier. Si eviteranno così le crisi al buio e il governo in carica potrà continuare a operare nella pienezza dei suoi poteri sino a che in Parlamento non emerga una diversa maggioranza e un nuovo premier, che a sua volta potrà poi proporre la nomina e la revoca dei ministri che formeranno il nuovo governo.
Timeline sostenitori
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Quesito
INTRODUZIONE DEL CANCELLIERATO ITALIANO
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D’INIZIATIVA POPOLARE
Modifica degli articoli 92, 93, 94, 95, 70, 77, 88 della Costituzione
Art.1.
L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è designato dal Presidente della Repubblica. Il candidato designato dovrà presentarsi entro dieci giorni dinanzi al Parlamento in seduta congiunta, e risulterà eletto se consegue la fiducia espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti sulla base di un documento politico contenente l’indicazione delle linee fondamentali della politica che il Presidente del Consiglio intende perseguire. Qualora non venga conseguita la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procederà a una seconda votazione dopo dieci e non oltre quindici giorni dalla prima, con la medesima maggioranza; in mancanza della necessaria maggioranza, spetta al Presidente della Repubblica di designare altra persona che dovrà presentarsi alle Camere riunite per conseguire la fiducia come al comma 3. Dopo il termine di 30 giorni dalla prima votazione, se nessun candidato designato risulta eletto per non aver conseguito la fiducia del Parlamento, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere''.
Art.2.
L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art.93. – Il Presidente della Repubblica con proprio decreto nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri eletto, il quale presterà giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto nomina i ministri, ed allo stesso modo li può revocare. I ministri nominati, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentiti i ministri competenti, delibera la nomina e la revoca dei sottosegretari di Stato. L’incarico di ministro e quello di sottosegretario di Stato sono incompatibili con l’esercizio del mandato parlamentare; la legge stabilisce i criteri e le modalità per la sostituzione dei componenti del Parlamento che abbiano accettato l’incarico''.
Art.3.
L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art.94. – Il Presidente del Consiglio cessa dalla sua carica se il Parlamento in seduta comune, nel corso della legislatura, con votazione per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva una mozione di sfiducia motivata, contenente l’indicazione di un diverso Presidente del Consiglio. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera.
Le mozioni di sfiducia, di cui al comma precedente, non possono essere più di tre per ciascuna legislatura. La nomina del nuovo Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, quale atto necessariamente conseguente, comporta la revoca del Presidente del Consiglio dei Ministri e la conseguente decadenza dei Ministri in carica e dei sottosegretari che siano stati nominati dal cessato Governo. In qualsiasi altro caso di cessazione del Presidente del Consiglio dalla sua carica, il Parlamento in seduta comune deve essere convocato entro dieci giorni, per l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio secondo la procedura di cui all’articolo 92 ''.
Art.4.
L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art.95. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile nei confronti del parlamento. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività̀ dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri''.
Art.5.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art.70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Nelle materie riservate alla legge, escluse le leggi penali e quelle che incidono sui diritti di libertà personale, di circolazione e soggiorno, di riunione e di associazione, di libertà di manifestazione del pensiero, di culto, di coscienza, di stampa, può essere prevista con legge organica, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, la disciplina in linea di principio delle singole materie, rinviando alla fonte regolamentare la disciplina specifica''.
Art.6.
1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 77. Il Governo non può, senza deleghe delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità̀, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I regolamenti Parlamentari stabiliscono i tempi e le modalità di approvazione dei provvedimenti essenziali alla realizzazione del programma di Governo''.
Art.7.
L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art.88. – Il Presidente della Repubblica, salva l’ipotesi di scioglimento necessario di cui all’articolo 92, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i loro Presidenti, può sciogliere le Camere qualora esse, pur non riuscendo ad eleggere un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, rifiutino l’approvazione dei provvedimenti legislativi che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia dichiarato necessari per la realizzazione del proprio programma''.