LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE CON PREFERENZE
Data apertura
10 settembre 2025
Scadenza
10 marzo 2026
Sostenitori
238
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Questa proposta di legge d’iniziativa popolare intende introdurre una legge elettorale che restituisca agli elettori la possibilità di scegliere da chi essere rappresentati, cosa che da oltre trent’anni è stata negata dalle leggi elettorali che si sono succedute nel tempo (il Mattarellum, il Porcellum, l’Italicum, e ora il Rosatellum). Viene cancellata l’attuale ripartizione del territorio nazionale in collegi uninominali e plurinominali, il cui voto obbligatoriamente congiunto costituisce l’offesa più dolorosa rispetto alla prescrizione costituzionale del voto “personale ed eguale, libero e segreto”. Viene ridotto l’attuale abnorme numero di sottoscrizioni per presentare le liste e il territorio nazionale viene costituito in unico collegio elettorale ripartito per la Camera in circoscrizioni interprovinciali e per il Senato in circoscrizioni regionali (per le più grandi) o interregionali (per le più piccole). Il Parlamento verrà eletto con un sistema proporzionale puro senza sbarramenti, e l’elettore avrà facoltà di esprimere sino a due preferenze di diverso genere; in mancanza di preferenze espresse, s’intenderà che l’elettore abbia voluto preferire il capolista.
Timeline sostenitori
Iniziative correlate
Altre iniziative della categoria "VITA POLITICA" con raccolta firme attiva che potrebbero interessarti:
Quesito
*MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DPR 30 MARZO 1957, N. 361, E AL TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533, IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. *
Art. 1.- Modifiche al testo unico di cui al DPR 30 marzo 1957, n. 361
Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 2 è sostituito come segue:
«Il territorio nazionale è costituito in unico collegio elettorale ed è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente Testo Unico». 2) il comma 3 è abrogato.
3) il comma 4 è abrogato.
**b)all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, la parola “generale” è sostituita con la parola “permanente”;
2) il comma 2 è abrogato.
c) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato.
**d)all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo comma, le parole:«nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse. 2) nel secondo comma, sono aggiunte infine le seguenti parole; «eventualmente unito con quello del partito europeo cui il partito italiano risulta collegato
**e)l'articolo 14-bis è abrogato.
**f)all’art. 15, comma 1, dopo le parole “di cui all’art. 14” sono aggiunte le seguenti parole “unitamente all’eventuale attestazione del presidente o del segretario politico del partito europeo cui la lista si dichiari collegata, autenticata e legalizzata nelle forme di legge”. g) all'articolo 17, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;
h) all'articolo 18-bissono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«A pena d’inammissibilità, la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati in ciascuna circoscrizione deve essere sottoscritta da almeno 250 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella medesima circoscrizione; le sottoscrizioni non devono essere autenticate ma devono essere munite dal rispettivo certificato d’iscrizione nelle liste elettorali; la candidatura, oltre a essere accompagnata dal certificato d’iscrizione nelle liste elettorali, deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti indicati all’art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53; per i cittadini residenti all’estero l’autentica della firma deve essere emessa da un Ufficio diplomatico o consolare». 2) il comma 1-bis è abrogato.
3) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
«2. Nessuna sottoscrizione è richiesta. per le liste presentate da partiti o gruppi politici che siano collegati e facciano esplicito riferimento nel simbolo a un partito costituito in gruppo nel Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento dell’elezione; in tal caso, l’attestazione del collegamento deve risultare da una dichiarazione del Presidente o del Segretario Politico del relativo Partito europeo, autenticata e legalizzata nelle forme di legge e depositata come all’art. 15, comma 1. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta, con firma autenticata nelle forme di legge, dal Presidente o dal Segretario Politico del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste». 4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«A pena d’inammissibilità, che viene dichiarata dallo stesso Ufficio centrale circoscrizionale, in ogni circoscrizione ciascuna lista si compone di un elenco di candidati presentati, salvo il capolista, secondo un ordine alternato di genere; il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e neppure maggiore rispetto alla totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione». 5) Il comma 3.1 è sostituito dal seguente:
“3.1. Nel complesso delle candidature presentate dalla stessa lista a livello nazionale almeno un terzo dei capilista deve essere di genere diverso, con arrotondamento all’unità più prossima. L’Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tale prescrizione in sede di verifica dei requisiti di cui all’articolo 22, primo comma, numero 6-bis). 6) il comma 3-bis è abrogato.
i) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«A pena di nullità di tutte le rispettive candidature, nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale col medesimo contrassegno, né può presentarsi in liste con diverso contrassegno e neppure essere contestualmente candidato in entrambe le Camere, ovvero in una circoscrizione estera e in una circoscrizione italiana».
j) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»; 2) al quinto comma, le parole «dei candidati» sono sostituite dalle parole «del rispettivo candidato capolista» 3) al nono comma, le parole «entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione» sono sostituite dalle parole: «contestualmente al Decreto di indizione delle elezioni.» **k)all'articolo 21, secondo comma, le parole: «nei collegi plurinominali presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.
l) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo comma:
i)) il numero 1-ter) è abrogato;
ii) al numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse; iii) al numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse, iv) il numero 6-bis), è sostituito dal seguente:
“Comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all’Ufficio centrale nazionale, il quale verifica che siano state rispettate in tutte le circoscrizioni le prescrizioni di cui agli articoli 18-bis, comma 3.1., e 19, e, in ogni caso di violazione, invita tempestivamente gli Uffici centrali circoscrizionali interessati a procedere come segue: nel caso di violazione alla prescrizione di cui all’art. 18-bis, 3.1, eliminare il capolista di genere eccedentario col primo candidato di genere deficitario che segue nella lista, cominciando dalla lista presentata per ultima, e, in caso di concomitanza, mediante sorteggio tra tali liste, e ciò sino a conseguire il rispetto della prescrizione; nel caso di violazione della prescrizione di cui all’art. 19, cancellare da tutte le liste il candidato che abbia accettato la candidatura in liste con diverso contrassegno, ovvero per entrambe le Camere, ovvero eliminando le candidature eccedentarie rispetto alle tre consentite, procedendo nell’ordine di cui alla superiore lettera a). una volta adottate le superiori decisioni, darne immediata comunicazione agli interessati e per ogni ulteriore adempimento. **v)il numero 6-ter è sostituito dal seguente: “Ogni rinuncia alla candidatura comunicata all’ufficio centrale circoscrizionale dopo la presentazione della lista resta senza effetto”; vi) le lettere “a)” e “b)” del numero 6-ter sono soppresse.
2) il quarto comma è abrogato.
m) all'articolo 24, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine progressivo secondo cui i contrassegni delle liste ammesse saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti di cui al numero 5, sui quali dovranno essere riportate in calce al contrassegno anche i nominativi dei candidati secondo l’ordine di presentazione»; 2) al numero 5, le parole “nei collegi plurinominali” sono sostituite dalle parole “nella circoscrizione”.
n) all'articolo 30, comma 1:
1) al numero 1, sono aggiunte in fine le parole «e la carta intestata della Sezione, con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata assegnato alla stessa»; 2) al numero 4), le parole: «del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.;
o) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La scheda reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista, al cui fianco sono tracciate due linee orizzontali per l’indicazione di eventuali preferenze». 2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) il comma 5, è sostituito dal seguente: “Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in grassetto la seguente dicitura: ''Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, con facoltà di indicare sino a due preferenze per candidati compresi nella stessa lista, scrivendo il cognome e, in caso di omonimia, anche il nome; se viene espressa più di una preferenza, almeno una deve essere di genere diverso a pena d’inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere; se non risulta espressa alcuna preferenza, s’intende che l’elettore abbia voluto assegnare la preferenza al rispettivo capolista''». p) all’art. 48, comma 1, secondo e terzo periodo, le parole“del collegio uninominale” sono sostituite dalle parole “della circoscrizione”. r) all’art. 53 le parole “dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale è posto il luogo di cura” sono sostituite dalle parole “dal presidente e dal segretario della Sezione elettorale a tal fine destinata dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale” s) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, con facoltà di esprimere sino a due preferenze per candidati della stessa lista, indicandone il cognome ovvero anche il cognome e il nome in ogni caso in cui vi sia possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista votata. Se vengono espresse due preferenze, devono essere di genere diverso a pena d’inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere. Se vengono espresse più di due preferenze, sono inefficaci quelle espresse in eccedenza, sempre nel rispetto del limite di genere. Sono valide le preferenze dovunque espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano ovunque espresse preferenze che siano tutte riferibili a sola una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze. Se non risulta espressa alcuna preferenza, s’intende che l’elettore abbia voluto assegnarla al rispettivo capolista». 2) il terzo comma è abrogato.
t) all'articolo 59-bis:
1) il comma 1 è abrogato; **2) il comma 2, è sostituito dal seguente: “**Se l’elettore traccia un segno su più di una lista, il voto è nullo, salvo che abbia espresso preferenze per candidati di una delle liste segnate, nel qual caso resta valido per la lista segnata e per le preferenze validamente espresse nei limiti di cui all’art. 58, comma 2». 3) il comma 3 è abrogato.
*u) all'articolo 68, i commi 3 e 3-bissono sostituiti dai seguenti:*
“3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae in successione ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista votata e il cognome ed eventualmente anche il nome del o dei candidati a cui favore sia stata validamente espressa la preferenza; se non è stata espressa alcuna preferenza, l’assegna al capolista. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e delle preferenze di ciascun candidato. **3-bis.**Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e le preferenze di ciascun candidato. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Se la scheda non contiene alcuna espressione di voto, oppure viene annullata, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione con la rispettiva dicitura “bianca” o “nulla”». v) all'articolo 70, la parola: «61 e 62» sono sostituita dalla seguente: «e 59-bis»; w) all'articolo 71, il primo comma, numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) dichiara il risultato dello scrutinio indicando i voti di ciascuna lista e le preferenze dei rispettivi candidati, segnalando in particolare il numero delle schede di ciascuna lista in cui, non essendo state espresse preferenze, queste sono state attribuite al rispettivo capolista capolista. Nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà infine atto del numero dei voti di lista e delle rispettive preferenze che siano stati contestati e provvisoriamente assegnati, e di quelli contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell’ulteriore esame dell’Ufficio Centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2 dell’art. 76». x) all’art. 75, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente; «Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura e al Comune via PEC».
**y)all’art. 76:
1) al comma 1, n. 2), le parole «schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non
assegnati»sono sostituite dalle parole «schede contenenti voti di lista e/o di preferenza contestati e non assegnati»; 2) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole; «via PEC».
**z)all'articolo 77, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
**1) le lettere a), b), c), *d)*ed e)sono soppresse;
2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) determina la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista nella circoscrizione., corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dalla lista nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;» **3) la lettera g)è sostituita dalla seguente:
«g) determina la cifra individuale di ogni candidato, corrispondente alla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma dell'articolo 76;» 4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati secondo le rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista**».** 5) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) trasmette all’Ufficio Centrale nazionale, via PEC, un estratto del verbale in cui sia indicato il totale dei voti validi della circoscrizione e delle schede bianche e nulle, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e la cifra individuale di ogni rispettivo candidato**»**. aa) all’art. 82, sono aggiunte in fine le seguenti parole «via PEC»
bb) all'articolo 83, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
*la lettera c), d), e) sono abrogate.*
2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) previa esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta, procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, utilizzando il cosiddetto metodo D’Hondt dispari. A tal fine divide il totale della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per i numeri 1, 3, 5, 7, 9, etc, e distribuisce i seggi nell’ordine decrescente dei rispettivi quozienti sino a esaurimento dei seggi da distribuire, ottenendo così il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista in tutte le circoscrizioni;» 4) la lettera g) è abrogata;
**5) la lettera h)è sostituita dalla seguente:
«h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera f). secondo le rispettive cifre elettorali circoscrizionali, utilizzando il medesimo metodo d’Hondt dispari e distribuendo i seggi nell’ordine decrescente dei rispettivi quozienti sino all’esaurimento dei seggi assegnati alla circoscrizione. Subito dopo, l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi spettanti ai sensi della lettera f). In caso di non corrispondenza, procede alle seguenti operazioni: individua le liste cui risultano assegnati nelle circoscrizioni seggi in eccedenza rispetto a quelli spettanti sulla base della cifra elettorale nazionale, e li sottrae a ciascuna lista nelle circoscrizioni nelle quali li abbia ottenuti col minore quoziente D’Hondt dispari, e ciò sino a raggiungere il numero di seggi effettivamente spettanti alla lista; attribuisce infine tali seggi alle liste rimaste deficitarie in sede circoscrizionale rispetto all’ambito nazionale, attribuendoli nelle circoscrizioni nelle quali ciascuna lista deficitaria abbia ottenuto il maggiore quoziente D’Hondt dispari, sino a concorrenza dei seggi spettanti sulla base della cifra elettorale nazionale». 6) la lettera i) è abrogata;
7) al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «via PEC»
cc) l'articolo 83-bisè abrogato;
**dd)all’articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Non appena ricevuto il verbale dell’Ufficio Centrale Nazionale con l’indicazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista nella singola circoscrizione, l’Ufficio centrale Circoscrizionale proclama eletti per ciascuna lista i candidati secondo la graduatoria delle preferenze di cui all’articolo 77, comma 1, lettera g).» 2) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati-
ee) all'articolo 85:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«Il candidato eletto in più circoscrizioni è proclamato nella circoscrizione nella quale la rispettiva lista ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale». 2) il comma 1-bis è abrogato.
dd) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In ogni caso di vacanza, subentra nel seggio il primo dei non eletti nella rispettiva lista circoscrizionale, secondo la graduatoria delle preferenze» 2) il comma 2 è sostituito dal seguente
«2. Nel caso in cui la predetta lista circoscrizionale abbia esaurito i candidati, il seggio viene attribuito al primo dei non eletti della stessa lista nella circoscrizione col migliore quoziente D’Hondt dispari rimasto inutilizzato» 3) i commi 3 e 4 sono abrogati
Tabella A (articolo 1, comma 2)
I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica. Circoscrizione|| ||Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
Piemonte 1 || Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ||Torino
Piemonte 2 || Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ||Torino
Lombardia 1|| Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16||||Milano
Lombardia 2|| Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 ||Milano
Lombardia 3|| Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 ||Milano
Lombardia 4|| Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 ||Milano
Veneto 1|| Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ||Venezia
Veneto 2|| Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ||Venezia
Friuli Venezia Giulia|| Territorio dell'intera Regione ||Trieste
Liguria|| Territorio dell'intera Regione ||Genova
Emilia-Romagna|| Territorio dell'intera Regione ||Bologna
Toscana|| Territorio dell'intera Regione ||Firenze
Umbria|| Territorio dell'intera Regione ||Perugia
Marche|| Territorio dell'intera Regione ||Ancona
Lazio 1|| Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 ||Roma
Lazio 2|| Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 ||Roma
Abruzzo|| Territorio dell'intera Regione ||L'Aquila
Molise|| Territorio dell'intera Regione ||Campobasso
Campania 1|| Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ||Napoli
Campania 2||Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ||Napoli
Puglia|| Territorio dell'intera Regione ||Bari
Basilicata|| Territorio dell'intera Regione ||Potenza
Calabria|| Territorio dell'intera Regione ||Catanzaro
Sicilia 1|| Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ||Palermo
Sicilia 2|| Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ||Palermo
Sardegna|| Territorio dell'intera Regione ||Cagliari
Valle d'Aosta|| Territorio dell'intera Regione ||Aosta
Trentino-Alto Adige|| Territorio dell'intera Regione ||Trento
Art. 2.
Art. 2. (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)
Al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
**a)L’art. 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il territorio nazionale è costituito in unico collegio elettorale ed è diviso nelle seguenti circoscrizioni risultanti dai territori delle attuali regioni: 1a Circoscrizione: Lombardia; 2aCircoscrizione: Liguria e Piemonte; 3aCircoscrizione: Friuli-Venezia Giulia e Veneto; 4a Circoscrizione: Emilia Romagna e Marche; 5aCircoscrizione: Sardegna, Toscana e Umbria; 6a Circoscrizione: Abruzzo e Lazio; 7aCircoscrizione: Campania; 8aCircoscrizione: Basilicata, Molise e Puglia; 9aCircoscrizione: Calabria e Sicilia. 2. Fatti comunque salvi i seggi costituzionalmente assegnati alla circoscrizione Estero e alle regioni Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Molise, i seggi restanti sono ripartiti tra le altre circoscrizioni regionali, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. 3. La Valle d’Aosta è costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, b) L’art. 2 è sostituito dal seguente:
“Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio 1universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in unico turno elettorale”. c) L'articolo 5, è sostituito dal seguente:
- L’elettorato attivo e passivo è regolato dall’art. 58 della Costituzione; non è eleggibile chi si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli da 7 a 10 del testo unico delle norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361”. d) L’articolo 7, è sostituito dal seguente:
1. Le Corti di Appello di Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo si costituiscono in Uffici Circoscrizionali per le rispettive Circoscrizioni, con l’intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal rispettivo primo presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione delle elezioni “2. In caso di concomitanza con le elezioni per la Camera dei deputati, l’Ufficio Centrale Nazionale di cui all’art. 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, svolge la funzioni di Ufficio Centrale Nazionale anche per le elezioni del Senato della Repubblica, dando in ogni caso la precedenza alle relative operazioni; in caso di elezioni soltanto per il Senato della Repubblica, il relativo Ufficio Centrale Nazionale viene costituito come previsto dal predetto art. 12 del DPR 361-1957. **e)gli articoli da 8 a 19 sono abrogati
**f) all’art. 20, comma 1, lettera a), le parole “**da non meno di 300 e da non più di 600” sono sostituite dalle parole “da non meno di 125 e da non più di 250” f) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:
“Articolo 27. – Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente testo unico si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ogni volta sostituendo le parole “ufficio centrale circoscrizionale” con le parole “ufficio centrale regionale” e la parola “circoscrizione” con la parola “regione”. In particolare, e salve altre ancorché qui di seguito non richiamate, le predette disposizioni si applicano: a)alla presentazione delle candidature;
b)alla votazione;
c)alle operazioni dell’ufficio centrale regionale e dell’Ufficio centrale nazionale.