VITA POLITICA IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare

Voglio votare fuorisede

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Data apertura

2 luglio 2025

Scadenza

28 febbraio 2026

Sostenitori

9.613

Quorum

50.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

Nonostante il Governo abbia portato avanti due sperimentazioni sul voto a distanza - la prima in occasione delle Europee di giugno 2024 e la seconda agli ultimi referendum di giugno 2025 - la legge delega s.787 è ancora bloccata in Senato. Nel nostro Paese al giorno d’oggi le persone si muovono all’interno dei confini nazionali per svariate ragioni: studiare all’università, curarsi in un ospedale specializzato, lavorare per qualche anno in una regione diversa o anche solo compiere una trasferta lavorativa di uno o più giorni (si pensi, ad esempio, al mondo dello sport e dello spettacolo o al settore dei trasporti). Tornare alla propria residenza per ogni elezione comporta un costo elevato in termini di tempo, risorse economiche e organizzazione - quando non risulta del tutto impossibile. Così chi si trova in trasferta per motivi di lavoro o altri impegni improrogabili è spesso costretto a rinunciare all’esercizio di un proprio diritto costituzionale. In un periodo di alto astensionismo elettorale, siamo convinti che la politica debba garantire ai cittadini in mobilità di poter votare nel luogo in cui si trovano. L’obiettivo della suddetta proposta è dunque arrivare alle elezioni Politiche del 2027 con una legge in grado di garantire il voto a distanza. L’Italia è l’unico grande Paese europeo a non garantire questa possibilità, è arrivato il momento di risolvere la questione una volta per tutte.

Timeline sostenitori

Quesito

Art. 1.

  1. Nel rispetto degli articoli 3 e 48 della Costituzione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, garantendo la piena partecipazione degli elettori al processo democratico, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei princìpi di eguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto:

    • a) le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di mobilità, si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni politiche nazionali, regionali, amministrative, referendarie ed europee;
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi:

    • a) con riferimento alle consultazioni referendarie, previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedere, per gli elettori che per motivi di mobilità si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio;
    • b) con riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, prevedere, per gli elettori che, per motivi di mobilità si trovano, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di provincia;
    • c) con riferimento alle elezioni politiche nazionali, prevedere, per gli elettori che, per motivi di mobilità si trovano, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di provincia;
    • d) con riferimento alle elezioni regionali prevedere, per gli elettori che, per motivi di mobilità. si trovano, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di provincia;
    • e) con riferimento alle elezioni Amministrative, prevedere, per gli elettori che, per motivi di mobilità si trovano, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di provincia;
    • f) individuare i termini e le modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta di accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati, in occasione delle elezioni politiche nazionali, regionali, amministrative, consultazioni referendarie ed europee.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera b), pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 3.063.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.