QUESTIONI SOCIALI IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare

Servizi pubblici per il benessere psicologico

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Data apertura

10 giugno 2025

Scadenza

28 febbraio 2026

Sostenitori

29.622

Quorum

50.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

La legge istituisce una rete pubblica di Servizi di Psicologia di Territorio, presenti in scuole, ospedali, luoghi di lavoro, servizi sociali, case di comunità e carceri. Questi assicurano interventi di promozione del benessere, prevenzione, ascolto, diagnosi, sostegno, psicoterapia e riabilitazione, rivolti a singoli, famiglie, gruppi e comunità. L’accesso è diretto e gratuito, anche per cittadini stranieri in situazioni di fragilità. I professionisti del servizio lavorano in équipe integrate, in coordinamento con i servizi sanitari, educativi e sociali. Il modello è preventivo e comunitario, per intercettare il disagio prima che diventi emergenza e ridurre gli accessi impropri al sistema sanitario. Per rafforzare il sistema, è previsto l’ingresso tramite contratto di formazione-lavoro psicologico per laureati magistrali abilitati, con accesso contestuale alla scuola di specializzazione, secondo un modello simile a quello già attivo per i medici. Questo permette di lavorare nella rete pubblica mentre si completa la specializzazione. Infine, è previsto un bonus psicologico strutturale per garantire prestazioni a chi non può accedere ai servizi pubblici o è in attesa. Lo Stato promuove così un diritto: stare bene. Psicologicamente, ovunque.

Timeline sostenitori

Quesito

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE

Istituzione della Rete Nazionale dei Servizi Pubblici per il Benessere Psicologico

CAPO I

Principi generali e organizzazione della Rete Psicologica Nazionale

Art. 1

(Finalità)

  1. La Repubblica promuove il benessere psicologico individuale e collettivo come

elemento fondamentale per il pieno sviluppo della persona umana e delle

organizzazioni sociali, professionali e comunitarie nell’ambito dell'esercizio della

cittadinanza (art. 2 e 3 della Costituzione) e del diritto al lavoro (4 della Costituzione),

realizzando la protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù (art. 31 della

Costituzione) e del diritto allo studio (Art. 34 della Costituzione), così come la

promozione della salute e del benessere nell’arco di vita come diritto dell’individuo e

di fondamentale interesse per la collettività (art. 32 della Costituzione).

  1. La tutela del benessere psicologico si realizza attraverso attività di promozione,

prevenzione, sostegno e crescita, orientate allo sviluppo delle risorse psicologiche di

tipo individuale e collettivo, che includono competenze personali e sociali, sul piano

cognitivo, emotivo, relazionale e comportamentale, assicurando e promuovendo

condizioni di parità di trattamento, inclusione e non discriminazione per motivi di

razza, genere, età, disabilità, agendo per il superamento delle diseguaglianze e per il

pieno conseguimento delle possibilità e capacità di autodeterminazione personale,

concorrendo al progresso materiale e spirituale della società.

  1. Gli interventi, orientati al sostegno della salute come processo integrativo di

dimensioni individuali e di contesto, prevedono attività di psico-promozione, ascolto,

consulenza, sostegno, valutazione psicologica e diagnosi, abilitazione e

potenziamento, riabilitazione, psicoterapia, destinate a singoli, minori e adulti,

famiglie, gruppi, comunità e organizzazioni.

  1. L’accesso ai servizi, alle attività e alle prestazioni professionali psicologiche riferite

alla presente Legge è diretto ed è garantito ai cittadini italiani, ai cittadini dell’UE e ai

cittadini stranieri extra Ue iscritti al Servizio sanitario nazionale; è garantito l’accesso

a tali attività e prestazioni, senza oneri a carico, alle persone che ne facciano richieste

ove non economicamente autosufficienti, e alle persone straniere presenti

temporaneamente (entro il limite di 90 giorni) o immigrate senza permesso di

soggiorno per servizi psicologici connessi a cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o

comunque essenziali per malattia ovvero infortunio, tutela della gravidanza e della

maternità, tutela della salute dei minori, vaccinazioni, interventi di profilassi

internazionale, profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, interventi dei Servizi

per le tossicodipendenze e per la salute mentale e connessi ai servizi sociali, di

istruzione e formazione e diritto al lavoro da essi riconosciuti.

  1. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro dodici mesi dall’entrata in

vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le attività di

indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione della

presente legge. A questo fine il Ministro si avvale, per gli aspetti di competenza,

dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la

Sicurezza del Lavoro e dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.

Art. 2

(Istituzione e articolazione della Rete Psicologica Nazionale)

  1. È istituita la Rete Psicologica Nazionale, organizzata nelle regioni e nelle province

autonome mediante un Servizio di Psicologia di Territorio (di seguito SPT), afferente

al Servizio Sanitario Nazionale.

  1. Compito e missione della Rete è coordinare e sostenere a livello nazionale e

internazionale gli sforzi volti a tutelare e promuovere la salute e il benessere

organizzativo, secondo i principi definiti nella presente Legge e in linea con le

acquisizioni scientifiche e lo sviluppo della ricerca a livello Nazionale e

Internazionale; coordinare, a livello nazionale, le azioni dei servizi di psicologia e

promuovere e valutare l’accesso dei cittadini ai Livelli essenziali di Assistenza

sanitaria (LEA) e delle prestazioni sociali (LEPS) che coinvolgano aspetti, prestazioni

e servizi psicologici nella piena garanzia dei diritti psicologici dei cittadini; coordinare

i dispositivi organizzativi dei servizi nelle diverse realtà territoriali; promuovere

interventi sostenibili, basati su evidenze scientifiche, e valutarne l’impatto; coordinare

sul territorio nazionale il rilevamento e la gestione dei dati sulla domanda e l’offerta di

servizi, l’analisi dei flussi di finanziamento e di spesa, l’elaborazione e la

sperimentazione di indicatori per valutare la qualità degli interventi; valutare il

raggiungimento degli standard ed effettuare controlli sulla realizzazione e il

funzionamento dei servizi; promuovere accordi tra istituzioni, con le rappresentanze

sociali, gli organismi scientifici e professionali a livello Nazionale e Internazionale, gli

ordini delle professioni sanitarie e sociali per il perseguimento delle finalità della

presente Legge; promuovere e coordinare la ricerca sui temi e gli obiettivi di psicologia

ospedaliera, di comunità e di territorio, in collaborazione con le Università e gli Istituti

di Ricerca e ricercare e sperimentare metodi efficaci per gli interventi dei servizi di

psicologia; osservare ed analizzare la realizzazione di quanto previsto dalla presente

legge, avanzare proposte per promuoverne lo sviluppo e individuare e rimuovere gli

ostacoli alla realizzazione dei principi e delle finalità della presente legge. Il

conseguimento di tali compiti della Rete psicologica nazionale è affidato ad un

Comitato nazionale di coordinamento, con funzioni di osservatorio delle attività e dello

sviluppo dei Servizi di psicologia di territorio e dei bisogni psicologici nelle varie

Regioni, che ha sede presso L’Istituto Superiore di Sanità e la cui composizione è

stabilita con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, entro 90

giorni dall’approvazione della presente Legge, garantendo una appropriata

rappresentanza a) delle componenti scientifiche, professionali e dei servizi psicologici

territoriali, b) del garante dei diritti psicologici; c) delle associazioni degli utenti e delle

famiglie, d) dei ministeri competenti in materia di benessere psicologico, della

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nonché dell’ANCI.

  1. Presso ogni Azienda sanitaria si costituisce un Consiglio territoriale della Rete per il

benessere psicologico, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro della

salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e

Province Autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dall’approvazione della

presente Legge, garantendo una appropriata rappresentanza a) delle componenti

scientifiche, professionali e dei servizi psicologici territoriali, b) del garante dei diritti

psicologici; c) delle associazioni degli utenti e delle famiglie, d) degli organi locali dei

ministeri competenti in materia di benessere psicologico, della Conferenza dei

Sindaci.

  1. La rete territoriale per il benessere psicologico include il Servizio di psicologia di

territorio, di cui al successivo articolo 4, e riconosce, armonizza e coordina le funzioni

psicologiche afferenti ad altri soggetti e titolarità istituzionali, al terzo settore, a

organizzazioni di volontariato, ad enti e imprese e associazioni riconosciute e

accreditate. Le funzioni psicologiche del Servizio di Psicologia del territorio, destinate

a promuovere il benessere psicologico e la salute mentale nel territorio, affiancano ed

integrano quelle esercitate da psicologi operanti in contesti istituzionali e finalità

specifiche, non sovrapponibili a quelle del Servizio, come il servizio sociale degli Enti

Locali, la scuola, le università, l’amministrazione penitenziaria, il terzo settore,

aziende e organizzazioni pubbliche e private, società sportive. La Rete coordina e

facilita accordi tra il Servizio e gli Enti e i Soggetti istituzionali territoriali perché

questi possano fruire, in convenzione onerosa, di risorse professionali afferenti al

Servizio di psicologia di territorio, compatibilmente con le finalità del Servizio stesso

e con le risorse finanziarie e di organico disponibili. Il Servizio di psicologia del

territorio in ogni caso assicura, anche nelle forme concordate e facilitate entro la Rete

territoriale, la propria presenza anche presso tali Enti territoriali per le proprie funzioni

e compiti previsti nell’articolato che regola l’istituzione dei singoli servizi territoriali.

Art. 3

(Coordinamento locale delle azioni e patti territoriali per il benessere psicologico)

  1. La Rete psicologica territoriale si coordina a livello territoriale (distrettuale o di

ambito) con le amministrazioni locali, con le altre istituzioni sanitarie, sociali,

educative e dell’amministrazione della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e

con il III settore, in modo da assicurare un’integrazione delle prospettive di intervento

di rispettiva competenza, per la tutela e la promozione della salute e del benessere

psicologico, confrontandosi e coordinandosi con i dispositivi di Piano di Zona di cui

all’articolo 19 della legge 328/2000 e con le norme delle Legislazioni regionali con

riferimento particolare alla programmazione dei piani regionali in materia sanitaria,

sociosanitaria e sociale

  1. Vengono promossi, a questo scopo, a cadenza triennale, uno o più Piani Territoriali

Triennali (Patto di territorio per la tutela, la promozione della salute, del benessere,

dei diritti e delle opportunità e per lo sviluppo di comunità), con riferimento ai bisogni

psicologici della popolazione in relazione anche ad aree di intervento sociale quali:

a. diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza a livello sociale,

sanitario e educativo e nella scuola;

b. tutela e promozione della salute e del benessere e dei diritti psicologici

nei contesti del lavoro, delle organizzazioni sociali e nella comunità;

c. promozione del benessere, dello sviluppo e dell’inclusione delle

persone con disabilità;

d. integrazione dei servizi di assistenza sociale e sanitaria per la

promozione del benessere psicologico e lo sviluppo di comunità;

e. tutela e promozione dei diritti e del benessere psicologico e sociale delle

persone in condizione di vulnerabilità e fragilità;

f. integrazione dei servizi psicologici con i servizi per la domiciliarità, le

dimissioni protette dagli ospedali e dalle strutture residenziali sociali e dalle

comunità terapeutiche e per minori;

g. iniziative per la promozione della resilienza e della protezione delle

persone vulnerabili e fragili e delle comunità in situazioni di emergenza

ambientale e sociale;

h. azioni per il benessere nell’invecchiamento e nella prospettiva della

longevità;

i. azioni di integrazione e attivazione delle risorse sociali e di comunità

per la salute mentale;

j. integrazione di interventi psicologici nei servizi per la marginalità grave

e per la povertà;

  1. Il coordinamento territoriale fa capo al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci

dell’ambito ovvero distretto e allo psicologo Responsabile del Dipartimento per il

benessere psicologico dell’Azienda sanitaria locale ovvero a un suo delegato

psicologo.

  1. Il Piano Territoriale Triennale, di seguito PTT, costituisce il quadro di riferimento

delle azioni dei servizi a livello territoriale, viene approvato in Conferenza di servizi

e deve essere assunto nella programmazione dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari

negli ambiti territoriali di competenza.

  1. Il PTT diviene strumento di programmazione attraverso il rafforzamento delle

capacità di lettura dei comportamenti individuali e collettivi, e il consolidamento o la

creazione di strumenti di rilevazione e confronto, di dispositivi “epidemiologici” e di

metodologie quantitative e qualitative entro un quadro di coinvolgimento

partecipativo che coinvolga i diversi soggetti istituzionali e territoriali.

  1. Il PTT individua e definisce le linee di azione relative agli aspetti preventivi e di

promozione della salute e del benessere emotivo, psicologico, relazionale, affettiva e

sessuale sia dei minori, sia degli adulti e dei soggetti impegnati nelle relazioni

educative e di cura.

  1. Il PTT promuove una contestuale coniugazione delle prospettive di educazione, di

tutela sociale e di cura entro cui organizzare gli interventi dei soggetti e delle

istituzioni.

  1. Il PTT integra e coordina le azioni volte ad assicurare l’inclusione scolastica,

universitaria, lavorativa e sociale delle persone con disabilità.

  1. Il PTT attiva e sollecita la collaborazione tra Servizi di psicologia, i servizi sanitari

distrettuali, delle cure primarie, delle Case di comunità, le risorse psicologiche

professionali presenti in altre istituzioni ed enti e del territorio, Università, servizi

socioassistenziali, realtà educative religiose del territorio, offerte e dispositivi

culturali, sportivi, del volontariato e della varietà delle animazioni sociali.

  1. Il PTT prevede un raccordo con le modalità di organizzazione e di presa in carico

integrata dei dispositivi sociosanitari delle cure primarie.

  1. Il PTT valorizza le risorse territoriali allestite per il supporto dei minori e per la

promozione della salute e del benessere dell’infanzia e l’adolescenza.

  1. Il PTT definisce la rete consulenziale integrata per la scuola, le istituzioni educative,

le famiglie, il terzo settore e le agenzie formali e informali del territorio mettendo a

disposizione professionalità consulenziali psicologiche, educative e sociali.

Art. 4

(Istituzione del Servizio di Psicologia di Territorio)

  1. Le regioni disciplinano l'istituzione e l'organizzazione, in forma dipartimentale, del

Servizio di Psicologia di Territorio nelle Aziende Sanitarie di riferimento in armonia

con i princìpi contenuti nelle disposizioni della presente legge.

  1. Il SPT è una struttura operativa dell'Azienda sanitaria locale che garantisce la tutela

della salute psicologica collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute,

prevenzione delle patologie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita e

del benessere psicologico, in coordinamento con i servizi sanitari e sociosanitari

dell’ASL, delle strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate, con i servizi sociali degli

Enti Locali e del Terzo Settore, di INPS e INAIL, con le Università e le

amministrazioni scolastiche, i dipartimenti della giustizia (DAP e PRAP), i servizi per

l’ordine e la sicurezza pubblica, il CONI, i servizi e le agenzie territoriali per il lavoro

e la formazione, le organizzazioni sindacali, gli Enti Locali e la Protezione civile.

  1. Entro 90 giorni dall’emanazione della presente legge il Ministro della Salute provvede

all’istituzione di una autonoma branca di psicologia includendo nel nomenclatore le

prestazioni e gli interventi previsti dalla presente Legge per il Servizio di Psicologia di

Territorio, provvedendo altresì a fornire indicazioni per una sistematica analisi dei

relativi flussi.

Art. 5

(Ambiti di competenza del Servizio di Psicologia di Territorio)

  1. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, il SPT garantisce le funzioni

di promozione, prevenzione, cura, riabilitazione e crescita anche a supporto delle

autorità sanitarie locali.

  1. Il SPT garantisce la tutela del benessere psicologico, che si realizza attraverso attività

di promozione, prevenzione e sostegno, orientate allo sviluppo delle risorse

psicologiche di tipo individuale e collettivo che includono competenze personali e

sociali, sul piano cognitivo, emotivo, relazionale e comportamentale, superando la

logica dell’intervento solo individuale, per abbracciare quella di un approccio integrato

e intersettoriale ai determinanti psicosociali e ambientali che coinvolga la pluralità

delle titolarità e delle soggettività che agiscono nei contesti di vita.

  1. Il SPT promuove, organizza e coordina nel territorio attività e interventi nelle seguenti

aree: la psicologia per le comunità, il sistema integrato dei servizi sociali, la

pianificazione e lo sviluppo del territorio; la psicologia delle cure primarie, nelle Case

di Comunità e nell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale; la psicologia

scolastica e della promozione del benessere dell'infanzia; la psicologia

dell'adolescenza, delle famiglie e della tutela dei minori; la psicologia del lavoro, per

la salute nei contesti e nelle relazioni di lavoro, la psicologia dell'emergenza, la

psicologia e la promozione della salute nei contesti sportivi, la psicologia nei contesti

penitenziari.

  1. Gli interventi e le attività promosse e realizzate dal SPT dovranno conformarsi alle

evidenze scientifiche o alle consolidate esperienze prodotte e riconosciute a livello

nazionale e internazionale, a cui peraltro contribuirà mediante un impegno costante e

coerente di documentazione e ricerca, i cui prodotti, nelle forme appropriate e nel

rispetto delle normative e delle convenzioni internazionali, siano resi disponibili alla

comunità scientifica e ai cittadini mediante un sistema informativo rigoroso, aperto e

dialogico.

  1. Il SPT si coordina e si integra con i Servizi già costituiti di Psicologia negli Ospedali

contribuendo alle attività di promozione della salute e di prevenzione in collaborazione

con gli altri servizi e dipartimenti aziendali, i servizi sociali, le scuole e le altre

istituzioni indicate all’art. 2.

  1. Il SPT promuove azioni volte a individuare il fabbisogno di salute e di benessere

psicologico, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti delle

aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con gli ambiti territoriali sociali e

con l’Ufficio Scolastico Regionale, prevedendo il coinvolgimento di operatori di

diverse discipline.

  1. Il SPT partecipa alla formulazione del programma di attività delle aziende sanitarie

locali, dei piani di zona degli ambiti territoriali sociali e alla programmazione

territoriale degli Enti Locali e delle Istituzioni Universitarie, scolastiche ed educative,

formulando proposte d'intervento nelle materie di competenza.

  1. Il SPT concorre a rendere il sistema sanitario più efficiente ed appropriato, attraverso

la promozione e la partecipazione alle équipe multiprofessionali integrate e l’accesso

diretto alle prestazioni psicologiche, destinate a migliorare e a rendere più tempestivo,

efficace, appropriato e integrato l’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali,

contribuendo in particolare ad evitare gli accessi impropri a prestazioni

farmacologiche, specialistiche e diagnostiche-strumentali e a ridurre consistentemente

le liste di attesa.

  1. Il SPT assicura e coordina, nelle aree sopra indicate nel presente articolo, interventi

orientati alla tutela e alla promozione della salute come processo integrativo di

dimensioni individuali e di contesto, prevedendo attività di psico-promozione, ascolto,

consulenza, sostegno, valutazione psicologica e diagnosi, abilitazione e

potenziamento, riabilitazione, psicoterapia e promozione del benessere psicologico,

destinate a singoli, minori e adulti, famiglie, gruppi, comunità e organizzazioni.

10.Il SPT, in ogni sua articolazione, agisce e in rigorosa conformità con i principi della

presente legge e, in particolare, assicura e promuove la parità di trattamento,

l’inclusione e la non discriminazione, il superamento delle diseguaglianze e la

promozione delle capacità e potenzialità delle persone.

11.Il SPT collabora con le Amministrazioni locali e con le Direzioni Aziendali per

iniziative e progetti che assicurino che facilitino e promuovano la partecipazione dei

destinatari dei servizi, delle famiglie e dei cittadini, anche tramite proprie associazioni,

alla valutazione, al monitoraggio e al miglioramento della qualità dei servizi dal punto

di vista dei cittadini, con riferimento all’informazione e comunicazione per la salute,

all’umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza e delle cure, all’accessibilità e

continuità dell’assistenza, al rispetto e alla promozione dei diritti umani e sociali e

della dignità della persona.

Art. 6

(Funzionamento del Servizio di Psicologia di Territorio)

  1. Sono assegnati al SPT e ai Dipartimenti di Psicologia delle Aziende Sanitarie Locali i

compiti destinati alla copertura dei bisogni psicologici e psicoterapeutici implicati e

previsti nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) di cui all’articolo 1,

comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e nei Livelli Essenziali di

assistenza sociale (LEPS) di cui all’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

  1. Sono attribuiti al SPT compiti di organizzazione diretta, supervisione e vigilanza sui

dispositivi professionali necessari per il perseguimento dei fini di cui all’art.1.

  1. La laurea magistrale in Psicologia (LM-51) e l’abilitazione alla professione di

psicologo costituiscono requisito di accesso per gli Psicologi al SPT entro il SSR,

mediante uno specifico contratto di formazione-lavoro psicologico specialistico e

contestuale ammissione ai Corsi di specializzazione in psicologia di cui al successivo

articolo 21 della presente Legge, analogamente a quanto disposto dal D.L. n. 34 del

19 maggio 2020 (L. 77/2020) per gli specializzandi medici, con l'università sede della

scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende

sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione. Il contratto

non può avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica,

fatti salvi i periodi di sospensione previsti dalla disciplina per determinate fattispecie

di impedimento (servizio militare, gravidanza o malattia), e può essere prorogato una

sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione-lavoro specialistico e

comunque per un periodo non superiore a 12 mesi (mentre l'interruzione definitiva del

percorso di formazione comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro).

Gli specializzandi assunti a termine sono inquadrati con qualifica dirigenziale di

dirigente psicologo in formazione il cui trattamento economico e normativo è regolato

da una specifica sezione contrattuale del CCNL dell’Area dirigenziale medica e

sanitaria, tenendo conto della prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività

assistenziali svolte, coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e

correlato all'ordinamento didattico del corso, alle attività professionalizzanti nonché

al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. I soggetti così

assunti a termine sono poi inquadrati, a decorrere dalla data del conseguimento del

relativo titolo di formazione specialistica, a domanda dell’interessato, a tempo

indeterminato nell'ambito delle dotazioni organiche della dirigenza sanitaria del

Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale di dirigente psicologo. Le

condizioni previste dal presente comma si applicano anche agli psicologi ammessi ai

Corsi di formazione specifica per la psicologia nelle cure primarie di cui al successivo

articolo 19.

  1. Le funzioni professionali del SPT sono assegnate a psicologi dipendenti dal Servizio

Sanitario Nazionale, ovvero a psicologi che afferiscono agli ATS, ovvero a

professionisti in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, in possesso di

formazione specifica o specialistica, e studi professionali in regime di accreditamento

col Servizio Sanitario Nazionale.

  1. Il SPT regola e definisce la presenza psicologica e gli interventi psicologici di tutela e

promozione della salute e del benessere psicologico individuale e collettivo negli

ospedali, nelle case di comunità, nelle articolazioni organizzative della medicina di

cure primarie, nelle università, nelle carceri, nelle attività sportive, nelle strutture

specifiche per l’accudimento dei più anziani, nei luoghi di lavoro, nei servizi sociali,

nella gestione delle emergenze, nell’istruzione prescolastica, primaria, secondaria e

nella formazione professionale.

  1. Le istituzioni, le amministrazioni locali e le organizzazioni sanitarie, del servizio

sociale, dell’istruzione, della giustizia, della protezione civile, del lavoro, dello sport

garantiscono l’accesso e la piena collaborazione con le azioni del SPT, anche mettendo

a disposizione risorse appropriate allo svolgimento delle attività dei professionisti

psicologi e rimuovendo ogni ostacolo all’esercizio di tali attività.

  1. Tutti i ruoli psicologici dipendenti e convenzionati delle Aziende Sanitarie e degli ATS

afferiscono ad una unica funzione organizzativa aziendale, Dipartimento transmurale

di tutela e promozione della salute e del Benessere Psicologico (Dipartimento per il

benessere psicologico, DBPSI), in cui sono organizzate unità e funzioni operative di

psicologia ospedaliera e psicologia di territorio, della salute mentale e dello sviluppo,

delle cure primarie, della psicologia di psicologia scolastica e universitaria e per la

salute psicologica nell’infanzia, nell’adolescenza e per i giovani adulti, per la tutela dei

minori e delle famiglie, di psicologia per le persone con disabilità, di psicologia per

l’invecchiamento e la longevità, di psicologia delle emergenze, dello sport, del lavoro,

di supporto psicologico ai detenuti e al personale dell’Amministrazione penitenziaria,

di supporto ai servizi sociali e alla pianificazione e sviluppo del territorio. Le attività

del Dipartimento per il benessere psicologico (funzione organizzativa aziendale) si

articolano a livello territoriale e distrettuale in unità operative integrate semplici,

semplici dipartimentali o complesse che comprendono anche gli psicologi in servizio

presso gli ATS.

  1. I Dipartimenti di Psicologia delle Aziende Sanitarie organizzano, coordinano e

assicurano la continuità della presenza e della consulenza psicologica dei professionisti

nei servizi sociali e socioassistenziali degli ATS, negli ospedali, nei consultori, nei

servizi per l’emergenza, per la disabilità, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, in carcere

e presso le società sportive.

  1. Il Dipartimento (DBPSI) collabora strettamente con il Dipartimento di Salute Mentale

e delle Dipendenze (DSMD) e con gli altri Dipartimenti e Servizi delle Aziende

Sanitarie e Ospedaliere, assicurando una divisione chiara di compiti e responsabilità

per evitare frammentazioni degli interventi psicologici e per garantire un approccio

integrato ai bisogni complessi degli utenti. Tale collaborazione è orientata ad

assicurare priorità di intervento integrato in tema di: a) assistenza psicologica a

situazioni sanitarie e sociali gravi e complesse (ad esempio: trapianti di organi, malattie

degenerative e del sistema nervoso centrale, patologie cardiovascolari, tumori; grave

disabilità motoria, sensoriale, cognitiva e relazionale; rischio suicidario, assistenza a

pazienti con bisogni complessi in carico al DSMD); b) Interventi in risposta a

pandemie, sanità pubblica ed emergenze sanitarie e sociali; c) prevenzione e

promozione del benessere biopsicosociale nei contesti scolastici, lavorativi e di

comunità.

10.Le collaborazioni di cui al precedente comma potranno prevedere dispositivi

organizzativi multiprofessionali di tipo orizzontale potenziando la capacità di

rispondere in modo flessibile e integrato ai bisogni di salute fisica, mentale e sociale,

in grado di coinvolgere attivamente nella progettazione e nella realizzazione delle

pratiche di cura gli utenti, le famiglie, le associazioni, le reti di prossimità e le

autonomie locali, garantendo un approccio partecipativo e inclusivo.

11.Il Dipartimento per il benessere psicologico afferisce direttamente alla Direzione

Generale ovvero alla Direzione delle attività sociosanitarie (ove costituita) delle

Aziende Sanitarie Locali. Il Dipartimento per il benessere psicologico è articolato in

Unità Dipartimentali semplici, semplici dipartimentali o complesse e in servizi tra loro

interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità e che

perseguono comuni finalità volte a dare risposte unitarie, tempestive, razionali e

complete rispetto ai compiti assegnati, e a tal fine adottano regole condivise di

comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, ed economico. I servizi

previsti dai successivi articoli 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 possono anche essere

aggregati in unità operative complesse (UOC), in numero non inferiore a tre,

rispettivamente denominate UOC di psicologia ospedaliera e sociosanitaria,

comprendente anche le attività di psicologia per i detenuti, per i soggetti in situazione

di esecuzione penale esterna e per il benessere psicologico, sociale e lavorativo del

personale operante presso l’amministrazione penitenziaria, UOC per psicologia

scolastica e universitaria e per la salute psicologica nell’infanzia e nell’adolescenza,

UOC per la psicologia nel polo territoriale, quest’ultima ricomprendente le funzioni di

psicologia nelle cure primarie, psicologia per la disabilità, psicologia per l’emergenza,

psicologia per il lavoro, psicologia dello sport.

12.Compito del Dipartimento è garantire la convergenza di competenze ed esperienze

scientifiche, tecniche e assistenziali, promuovere attività di ricerca, assicurando il

collegamento tra la ricerca, la didattica e le attività delle unità operative e degli

operatori e il miglioramento delle tecniche di intervento in una prospettiva

intersettoriale; cura e organizza l’aggiornamento e il perfezionamento professionale

degli psicologi; agisce per il superamento delle disfunzioni nelle attività e nei servizi

a livello dipartimentale e nelle unità operative. Cura in particolare il collegamento e il

coordinamento tra le unità operative e gli operatori e definisce gli obiettivi comuni, la

gestione delle risorse comuni alle diverse unità e servizi, l’integrazione organizzativa,

scientifica, culturale. Il Dipartimento mantiene una stretta collaborazione con gli ATS

e condivide con le conferenze dei Sindaci gli obiettivi e lo stato di attuazione del

servizio nella prospettiva dell’integrazione sociale-sanitario; cura, inoltre,

l’armonizzazione delle attività delle unità operative e dei servizi con gli accordi e i

piani condivisi a livello territoriale con i soggetti istituzionali coinvolti, individuati nel

precedente art. 2 e con il terzo settore. Condivide con i diversi soggetti coinvolti, di

cui al precedente comma 6, le modalità di accesso e svolgimento delle attività del

personale psicologo dipartimentale che agisce nelle rispettive sedi.

13.Il DBPSI promuove sinergie e collaborazione degli psicologi con professionisti ed

esperti di altre discipline: biomediche (medicina, psichiatria, neuropsichiatria), delle

scienze motorie, giuridiche e delle scienze umane, sociosanitarie e sociali (sociologia,

pedagogia, antropologia, animazione sociale), filosofiche, artistiche e letterarie. Tale

integrazione è orientata ad una piena aderenza ad un approccio biopsicosociale, al

superamento di modelli riduzionistici, alla promozione di pratiche innovative orientate

al benessere della persona e delle comunità, alla umanizzazione delle cure e

dell’assistenza, al rispetto e alla promozione integrale dei diritti umani nelle pratiche

di cura, rimovendo pratiche di contenzione e restrizione delle libertà, della dignità e

dell’integrità fisica e psicosociale delle persone in cura.

14.Il SPT e il Dipartimento per il benessere psicologico sono titolari della gestione dei

dati e della tutela della loro riservatezza relativi a tutte le attività previste dalla presente

legge; sono inoltre responsabili del rilevamento e della gestione dei dati sulla domanda

e l’offerta di servizi, l’analisi dei flussi di finanziamento e della spesa, l’elaborazione

e la sperimentazione di indicatori per valutare la qualità degli interventi. Il SPT e il

Dipartimento garantiscono e coordinano l’accesso ai dati relativi alla presa in carico e

alla storia clinica delle persone che accedono ai diversi servizi psicologici, nonché le

modalità di immissione di tali dati nel sistema informativo clinico dell’Azienda

Sanitaria e del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, in osservanza delle norme e

generali e specifiche relative al trattamento dei dati sanitari. Il Dipartimento inoltre

definisce le modalità di coordinamento delle informazioni tra i professionisti e tra i

diversi servizi psicologici che assicurino alla persona la continuità di cura e di

assistenza, l’attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico, che promuovano

un processo di integrazione, superando la frammentazione tra le attività dei diversi

servizi tra loro e con le altre attività sanitarie, sociosanitarie e sociali e l’equità delle

cure.

15.Le Aziende sanitarie assicurano, anche con piani straordinari di assunzione, di mobilità

o di assegnazione provvisoria, il potenziamento della presenza degli psicologi in

situazioni di particolare tensione psicologica e psicosociale nei territori e nelle sedi di

servizio, durante epidemie ovvero pandemie, in situazioni di sovraffollamento delle

carceri, in situazioni di elevata dispersione scolastica, in presenza di gravi forme di

violenza, bullismo o esclusione sociale verso persone e soggetti fragili ovvero verso le

minoranze, in presenza di gravi emergenze epidemiologiche ovvero pandemiche

ovvero eventi catastrofici. In tali situazioni si prevede l’ampliamento fino al 100%

della destinazione organica ai servizi coinvolti.

Art. 7

(Uso consapevole delle nuove tecnologie per il sostegno e l’assistenza psicologica)

  1. Le attività di sostegno e assistenza psicologica prestate in attuazione della presente

legge possono essere erogate anche mediante un uso consapevole delle nuove

tecnologie informatiche, comunicative e assistive, in linea con le evidenze scientifiche

internazionali, allo scopo di fornire interventi psicologici a distanza, ad esempio di

telepsicologia, telemedicina e assistenza psicologica a distanza anche domiciliare e nei

luoghi di studio e lavoro, sviluppare strategie innovative in ambiti sanitari, socio-

assistenziali, educativi, sostenere l’adozione e lo sviluppo di tecnologie assistive per le

persone con disabilità motoria, sensoriale, cognitiva e relazionale, per le persone

anziane in condizioni di parziale non autosufficienza assistite a livello domiciliare e

residenziale, anche a sostegno degli interventi per l’invecchiamento sano e attivo.

  1. Per le finalità indicate dal precedente comma 1 possono essere utilizzate le piattaforme

informatiche per la telemedicina sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione

di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano il 17 dicembre 2020, e nell'ambito di quanto previsto dalla missione 6

«Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come approvato con decisione di

esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021.

  1. Le attività di sostegno e assistenza psicologica erogate a distanza ai sensi del comma

1 sono svolte con modalità tali da garantire il conseguimento degli obiettivi di equità

nell'accesso alle cure, anche nelle aree periferiche, di tempestività e continuità

assistenziale con la necessaria sicurezza, di migliore efficacia ed efficienza degli

interventi, di riduzione dei tempi di attesa, di ottimizzazione nell'uso delle risorse

disponibili e di contenimento della spesa sanitaria.

  1. Il Dipartimento per il benessere psicologico e la Rete Psicologica Nazionale di cui alla

presente legge coordinano e vigilano sull’uso degli strumenti di telemedicina,

garantendo standard di scientificità e appropriatezza, nonché attivando forme di

collaborazione e coordinamento con altri soggetti istituzionali competenti a livello

nazionale e locale; nonché avvalendosi di centri medici autorizzati specializzati

nell’erogazione di prestazioni di natura psicologica attraverso piattaforme

informatiche per l’implementazione di buone pratiche.

Art. 8

(Il SPT nel Sistema integrato dei servizi sociali e di pianificazione e sviluppo del

territorio)

  1. Il SPT assicura consulenza e collaborazione agli Uffici di Piano degli Ambiti

territoriali e agli uffici comunali preposti alle politiche di welfare e alla pianificazione

territoriale, mediante azioni definite a livello dei Piani di Zona, previsti dalla Legge

328/2000, volte a garantire consulenza e collaborazione per l’integrazione delle

politiche sociali con quelle socio-sanitarie, della casa, della tutela dei minori,

dell’istruzione, della formazione e del lavoro; il rilevamento e la gestione dei dati sulla

domanda e l’offerta di servizi; l’analisi dei flussi di finanziamento e della spesa;

l’elaborazione e la sperimentazione di indicatori per valutare la qualità degli interventi;

la promozione delle competenze professionali del personale coinvolto; la proposta di

attività informative dirette alla cittadinanza.

  1. Gli psicologi del SPT partecipano in modo sistematico al lavoro in équipe nella rete

dei servizi sociali e sociosanitari del territorio impegnandosi in progetti per la

promozione di una visione del benessere e della salute legata a processi di

rafforzamento delle capacità decisionali, autonomia consapevole e di resilienza,

favorendo l’inclusione sociale e il senso di appartenenza, all’attivazione di progetti di

ricerca-azione sui bisogni a livello individuale, di gruppo e di comunità, ricercando

soluzioni innovative e partecipate di risposta.

  1. Il SPT promuove e coordina interventi di ricerca-azione e consulenza volti ad

analizzare la dimensione psicosociale e psico-ambientale dei contesti territoriali e

urbani, ad analizzare i bisogni della popolazione in relazione all’uso degli spazi, a

conoscere il tessuto sociale e la dinamica relazionale in cui si pianificano gli interventi,

a valutare l’impatto delle azioni sugli abitanti; promuovere processi partecipativi e a

re-immaginare l’uso di spazi e contenitori pubblici.

  1. Il SPT promuove e coordina interventi volti a favorire la crescita delle comunità di

abitanti e promuovere il benessere psicologico, lo sviluppo di relazioni, legami,

reciproca fiducia, il consolidamento della coesione e della capacità di riconoscere e

agire sulle sfide e sulle opportunità che caratterizzano lo sviluppo di comunità,

promuovendo strategie condivise e una prospettiva a lungo termine.

  1. Il SPT collabora con le Amministrazioni Comunali, gli Uffici di Piano e le

organizzazioni sociali per sostenere e le persone, le famiglie e le Comunità, nell’ottica

di avviare appropriati interventi di supporto e programmazione territoriale volti a

promuovere la solidarietà, la coesione e le risorse sociali della comunità e a prevenire

o contenere i disagi psicologici e i rischi per la salute connessi ai disequilibri

nell’organizzazione della vita quotidiana.

  1. Il SPT interviene per la tutela dell’ambiente e per la migliore fruizione degli spazi

urbani e civili determinati da insediamenti economici, produttivi, logistici e

infrastrutturali di elevato impatto ambientale e sociale.

  1. Il SPT interviene nelle gravi crisi occupazionali ovvero legate alla criminalità, al

sovraffollamento turistico ovvero ad altri eventi che rappresentano un’emergenza

ovvero un rischio effettivo ovvero percepito nel territorio per le comunità e il loro

sviluppo.

  1. Il SPT assicura il coordinamento delle azioni e degli interventi psicologici e

psicosociali nel polo territoriale, nel polo ospedaliero e nel servizio sociale, per le

persone in condizioni di fragilità e cronicità, per lo sviluppo del coinvolgimento attivo

dei pazienti nella gestione della salute e della malattia, per la promozione della salute

e del benessere psicologico nei contesti individuali, familiari, di gruppo e di comunità,

per la salute e il benessere psicologico, sociale e organizzativo degli operatori sanitari

e sociali, del volontariato e del III settore, per la consulenza e supervisione psicologica

alle équipe sanitarie, sociosanitarie e sociali.

  1. Il SPT assicura il coordinamento delle funzioni, delle azioni e degli interventi

psicologici e psicosociali nel polo territoriale, nel polo ospedaliero e nel servizio

sociale per le persone in condizioni di fragilità e cronicità, per lo sviluppo della

partecipazione attiva e del coinvolgimento consapevole delle persone nella gestione

della salute e della malattia, per la promozione della salute e del benessere psicologico

nei contesti individuali, familiari, di gruppo e di comunità, per la salute e il benessere

psicologico, sociale e organizzativo degli operatori sanitari e sociali, del volontariato

e del III settore, per la consulenza e supervisione psicologica alle équipe sanitarie,

sociosanitarie e sociali.

10.Per tali funzioni sono assegnate al SPT risorse di personale psicologico in funzione

della complessità organizzativa dei territori (comuni, ambiti, comunità montane,

municipi) e in funzione della popolazione residente in misura non inferiore agli

standard previsti dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027

(almeno 1 psicologo o ogni 20.000 abitanti) e dai dispositivi nazionali e regionali per

la realizzazione delle Case di Comunità e del Servizio di Psicologia delle Cure primarie

(di cui al successivo articolo 19). Con riferimento alle funzioni previste dal presente

articolo, nel quadriennio successivo all’approvazione della presente legge vengono

immessi in ruolo 3000 psicologi, nel numero di almeno 1 unità ogni 20.000 abitanti.

11.Il Dipartimento per il benessere psicologico delle ATS coordina le unità operative e

assegna il personale psicologo per le finalità previste dal presente articolo.

CAPO II

Istituzione dei Servizi Psicologici Sanitari Territoriali e Ospedalieri

Art. 9

(Istituzione del Servizio di Psicologia Ospedaliera e Sanitaria Territoriale SPOS)

  1. Alla Rete Psicologia Nazionale afferiscono i servizi di Psicologia Ospedaliera e di

Psicologia di Territorio delle Aziende Sanitarie Locali di tutte le Regioni italiane e

delle Province autonome di Trento e Bolzano.

  1. Il servizio di Psicologia Ospedaliera e sociosanitaria è costituito come Unità operativa

complessa. La presenza psicologica e le prestazioni psicologiche nei servizi

ospedalieri, nei consultori, nei servizi di psichiatria, neuropsichiatria e per le

dipendenze sono organizzate entro la Unità Operativa Complessa di Psicologia

Ospedaliera e Sociosanitaria alla quale afferiscono gli psicologi che agiscono o erano

in precedenza assegnati a detti servizi.

  1. I Dipartimenti di Psicologia delle Aziende Sanitarie organizzano, coordinano e

assicurano la continuità della presenza e della consulenza psicologica dei

professionisti nei servizi ospedalieri, consultoriali e territoriali delle aziende stesse,

nel dipartimento cardiovascolare, chirurgico, di diagnostica per immagini, di

emergenza, urgenza e area critica, materno infantile e pediatria, di area medica,

neuroscienze, oncologia ed ematologia, nei consultori, nell’area della Salute Mentale,

nei servizi di psichiatria, neuropsichiatria e dipendenze.

  1. Gli psicologi del servizio di psicologia ospedaliera e sanitaria territoriale svolgono le

proprie attività:

  • negli ospedali, in collaborazione con reparti di degenza, day hospital, servizi di

emergenza, psichiatria, neuropsichiatria infantile, negli hospice e nei reparti di

cure palliative

  • nei consultori, nelle case di comunità e in collaborazione con gli psicologi delle

cure primarie anche nella prospettiva di fornire un servizio di II livello,

  • partecipano alle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)

  • collaborano alla costruzione, monitoraggio e valutazione dei Percorsi Terapeutici

Diagnostico Assistenziali (PTDA) per diverse patologie croniche, disturbi mentali,

demenze e patologie neurodegenerative vigilando sulla loro appropriatezza

psicologica e integrazione biopsicosociale, soprattutto per le situazioni che

richiedano un approfondimento anche psicoterapeutico;

  • Sostengono l’azione e collaborano strettamente con i coordinatori del percorso di

cura e referenti clinico-assistenziali (case manager) sulle linee del PTDA, offrendo

consulenza e formazione sulle implicazioni psicologiche e psicosociali coinvolte

nella valutazione dei bisogni, nella pianificazione dell'intervento, nel

coordinamento dei servizi, nel supporto al paziente e alla famiglia entro relazioni

collaborative e trasparenti, e offrendo un supporto anche formativo sulle

competenze personali e professionali connesse al ruolo, agendo sulle competenze

relazionali, negoziali, di gestione dei conflitti, di risoluzione dei problemi e di

presa di decisioni, di gestione emozionale del funzionamento delle equipe e della

comprensione delle dinamiche organizzative che ne regolano il funzionamento

nelle culture locali del gruppo.

  • partecipano e concorrono ai processi di documentazione, monitoraggio e

valutazione, anche sulla base di indicatori di processo e di esito condivisi e validati,

inclusi quelli relativi all'appropriatezza clinica e organizzativa degli interventi,

all'efficacia dei trattamenti e alla qualità della vita dei pazienti. Concorrono, nel

rispetto della riservatezza dei dati sensibili e delle normative nazionali ed europee

sulla protezione dei dati personali, alla pubblicizzazione e al confronto partecipato

dei risultati aggregati delle valutazioni, coinvolgendo anche le associazioni degli

utenti e dei familiari.

  • effettuano inoltre, laddove necessario, interventi psicologici, psicoterapeutici e

neuropsicologici domiciliari rivolti ai pazienti e alle famiglie, con pazienti anziani

in condizioni di ridotta autosufficienza, situazioni di grave isolamento sociale

anche nel corso dello sviluppo, gravi situazioni di cronicità e patologie invalidanti,

condizioni di malattia in fase terminale.

  1. Il Servizio ha il compito di garantire la massima integrazione delle competenze

psicologiche all’interno degli ospedali e dei contesti di cura della azienda sanitaria, per

rispondere alle necessità psicologiche della popolazione di tutte le età (minori, adulti,

anziani) attraverso

  • interventi di diagnosi precoce

  • intervento precoci e supporto per quelle situazioni in cui vi è uno stato di disagio

psicologico o patologia all'esordio, con lo scopo di prevenirne lo sviluppo,

aggravamento e cronicizzazione.

  • progetti di intervento diretti e indiretti, finalizzati al benessere psicologico rivolto

al singolo, ai gruppi della famiglia, alla comunità e alle organizzazioni lavorando

in costante integrazione multiprofessionale con le diverse figure implicate nei

percorsi di cura all’interno dell’Azienda e all’esterno (Comuni e gli Ambiti, le

Scuole di diversi generi e gradi, realtà pubbliche e del privato accreditato e Sociale,

Autorità Giudiziarie).

  • progetti che si avvalgono della professionalità dello psicologo nel campo

dell’attività valutativa, diagnostica, terapeutica, riabilitativa e di sostegno,

  1. Il servizio opera in contesti e ambiti di intervento, tra loro interconnessi: Interventi nel

Polo Ospedaliero, Interventi nei Consultori familiari e nelle Case di Comunità,

Interventi nell’Assistenza Psicologica Integrata per le Condizioni di Malattia, Acuta e

Cronica, e nella cura delle persone con disordini comportamentali e della salute

Mentale;

  1. Nel Polo ospedaliero gli psicologi:
  • prestano la loro attività in favore di tutte le Unità programmando e organizzando

le prestazioni di natura professionale psicologica anche mediante una sistematica

rilevazione ed analisi dei bisogni e delle domande di intervento psicologico;

  • erogano prestazioni ad alta specializzazione in ambito neuropsicologico, nei

Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA), specificamente nelle fasi

diagnostico-valutative, nella valutazione e riabilitazione cognitiva, nelle demenze,

nei disturbi cognitivi post-Covid, negli esiti di trauma cranico, nei disturbi

dell’apprendimento, garantendo la presenza nelle equipe multidisciplinari nella

sanità territoriale e ospedaliera;

  • collaborano, per quanto di competenza, alle attività a favore dei detenuti negli

Istituti penitenziari;

  • contribuiscono, in sinergia con il Servizio Sanitario Aziendale, a percorsi ed

interventi per sostenere il benessere lavorativo dei dipendenti;

  • promuovono attività a sostegno di promozione della salute, con particolare

riferimento ai minori e alle famiglie, in rete con enti e realtà del territorio;

  • contribuiscono a percorsi di contrasto alla violenza con particolare riferimento a

quella di genere e nei confronti di minori in rete;

  • partecipano alle molteplici équipe presenti nella realtà ospedaliera;

  • partecipano a gruppi di miglioramento e percorsi formativi, per quanto di

competenza;

  • partecipano al Comitato per l’Ospedale e il Territorio Senza Dolore;

  • collaborano con il risk management, per quanto di competenza;

  • collaborano con la struttura Coordinamento Prelievo e Trapianti di Organo;

  • promuovono iniziative di supporto ai curanti ospedalieri.

  1. nei Consultori familiari, gli psicologi del Servizio ospedaliero e sanitario territoriale

promuovono il benessere della persona e della famiglia attraverso:

  • consulenza psicologica per problemi individuali, di coppia e familiari,

  • consulenza psicologica per l’infanzia e l’adolescenza,

  • sostegno al rapporto educativo genitori-figli,

  • adozioni nazionali e internazionali,

  • consulenza sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia,

  • sostegno sociale alla maternità,

  • interventi di formazione dei docenti delle scuole in ambito di educazione

all’affettività e alla sessualità,

  • colloqui di orientamento e consulenza educativa finalizzati al sostegno e alla

crescita dei figli,

  • interventi nel percorso nascita garantendo il supporto psicologico specialistico in

gravidanza e post–partum e il sostegno psicologico alla neo-genitorialità,

  • Interventi psicologici per la promozione della salute della donna e della coppia.
  1. Gli psicologi del Servizio, compresi gli psicologi delle cure primarie di cui al

successivo articolo 19, agiscono nelle Case di Comunità in stretto raccordo con il PUA,

con i Pediatri di libera scelta e i Medici di Medicina Generale con l’obiettivo di

integrare l’accesso alle risorse e prestazioni sanitarie con le risorse e le prestazioni

psicologiche offerte dal SPT e con il supporto sociale e socioassistenziale offerto dal

territorio, includendo l’attenzione, insieme ai soggetti e alle loro famiglie, anche al

territorio in cui essi vivono, con la mappatura di tutti i soggetti coinvolti (scuole, enti

locali, luoghi e contesti formali e informali di aggregazione, organizzazioni

significative, reti di volontariato) entro i profili della comunità e con una approfondita

conoscenza delle dinamiche, dei processi, delle configurazioni valoriali in esso

presenti. Nelle Case di comunità effettuano inoltre prestazioni specialistiche

ambulatoriali, in libero accesso o su invio dei Medici di medicina generale, Pediatri di

libera scelta, Medici specialisti, con attività di consultazione, approfondimento

psicologico, valutazione neuropsicologica ed interventi psicologici per minori e adulti,

per il sostegno ad un posizionamento attivo rispetto alle cure con particolare

riferimento alla cronicità, e prestazioni di valutazione psicologica e/o neuropsicologica

dei soggetti minori e adulti con disabilità sensoriale, motoria, cognitiva, relazionale.

10.Interventi nell’Assistenza Psicologica Integrata per le Condizioni di Malattia, Acuta e

Cronica, nella cura delle persone con disordini comportamentali e della salute Mentale.

Il Servizio costituisce un sistema integrato di assistenza psicologica per migliorare dal

punto di vista psicologico la qualità di vita delle persone affette da condizioni di

malattia, acuta e cronica, e da disordini comportamentali e di salute mentale, attraverso

interventi di prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione, garantendo continuità

di cura e un approccio basato sull'evidenza. Si mira a rendere strutturale e organica la

presenza dello psicologo nelle equipe multidisciplinari, superando interventi episodici

e frammentari. Gli interventi psicologici, in questo contesto, contribuiscono a

realizzare nei percorsi di cura per le condizioni psicologiche e sono volti ad assicurare

e garantire:

  • La centralità della persona nei percorsi di cura, considerando la sua unicità e

globalità, includendo aspetti biologici, psicologici, sociali, relazionali ed

esistenziali;

  • L’integrazione degli interventi sanitari, psicosociali ed educativi, evitando

unilateralità e sbilanciamenti, promuovendo e vigilando sulla corretta integrazione

biopsicosociale delle cure;

  • La personalizzazione dei piani di cura, tenendo conto della storia di vita, dei

bisogni specifici, delle risorse e delle preferenze del paziente;

  • Il rafforzamento delle capacità decisionali, la partecipazione attiva, il

coinvolgimento consapevole e l’autogestione del paziente nel percorso di cura,

contribuendo a garantire le condizioni psicologiche, organizzative e relazionali per

un consenso realmente informato e per la partecipazione del paziente ai processi

di cura;

  • La continuità Assistenziale attraverso i diversi livelli assistenziali, dal territorio

all'ospedale e ai servizi e viceversa;

  • L’attivazione e la “manutenzione” delle reti di supporto sociale e il loro

coinvolgimento nei processi di cura e inclusione sociale;

  • L’accessibilità, le pari opportunità e la non discriminazione nei percorsi di cura;

  • L’appropriatezza degli interventi in base alle specifiche esigenze del paziente e nel

setting più idoneo;

  • Il rigoroso rispetto della libertà, dei diritti umani e sociali e della dignità della

persona.

Nei contesti e processi di cura gli psicologi svolgono in particolare le seguenti funzioni:

  • Valutazione psicologica, psicodiagnostica e neuropsicologica;

  • Interventi di prevenzione primaria e secondaria sui fattori di rischio e promozione

dei fattori psicosociali di protezione;

  • Interventi di primo livello, di counseling, psicoeducazione e supporto psicologico

per la gestione dello stress, dei problemi relazionali e per promuovere l'alleanza

terapeutica;

  • Interventi di secondo livello, di psicoterapia e promozione del benessere

psicologico individuale, di coppia, familiare e di gruppo, per la cura di disturbi

psicopatologici e nelle crisi emotive e disturbi dell'adattamento;

  • Interventi di riabilitazione: psico-sociali, abilitativi e riabilitativi, a livello

individuale, interpersonale, sociale e di comunità, volti a favorire l'inclusione

sociale e lavorativa, il recupero delle capacità funzionali, la rimozione dello stigma

e delle barriere, e fisiche, psicologiche, culturali e ambientali e sociali;

  • Consulenza e supervisione psicologica alla equipe curante e ai suoi membri, ad

altri operatori e istituzioni, volta sia a favorire la comunicazione e la

collaborazione nelle equipe e con i pazienti e i famigliari, sia a sostenere le

competenze non tecniche degli operatori, prevenendo e supportando situazioni di

esaurimento emotivo (burnout) e stress lavoro correlato;

  • Supporto psicologico ai caregiver e ai familiari, riconoscendone il ruolo

fondamentale nel processo di cura, offrendo interventi di accompagnamento,

consulenza e sostegno psicologico, volti a ridurre l’impatto e il carico (burden)

legato alle patologie, al trattamento e aell’impegno nella cura, soprattutto in

situazioni di elevata gravità e complessità;

  • Interventi di prossimità, per garantire l'assistenza anche a persone con difficoltà di

accesso ai servizi, attraverso interventi domiciliari e nei contesti di vita;

  • Interventi di gestione delle crisi e del rischio suicidario;

  • Interventi psicologici per la qualità della vita, l'adattamento alla malattia e il

benessere psicologico;

  • Integrazione con interventi psicosociali, riabilitativi e complementari di supporto

sociale, reinserimento lavorativo, psicoeducazione, arteterapia e interventi

espressivi e creativi destinati a persone, gruppi e comunità;

  • Interventi mirati a gestire la transizione ecologica e culturale dall'età pediatrica,

all'età adulta e anziana, garantendo continuità assistenziale.

11.Gli psicologi del Servizio ospedaliero e sanitario territoriale sono impegnati per la

promozione della salute in ospedale e nei contesti di cura, attraverso programmi e

azioni coerenti col Piano Nazionale della Prevenzione e con le consolidate evidenze

scientifiche, miranti a rendere l'ospedale non solo un luogo di cura, ma anche un

ambiente che promuove la salute e il benessere di tutta la comunità, e a identificare e

superare le barriere psicologiche che ostacolano l'adozione di comportamenti salutari,

offrendo un supporto personalizzato e centrato sulla persona. Tali azioni includono:

  • interventi diretti con i pazienti e i familiari, condivisi e costruiti con la Direzione

aziendale e i responsabili dei reparti e dei servizi ospedalieri e con azioni

consulenziali destinate a tutti gli operatori sanitari medici e delle professioni

sanitarie;

  • interventi psicologici per la gestione dello stress lavoro-correlato, offrendo

interventi di valutazione del rischio psicosociale e di prevenzione mirati, sia per i

lavoratori ospedalieri, sia per i pazienti ed i loro familiari;

  • programmi per l’alfabetizzazione sanitaria (health literacy) e per il rafforzamento

delle capacità decisionali e l’autonomia consapevole dei pazienti, sviluppando la

consapevolezza di sé, la capacità di prendere decisioni responsabili e di

autogestirsi;

  • collaborazioni volte a adottare in ospedale un approccio che consideri le diverse

fasi della vita (life course) e le esigenze psicologiche specifiche di ogni paziente;

  • indicazioni e orientamenti per tener conto delle implicazioni psicologiche e

psicosociali delle differenze di genere nel trattamento sanitario e nella promozione

della salute;

  • indicazioni e orientamenti per rinforzare percorsi di promozione della salute anche

dopo la dimissione ospedaliera, favorendo il raccordo con medici di medicina

generale e pediatri di libera scelta;

  • assistenza ai reparti e ai servizi nella creazione e nella gestione di gruppi di

supporto per pazienti con problematiche simili, favorendo lo scambio di esperienze

e la creazione di una rete di supporto sociale;

  • collaborazione con i servizi sociali e i servizi di prevenzione ed epidemiologia per

costruire il profilo di salute della comunità per identificare le priorità e le azioni da

intraprendere, confrontando l'offerta dei servizi con i bisogni della popolazione.

12.Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo

all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo almeno ulteriori 5000

psicologi, fino ad assicurare uno standard per il servizio di almeno di una unità ogni

5000 abitanti.

13.Le strutture ospedaliere private accreditate, nell’ambito dell’erogazione dei Livelli

Essenziali di Assistenza (LEA), sono tenute ad assicurare la presenza e l’operatività di

funzioni psicologiche integrate nei percorsi di cura, in misura equiparabile a quanto

previsto per le corrispondenti strutture ospedaliere pubbliche. Tali funzioni

comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Valutazione psicologica, finalizzata alla comprensione dei vissuti soggettivi,

all’accertamento diagnostico e all’inquadramento delle condizioni psicologiche

associate alla malattia, all’ospedalizzazione e ai trattamenti;

b) Supporto psicologico individuale e familiare, in tutte le fasi del percorso di cura,

inclusi contesti di dolore cronico, disabilità, cronicità, terapie invasive, cure palliative

e fine vita;

c) Psicoterapia, ove indicata, in forma individuale, di coppia, familiare o di gruppo,

integrata nei Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA);

d) Interventi psicoeducativi, volti a promuovere consapevolezza, partecipazione attiva,

gestione della malattia e aderenza ai trattamenti;

e) Contributo alla gestione del rischio clinico e all’umanizzazione delle cure, con

azioni di prevenzione, comunicazione e relazione terapeutica;

f) Supporto psicologico al personale sanitario, finalizzato alla prevenzione

dell’esaurimento emotivo (burnout), alla gestione dello stress lavoro-correlato e al

benessere organizzativo.

Le Regioni e le Province Autonome, nell’ambito dei processi di accreditamento e della

contrattualizzazione con le strutture sanitarie private, definiscono i requisiti minimi

organizzativi e di personale psicologico necessari a garantire l’effettiva erogazione

delle suddette funzioni, in relazione alla tipologia, alla complessità e al volume delle

prestazioni erogate.

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e gli organismi

regionali competenti assicurano il monitoraggio dell’attuazione di tali funzioni

mediante strumenti di valutazione basati su indicatori di processo, di qualità e di esito,

anche ai fini della conferma o della revisione dell’accreditamento.

Ulteriori specificazioni e aggiornamenti applicativi del presente comma possono

essere definiti con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza

Stato-Regioni e Province Autonome.

CAPO III

Istituzione dei Servizi Psicologici Territoriali di psicologia scolastica e universitaria

e per la salute psicologica nell’infanzia e nell’adolescenza

Art. 10

(Istituzione del servizio di supporto e assistenza per il benessere psicologico negli

istituti scolastici, nella formazione professionale e nelle Università)

  1. In attuazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12

gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e tenuto

conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre

2021, n. 234, nonché in coerenza con:

  • i programmi regionali di assistenza sociosanitaria per le persone affette da disturbi

mentali e disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del

decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022,

n. 15;

  • l'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 relativo al supporto

psicologico nelle istituzioni scolastiche;

  • l'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istitutivo del Fondo

per il sostegno psicologico degli studenti;

  • il protocollo d'intesa del 19 marzo 2024 tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito

e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

è istituito il Servizio di supporto e assistenza per il benessere psicologico negli istituti

scolastici, nella formazione professionale e nelle Università (SPSU), finalizzato a

sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto,

prevenire fenomeni di disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica e

universitaria, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza

epidemiologica da COVID-19.

  1. Il Servizio di cui al comma 1 è erogato per la scuola da una equipe multidisciplinare

distrettuale e per l’Università da una equipe multidisciplinare d’Ateneo. Le equipe

sono formate da professionisti dotati di competenze e di professionalità psicologiche,

psicopedagogiche e socioassistenziali e agisce in stretta collaborazione e

coordinamento con i servizi sanitari, sociosanitari, sociali, educativi e del terzo settore

del territorio. Le equipe multidisciplinari distrettuali sono composte da almeno di uno

psicologo per ogni istituto scolastico e almeno uno psicopedagogista e un assistente

sociale per ogni distretto scolastico. Possono essere inoltre previsti, a livello

distrettuale, altre figure professionali di supporto organizzativo, socioculturale ed

etnografico, di mediazione linguistica e culturale. Le equipe multidisciplinari di

Ateneo sono composte da almeno uno psicologo per ogni Dipartimento Universitario

e da almeno uno psicopedagogista e un assistente sociale per ogni Ateneo e possono

essere inoltre previsti altre figure professionali di supporto organizzativo,

socioculturale ed etnografico, di mediazione linguistica e culturale.

  1. Il SPSU opera in coordinamento con la Rete Psicologica Nazionale e con i servizi sanitari,

sociosanitari e sociali del territorio. La gestione locale del servizio è affidata agli Uffici

Scolastici Regionali, agli Atenei e ai Dipartimenti del Servizio Psicologico Territoriale

(SPT), che assicurano l’integrazione con gli altri servizi presenti nel territorio.

  1. Gli Uffici Scolastici Regionali, gli Atenei e i Dipartimenti del SPT gestiscono la

pianificazione e il reclutamento delle risorse necessarie, avvalendosi, se necessario e ove

possibile, di convenzioni con i servizi territoriali competenti. I dirigenti scolastici, i

direttori dei Centri di formazione professionale e i Rettori degli Atenei sono i referenti

locali delle equipe multidisciplinari e ne curano l’organizzazione e il coordinamento

funzionale, d'intesa con i Dipartimenti del Servizio Psicologico Territoriale (SPT).

  1. La figura dello psicologo scolastico e universitario è istituzionalizzata e il suo profilo

professionale prevede un percorso di specializzazione accademica, come indicato dai

successivi articoli 21 e seguenti della presente Legge, stabilito d'intesa col Ministero

dell'Istruzione e del Merito, dell’Università e della Ricerca, e con il Ministero della

Salute. Sono definiti i titoli di accesso, le competenze specifiche e le modalità di

reclutamento tramite decreti ministeriali.

  1. I servizi psicologici e socioassistenziali adeguatamente potenziati in previsione dei

compiti previsti dal presente articolo, in ogni caso assicurano, nelle forme concordate e

facilitate entro la Rete territoriale e in armonia con i Piani Territoriali Triennali di cui al

precedente articolo 3, la propria presenza presso le istituzioni scolastiche e Universitarie

per l’esercizio delle proprie funzioni e compiti istituzionali. Le equipe multidisciplinari

integrate accedono inoltre alla consulenza e alla collaborazione con i Dipartimenti e i

Servizi sanitari e sociosanitari di primo e di secondo livello per la presa in carico di

situazioni individuali di particolare complessità.

  1. Ciascuna equipe multiprofessionale, nel proprio ambito di competenza:
  • assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale agli studenti che

ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 14,

garantendo al contempo attività di promozione della salute e dello sviluppo

personale e sociale, di prevenzione del disagio e di rimozione dei fattori di

diseguaglianza e discriminazione ad esso correlati;

  • opera in maniera integrata con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali

territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari o di contesto che possono

recare disagio allo studente;

  • accede a tutte le informazioni sugli studenti in possesso dell'istituzione scolastica

e universitaria, nel pieno rispetto della disciplina e delle procedure in materia di

protezione dei dati personali e col consenso di ciascun soggetto interessato.

  1. L'attività delle equipe multidisciplinare comprende le seguenti aree di intervento:

a) Area di ascolto, consulenza e supporto a tutte le componenti scolastiche

a1) individuazione precoce e presa in carico delle situazioni di disagio personale o

di gruppo, anche connesse con le dinamiche educative e i problemi di

apprendimento, e legate in particolare ai disturbi del comportamento alimentare,

alla percezione della identità di genere, alla disforia di genere, alle dipendenze, al

ritiro sociale, alla disabilità, allo stress, all’ansia scolastica e universitario, ai disturbi

dell’umore, a problemi psicologici connessi a malattie croniche, alla marginalità

sociale nonché alle situazioni di abuso, maltrattamento, violenza assistita e a

situazioni di bullismo e cyberbullismo;

a2) realizzazione di pratiche di sostegno psicologico, psicoterapia e promozione del

benessere psicologico a livello individuale e di gruppo, con il consenso dei genitori

per gli alunni di età inferiore ai 16 anni, in spazi attrezzati e riservati messi a

disposizione della scuola, in collaborazione con i Consultori Familiari, i Servizi di

Psicologia del territorio (SPT), con la possibilità di consultazione e proposta di invio

a servizi psicologici e a servizi sanitari (neuropsichiatria) di secondo livello.

a3) Consulenza e sostegno psicologico a progetti individualizzati di apprendimento-

insegnamento per tutti gli alunni e con particolare attenzione alle situazioni disagio

psicologico e sociale, emarginazione e marginalità sociale, di povertà educativa,

disabilità, ritiro sociale, disturbi specifici di apprendimento e dell’attenzione, rischio

di dispersione scolastica

a4) Interventi di promozione del benessere psicologico e supporto alle competenze

di sviluppo personale e sociale (life skills), al pensiero creativo e critico, alle

competenze cognitive, emotive e relazionali, alla comunicazione e all’espressività,

anche con interventi di arteterapia, che possano essere rivolte a tutti gli studenti e

integrate con l’attività didattica e il progetto educativo delle scuole e delle

università;

a5) Collaborazione con i servizi sanitari e sociali per assicurare la continuità, il

supporto psicologico e la continuità dei processi educativi e di apprendimento anche

durante occasioni di ricovero prolungato degli alunni in ospedale per gravi

patologie, per la realizzazione di dimissioni protette di bambini e adolescenti e per

il loro inserimento scolastico, coinvolgendo in questi impegni gli insegnanti e le

classi, nel rispetto della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti nel percorso di cura;

a6) supporto e formazione continua rivolta al personale docente e non docente,

concernenti le problematiche specifiche dell'età evolutiva, le eventuali difficoltà

relazionali esistenti all'interno del gruppo classe e nel rapporto docente-discente e

per una migliore gestione delle situazioni di disagio.

a7) interazione con le altre figure professionali e i servizi sanitari, sociosanitari e

sociali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola, compresi il SPT e i suoi

servizi territoriali per la disabilità, per il lavoro e l’organizzazione, le cure primarie,

l’emergenza e lo sport.

b) area del supporto all’autonomia scolastica, al PTOF e all’autonomia universitaria in

tema di promozione del benessere psicologico nell’istituzione educativa

b1) consulenza al dirigente scolastico e agli organi collegiali per la promozione del

benessere organizzativo nella scuola e per la predisposizione di un ambiente di

apprendimento responsabilizzante e motivante, aperto al dialogo sociale e

intergenerazionale;

b2) consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche per la programmazione e

realizzazione di azioni, progetti e iniziative di tutela e promozione del benessere e

dello sviluppo personale e sociale degli studenti, del personale scolastico e delle

famiglie, per la prevenzione della dispersione, dell’abbandono e del dropout

scolastico e universitario, per l’inclusione degli alunni e studenti con disabilita nella

scuola, nell’Università e nel territorio, per la valorizzazione di forme di

apprendimento-servizio solidale per il benessere psicologico e sociale nella

comunità, per la rimozione delle diseguaglianze, nella scuola, nella formazione

professionale, nell’Università e nella comunità, e per assicurare il rispetto e la

promozione delle condizioni di parità di trattamento, inclusione e non

discriminazione per problematiche legate a razzismo, discriminazione verso le

persone con disabilità, razzismo, e sessismo.

b3) Consulenza e supporto ai docenti, al personale non docente, agli organi

collegiali, alla dirigenza scolastica e universitaria e agli studenti per la realizzazione

condivisa di progetti di promozione delle competenze per la vita (life skills) e

educazione tra pari, volti alla promozione dello sviluppo personale e sociale e alla

valorizzazione delle risorse di promozione di salute anche nella didattica e nelle

relazioni scolastiche;

b4) supporto alla scuola, alla formazione professionale e all’Università per la

realizzazione di progetti di educazione alla salute per il benessere psicologico, alla

sensibilità, all'emotività, all’affettività e alla sessualità, rivolti agli studenti, agli

insegnanti, alle famiglie;

b5) realizzazione di progetti specifici, condivisi con la scuola, la formazione

professionale e con l’Università, destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti,

con finalità informativa, dialogica e educativa, anche al fine del superamento delle

forme di discriminazione, stigmatizzazione e esclusione nei confronti delle persone

affette da disagio o disturbo mentale;

  1. In casi di particolare complessità, come gravi condizioni di marginalità o abuso, il

servizio può attivare interventi territoriali e domiciliari in coordinamento con i servizi

del Dipartimento di promozione del benessere psicologico delle Aziende Sanitarie

Locali.

10.Sono previsti spazi attrezzati e riservati all'interno delle scuole e delle università per

garantire la riservatezza degli interventi psicologici che, alternativamente, potranno

essere erogati tramite strumenti di telemedicina e telepsicologia.

11.Gli studenti fuori sede possono accedere ai servizi di supporto anche nella regione di

residenza, in collaborazione con i servizi sociosanitari locali, per assicurare continuità

nell'assistenza, ovvero usufruire dell'erogazione delle prestazioni psicologiche tramite

strumenti di telemedicina e telepsicologia.

12.Le risorse finanziarie per il SPSU sono assegnate in quota parte: - dal bilancio del

Ministero dell'Istruzione e del Merito e ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali in

base alla popolazione scolastica e ai tassi di disagio rilevati; dal bilancio del Ministero

dell'Università e Ricerca, che provvederà a distribuirlo agli Atenei, sentita la

Conferenza dei Rettori, in base alla popolazione universitaria e ai tassi di disagio

rilevati.

13.I Ministeri dell'Istruzione e del Merito e dell'Università e della Ricerca, in

collaborazione con le Regioni e con il Consiglio della Rete Psicologica Nazionale per

il benessere psicologico, provvedono alla programmazione e al monitoraggio delle

attività del SPSU, garantendo una copertura capillare e l'adeguatezza dei servizi offerti.

14.Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione e

del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della

Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e

Province Autonome di Trento e Bolzano, sentiti il Consiglio superiore della pubblica

istruzione, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, la Conferenza dei Rettori

delle Università Italiane (CRUI) e il Consiglio Nazionale degli Studenti

Universitari, adotteranno un decreto per definire:

o I criteri e le modalità di attuazione del SPSU.

o Le specifiche competenze professionali e i requisiti di accesso per le figure

coinvolte.

o Le modalità di reclutamento e l'inquadramento contrattuale del personale.

Saranno contestualmente aggiornati protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione

e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca con il Consiglio Nazionale

dell’Ordine degli Psicologi per garantire un raccordo efficace tra scuola, università e

servizi psicologici territoriali.

15.Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo

all’approvazione della presente legge vengono assunti in servizio 8000 psicologi, 500

Assistenti sociali e 500 pedagogisti.

Art. 11

(Istituzione del Centro per il bambino e famiglia CBF e dei Nuclei psicologici per la

tutela dei minori NPTM)

  1. Sono Istituiti, di norma a livello provinciale, servizi interaziendali delle Aziende

Sanitarie Locali, denominati “Centro per il Bambino e la Famiglia (CBF), aventi il

compito di offrire servizi specialistici per le famiglie in difficoltà.

  1. Nel centro operano psicologi, psicoterapeuti e mediatori con formazione professionale

specifica, in grado di garantire interventi qualificati per le famiglie in crisi.

  1. Il CBF collabora, interagisce e offre consulenza specifica a tutti i servizi e gli enti che

intervengono in casi di violenza, conflittualità o crisi familiari: tribunali (ordinario e

minorile), Forze dell’Ordine, servizi territoriali per la Tutela dei Minori, Consultori

Familiari, Case di Comunità Servizi di Cure primarie, servizi specialistici

(Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Servizi Dipendenze, Centri Psico-Sociali),

scuole di ogni ordine e grado, i Servizi di psicologia scolastica di cui al precedente art.

10, le associazioni di volontariato e del Terzo Settore.

  1. Il Centro interviene direttamente in situazioni di violenza e abusi sui minori, a

situazioni relazionali di alta conflittualità, di maltrattamento grave e in tutte le

circostanze che rappresentano un serio rischio per la salute dei figli minorenni e pone

attenzione agli interventi di sostegno delle funzioni dei genitori nelle diverse fasi di

vita della famiglia, con l’obiettivo di migliorarne le competenze e aiutarli a superare i

momenti di difficoltà.

  1. Il CBF offre i seguenti servizi attivabili anche direttamente dai cittadini o su richiesta

e segnalazione dei servizi e degli Enti indicati nel precedente comma 3:

Servizi per adulti, genitori e famiglie,

  • Colloqui psicologici clinici per i genitori dei bambini che hanno subito

esperienze traumatiche connesse alle violenze subite o agite;

  • Terapia multifamiliare per le famiglie in gravi difficoltà di tipo relazionale-

educativo che hanno determinato varie forme di maltrattamento: lavoro in

gruppi di coppie o di famiglie per creare occasioni, guidate da terapeuti, per

l’individuazione attiva delle soluzioni, anche tramite il confronto con risposte

già sperimentate da altre famiglie che hanno vissuto problematiche simili;

  • Psicoterapia individuale per superare momenti di crisi dovuti a eventi traumatici

connessi ad agiti violenti o conflittuali nella propria vita o in famiglia;

  • Interventi di riorganizzazione cognitiva per disturbi post traumatici da stress

conseguenti a violenze subite;

  • Mediazione familiare per genitori separati o in separazione con forti

conflittualità, per aiutarli a gestire i figli minori e a confrontarsi sulle loro

esigenze;

  • Interventi a sostegno della genitorialità in situazione di abuso o maltrattamento;

  • Family Group Conference: intervento in cui la famiglia viene chiamata in prima

persona a definire un “progetto di tutela” in risposta alle preoccupazioni dei

Servizi Sociali in merito a situazioni di rischio del minore;

  • Interventi di Resistenza Non Violenta (NVR): tecnica basata sui principi della

non violenza, indicata nella gestione di ragazzi in conflitto con i propri genitori;

  • Trattamento di persone con problemi di gestione della propria aggressività.

Servizi per bambini e ragazzi:

  • Valutazione psicologica del bambino vittima di gravi traumi derivati dalle

violenze subite, per predisporre i più opportuni interventi di cura e di tutela;

  • Psicoterapia individuale, per rielaborare gli eventi traumatici violenti subiti e

poterli superare;

  • Consulenza psicologica per adolescenti e ragazzi (fino ai 25 anni) in situazioni

di abuso o maltrattamento.

  1. Il CBF offre i seguenti Servizi per operatori sociali, sanitari, educativi, del diritto:
  • Servizi di consulenza professionale specialistica;

  • Interventi di psicologia giuridica (audizioni protette e incidenti probatori) in

supporto alle minori vittime di violenze ed abusi;

  • Iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi della violenza e della

conflittualità.

  1. Sono istituiti nelle Aziende Sanitarie i Nuclei psicologici per la tutela dei Minori

(NPTM) che hanno sede e agiscono presso i Consultori e/o le Case di Comunità. Gli

Psicologi dei Nuclei Tutela Minori effettuano i seguenti interventi, in collaborazione

con i servizi sociali dei Comuni, nei confronti dei minori interessati da provvedimenti

della Magistratura o a rischio e in situazioni di disagio, trascuratezza, maltrattamento

e abuso:

  • indagini per i minori in situazione di rischio, maltrattamento fisico e psicologico,

grave trascuratezza, abbandono e abuso sessuale;

  • indagini per i minori con condotta irregolare o soggetti a procedura penale;

  • valutazione psicodiagnostica;

  • valutazione delle capacità genitoriali;

  • interventi di sostegno psicologico;

  • indagini per l'affidamento dei minori in caso di separazione conflittuale dei genitori;

  • prestazioni e interventi per le adozioni nazionali e internazionali con:

  • informazioni alle coppie e/o famiglie che desiderano adottare,

  • informazioni sui requisiti e l’iter da seguire nel procedimento di adozione,

  • indagini psico-sociali di idoneità, su richiesta del Tribunale per i Minorenni, per

le coppie che hanno inoltrato domanda di adozione nazionale ed internazionale,

  • interventi di sostegno psico-sociale individuali e di gruppo alle famiglie nell’anno

di affidamento preadottivo.

  1. Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo

all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 1500 psicologi.

Art. 12

(Istituzione dei Centri territoriali di ascolto e intervento psicologico per i ragazzi e i

giovani adulti)

  1. Vengono istituiti presso ogni Casa di Comunità i Centri territoriali di Ascolto,

Consulenza e Intervento Psicologico e Sociale per ragazzi e Giovani adulti (di seguito

"Centri PRG").

  1. I Centri PRG hanno come finalità: offrire supporto psicologico, sociale e educativo ai

giovani al di fuori del contesto scolastico; fornire consulenza ai familiari e agli adulti

con responsabilità educative; promuovere lo sviluppo personale e sociale dei giovani

attraverso la co-progettazione di interventi educativi e sociali; promuovere progetti e

interventi per la consapevolezza e la responsabilità in ambito affettivo-sessuale.

  1. Ogni Centro PRG è gestito da una equipe multidisciplinare composta almeno da: un

responsabile psicologo, appartenente al Dipartimento per il Benessere Psicologico

dell’Azienda Sanitaria Locale, e da un assistente sociale e un educatore dei Servizi

sociali di ciascun ATS.

  1. L’equipe opera sia all'interno del Centro sia nei contesti di aggregazione giovanile,

spontanei e organizzati, nonché tramite strumenti di telepsicologia e telemedicina.

  1. I Centri si occupano delle seguenti aree di intervento:

a. prevenzione e presa in carico precoce, di situazioni di disagio psicosociale, inclusi

problemi legati ai disturbi del comportamento alimentare; alla percezione e disforia di

genere; alle dipendenze; al ritiro sociale; alla disabilità; alla gestione di malattie

croniche; alla marginalità sociale; all’abuso, maltrattamento, violenza assistita,

bullismo e cyberbullismo.

b. ascolto, sostegno psicologico individuale e di gruppo, con il consenso dei genitori

per i minori di 16 anni, con eventuale coinvolgimento dei servizi specialistici dei

consultori, dei servizi sociosanitari, dei servizi di neuropsichiatria e salute mentale per

la presa in cura e la gestione integrata di situazioni critiche;

c. promozione di competenze cognitive, emotive e sociali (life skills) attraverso

laboratori, attività educative, espressive, creative e arteterapia, a sostegno delle

competenze cognitive, emotive, relazionali;

d. ogni centro PRG presterà particolare attenzione alle nuove tecnologie comunicative

e multimediali e alle strategie di intervento che ne prevedano l’impiego critico,

secondo criteri di appropriatezza e modalità basate su evidenze scientifiche.

  1. I Centri PRG agiscono mediante: punti di ascolto e percorsi formativi per ragazzi,

genitori e figure educative; interventi integrati con scuole, consultori familiari e servizi

territoriali; laboratori co-progettati con educatori e operatori del territorio, mirati

all’inclusione sociale; all’orientamento e formazione; al sostegno a giovani con

fragilità.

Gli interventi seguono un approccio partecipativo, coinvolgendo scuole, famiglie, centri

culturali, ricreativi e sportivi e il terzo settore.

  1. I Centri PRG operano in coordinamento con i servizi sociali e sociosanitari, con i

servizi educativi e culturali, con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore.

  1. Le equipe promuovono reti di supporto e interventi tempestivi, valorizzando le risorse

locali e le capacità resilienti della comunità.

  1. Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo

all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 1500 psicologi.

CAPO IV

Istituzione dei Servizi Psicologici nel polo territoriale

Art. 13

(Istituzione del Servizio di Psicologia per le Persone con Disabilità SPPD)

  1. Il Servizio di psicologia per le persone con disabilità (SPPD) costituisce il punto di

riferimento per l’accompagnamento psicologico alla vita indipendente e al benessere

psicologico per le persone con disabilità ed è orientato a sostenerle in accordo con la

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata

dall’Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18 e sottoscritta il 30 marzo 2009, promuovendo

dal punto di vista della psicologia individuale, sociale e collettiva il rispetto per la

dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie

scelte, e l’indipendenza delle persone; la non discriminazione; la piena ed effettiva

partecipazione e inclusione nella società; il rispetto per la differenza e l’accettazione

delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; la

parità di opportunità; l’accessibilità; la parità tra uomini e donne; il rispetto dello

sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con

disabilità a preservare la propria identità.

  1. Gli psicologi assegnati al servizio mantengono una stretta collaborazione con gli

psicologi afferenti agli altri servizi in cui è articolato il SPT, e particolarmente con lo

psicologo scolastico, lo psicologo del lavoro, dello sport, del carcere, lo psicologo delle

cure primarie e gli psicologi nelle Case di Comunità. Il Dipartimento per il benessere

psicologico definisce le modalità di collaborazione e interazione professionale entro il

SPT sui temi e negli interventi a favore delle persone con disabilità.

  1. Il SPPD fornisce consulenza alle persone con disabilità e alle loro associazioni per

l’esercizio dei diritti psicologici al benessere, all’inclusione e alla vita indipendente

  1. Il SPPD, anche in collaborazione con lo psicologo scolastico, delle cure primarie e

delle Case di comunità e dei Servizi sociali, fornisce consulenza ai servizi scolastici

sociali e sanitari destinati alle persone con disabilità per la salute e il benessere

psicologico, l’inclusione sociale, lo sviluppo personale e sociale, l’autonomia, le

competenze per la vita (life skills) e le capacità e potenzialità delle persone con

disabilità nelle età della vita, dalla prima infanzia, nell’età adulta e nella prospettiva

della longevità.

  1. Il SPPD collabora direttamente con i servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e

adolescenza, con i servizi sociosanitari per le persone adulte e anziane con disabilità,

con le istituzioni educative e con i Servizi sociali di sostegno all’autonomia, mediante

attività e interventi di diagnosi e certificazione psicologica della condizione di

disabilità secondo criteri biopsicosociali in linea non solo con la classificazione delle

patologie e dell’impairment (ICD), ma anche con la diagnosi dei processi e dei fattori

ambientali, interpersonali, sociali, culturali (ICF) che compongono il panorama della

condizione di disabilità, collaborando anche agli adempimenti relativi alla legge

104/92 e ai sostegni scolastici.

  1. Il SPPD assicura la collaborazione alla definizione dei processi e degli interventi di

riabilitazione, promozione e rinforzo di competenze e abilità cognitive, emotive,

relazionali destinate a sostenere i processi di sviluppo e le capacità e potenzialità delle

persone con disabilità nel rispetto dell’identità e della libertà di ciascuno nella

costruzione e nel mantenimento della vita indipendente e, contestualmente, per la piena

abilitazione dei contesti familiari, interpersonali, dell’istruzione, della formazione e

della cultura, del lavoro, del tempo libero, del turismo e dello sport per l’inclusione, la

non discriminazione e la promozione umana e sociale delle persone con disabilità.

  1. Il SPPD garantisce consulenza a insegnanti di sostegno e assistenti educativi che

agiscono nelle scuole di ogni ordine e grado, ai consigli di classe, agli operatori dei

Servizi di Formazione all’Autonomia, ai Centri Socio Educativi, ai Centri Diurni

Disabili; tale consulenza riguarda in primo luogo il supporto alla programmazione

scolastica, alle relazioni scuola-famiglia, alla relazione educativa con la comunità

progetti educativi per le persone con disabilità per il benessere psicologico, la

promozione di competenze cognitive, emotive e sociali (life skills), l’attenzione alla

pluralità dei linguaggi e ai codici espressivi e creativi (arteterapia), l’inclusione e il

progetto di vita, e viene realizzata in accordo con le istituzioni scolastiche e con gli

enti territoriali titolari dei servizi educativi per la disabilità.

  1. Il SPPD interviene, a livello individuale o di gruppo, per la consulenza e il sostegno

psicologico e l’advocacy per le persone con disabilità e le loro famiglie.

  1. Il SPPD garantisce consulenza agli operatori dei servizi ospedalieri e dei servizi

sanitari di diagnosi e cura sugli aspetti emotivi, comunicativi e relazionali negli

interventi sanitari, per la salute e il benessere affettivo e sessuale delle persone con

disabilità al fine di tutelare il diritto all’emotività, all’affettività, alla corporeità, alla

sessualità e al benessere biopsicosociale della persona con disabilità.

10.Il SPPD fornisce consulenza e collaborazione con gli Enti Locali e i Servizi sociali, le

istituzioni scolastiche e educative, le Aziende Sanitarie, le forze sociali, le istanze

organizzate della società civile, con le famiglie e con il volontariato per progetti di

comunità destinati alla costruzione condivisa di una società inclusiva e accessibile per le

persone con disabilità, secondo i principi della citata Convenzione delle Nazioni Unite

sui diritti delle persone con disabilità.

11.Il SPPD promuove e collabora all’assistenza alle persone con disabilità, di cui al

successivo articolo 14, per la salute e il benessere affettivo e sessuale, al fine di tutelare

il diritto all’emotività, all’affettività, alla corporeità, alla sessualità e al benessere

biopsicosociale della persona con disabilità

12.Al servizio di Psicologia per le persone con disabilità afferiscono gli psicologi delle

Aziende Sanitarie Locali in precedenza assegnati ai servizi di Neuropsichiatria per

l’infanzia e l’adolescenza ed è comunque previsto un organico non inferiore a tre

psicologi per ogni ambito territoriale sociale.

13.Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo

all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 1600 psicologi.

Art. 14

(Assistenza all’emotività, all’affettività e alla sessualità per persone con disabilità)

  1. Al fine di tutelare il diritto all’emotività, all’affettività, alla corporeità, alla sessualità

e il benessere psico-fisico della persona con disabilità con ridotta autosufficienza a

livello di mobilità e motilità ovvero consapevolezza, istituisce la figura professionale

dell’operatore all’emotività, all’affettività, e alla sessualità per la persona con disabilità

di seguito denominato «operatore all’emotività, all’affettività e alla sessualità

(O.E.A.S.).

  1. Si definisce “assistito”: la persona maggiorenne con disabilità che beneficia

dell’intervento, che a causa di una disabilità di natura fisica o psichica, incontra

comprovata difficoltà ad attivare funzionalmente comportamenti sessuali, tra cui

autoerotismo o comunque a sviluppare compiutamente la propria sfera sessuale-

relazionale.

  1. Si definisce “Operatore all’emotività, all’affettività e alla sessualità per persone con

disabilità (O.E.A.S.)”: persona maggiorenne che abbia concluso il corso di studi

obbligatori, il percorso formativo per la realizzazione ed il sostegno all’assistenza

sessuale e risulta iscritta al registro regionale per O.E.A.S.

  1. Si definisce “Caregiver”: altro operatore, diverso dall’O.E.A.S., che assiste la persona

con disabilità.

  1. Si definisce “Committente”: la persona, legata da rapporto di parentela con l’assistito

o comunque suo tutore, curatore o amministratore di sostegno, che prende contatto con

l’O.E.A.S.;

  1. Si definisce “Incontro”: la singola sessione dell’O.E.A.S. con l’assistito.

  2. Si definisce “Indipendenza dell’O.E.A.S.”: la situazione di autosufficienza economica

indipendenti dallo svolgimento della professione di O.E.A.S. e le condizioni personali

rappresentate al momento della candidatura per l’ammissione al corso O.E.A.S.

finalizzate a effettuare la valutazione di maturità affettiva necessaria per svolgere la

professione di O.E.A.S.

  1. Si definisce “Intervento”: l’insieme degli incontri con l’assistito che compongono il

percorso educativo svolto dell’O.E.A.S. a beneficio dell’assistito e che devono avere

un numero finito di sedute per non alimentare una dipendenza affettiva.

  1. Si definisce “Richiesta di intervento”: il formulario predisposto nel Protocollo di

intervento dell’O.E.A.S. per l’assistito e per il committente.

10.Si definisce “Tutor”: esperto psico-sessuologo iscritto a un elenco di professionisti

formati e selezionati per la realizzazione ed il sostegno di iniziative per l’assistenza

sessuale e iscritto negli appositi registri regionali.

11.L'attività di O.E.A.S., che è caratterizzata da piena autonomia della persona che la

esercita, può essere svolta come libera professione e/o in collaborazione con strutture

pubbliche, Enti, Cooperative, Strutture private che si occupano di disabilità anche per

promuovere i progetti di educazione affettiva e sessuale rivolti agli utenti, alle famiglie

e agli operatori.

12.Nello svolgimento della sua attività, laddove necessario, l’O.E.A.S. imposta

l’Intervento coordinandosi in equipe, avendo cura di rappresentare all’assistito e al

committente la necessità di essere assistito da altri Caregiver durante gli incontri al fine

di sostenere il benessere affettivo e sessuale dell’assistito, facendo riferimento a questo

scopo ai Consultori familiari e al SPPD del territorio di riferimento dell’assistito.

L’O.E.A.S. s’impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti della salute e i

sanitari coinvolti nella tutela psico-fisica della persona con disabilità, adottando

comportamenti leali e collaborativi.

13.È istituito, a cura delle Aziende Sanitarie Locali, un elenco degli O.E.A.S. e dei tutor

che abbiano assolto agli obblighi formativi di cui al successivo comma 28. Gli

O.A.E.S. e i tutor posso fare istanza alla ASL per l’iscrizione nell’elenco di cui al

presente articolo presentando documentazione del superamento degli obblighi

formativi e certificando con atto notorio di non essere incorsi in provvedimenti che

comportino la revoca del riconoscimento della qualifica di O.E.A.S. e di tutor.

L’elenco, approvato dal Direttore Generale della ASL, è reso pubblico nei siti internet

dell’ASL.

14.L’O.E.A.S. è tenuto a rispettare le disposizioni della presente legge. L’ASL vigila sul

rispetto da parte dell’O.E.A.S. delle disposizioni della presente legge e ne dispone, in

caso di inosservanza, la cancellazione dall’elenco. Tale provvedimento comporta

automaticamente la revoca del riconoscimento della qualifica di O.E.A.S. e di tutor.

15.Le stesse regole si applicano anche nel caso di prestazioni effettuate, in tutto o in parte,

a distanza o con qualunque mezzo elettronico e/o telematico.

16.L’O.E.A.S. conforma il proprio intervento al rispetto delle linee di cui al comma 26 e

lo orienta al benessere psicofisico dell’assistito, nel rispetto della dignità della persona,

della famiglia e della stessa collettività, promuovendo una professione tesa a favorire

l’autonomia della persona con disabilità in ambito affettivo e sessuale.

17.L’intervento dell’O.E.A.S. deve essere improntato ai principi di empatia emozionale e

di personalizzazione teorico-pratica dell’Intervento sul singolo assistito, valutando la

possibile reazione emotiva dell’assistito all’innamoramento, evitando il

fraintendimento e le false illusioni e il coinvolgimento affettivo nei confronti

dell’assistito.

18.Nello svolgimento della propria attività l’O.E.A.S. deve rispettare rigorosamente le

regole di base dell’igiene personale, compresa la pulizia degli abiti e si assicura che

l’assistito le rispetti a sua volta.

19.Qualora fossero presenti difficoltà dell’utente è obbligo dell’O.E.A.S. intervenire e

fornire strumenti e accortezze igieniche adeguate alla prosecuzione in sicurezza

dell’intervento.

20.Nello svolgimento dell’incontro l’O.E.A.S. non può indossare indumenti provocanti e

sessualmente allusivi e ha l’obbligo di adottare un linguaggio corretto, chiaro e

confacente alla sensibilità delle tematiche trattate, anche al di fuori del rapporto

professionale con l’assistito.

21.Le informazioni personali relative all’assistito e al committente, apprese dall’O.E.A.S.

nello svolgimento dell’intervento, sono confidenziali e non possono essere comunicate

al di fuori del rapporto professionale, a meno che ciò non sia strettamente necessario

alla riuscita dell’Intervento.

22.Nello svolgimento della propria attività l’O.E.A.S. non effettua prestazioni sanitarie a

meno che non abbia una specifica abilitazione all’esercizio di una professione sanitaria

e, in questo caso, negli stretti limiti previsti per l’esercizio di tale professione e dandone

espressa informazione all’assistito che deve confermare esplicitamente il proprio

consenso informato.

23.Al momento della sottoscrizione dell’intervento l’O.E.A.S. deve informare l’assistito

e il committente del costo dell’intervento e dei singoli incontri.

24.L’O.E.A.S. non può erogare la propria prestazione se non in forza di una Richiesta di

Intervento redatta secondo i formulari previsti dal successivo comma 25. e debitamente

sottoscritte dall’assistito, ovvero, laddove necessario, dal suo tutore legale o di chi ne

fa le veci. Al momento della sottoscrizione della Richiesta di Intervento, l’O.E.A.S.

deve verificare, con eventualmente l’ausilio di un professionista qualificato, la capacità

dell’assistito di fornire il proprio consenso consapevole.

25.Con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta

giorni dall’entrata in vigore della presente legge vengono definiti i requisiti del

formulario di Richiesta di Intervento nonché le modalità di verifica della capacità di

fornire il consenso consapevole da parte dell’assistito.

26.Con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sentito il

Ministro della disabilità, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della

presente legge, sono definite le modalità dell’intervento e dell’incontro dell’O.E.A.S.

secondo le seguenti linee di indirizzo:

a. l’intervento deve presentare tre fasi, Accoglienza, Ascolto e Contatto e a ciascuna

fase deve essere dedicato almeno un incontro;

b. la durata del singolo incontro e il numero di incontri per ogni fase sono variabili,

salve le seguenti eccezioni: la fase dell’Accoglienza non può superare i due

incontri, i quali non possono superare le tre ore; la fase dell’Ascolto non può

superare i tre incontri, i quali non possono superare le tre ore; la fase del Contatto

non può superare i sette incontri, la cui durata non può essere inferiore ai trenta

minuti né superiore a un’ora.

c. L’O.E.A.S. concorda l’incontro insieme all’assistito, al committente e, laddove

necessario, insieme agli altri Caregiver coinvolti nell’intervento.

d. Gli incontri possono avvenire direttamente nell’abitazione dell’assistito,

all’interno delle strutture che ospitano le persone con disabilità, ma anche presso

lo studio dell’O.E.A.S. Nella scelta del luogo dell’incontro l’O.E.A.S. garantisce

la sicurezza e la privacy dell’assistito.

e. L’incontro non può prevedere rapporti sessuali di tipo penetrativo, né di tipo orale

con l’assistito.

f. Tutto il materiale – anche audio e video – utilizzato nell’Intervento deve essere

concordato con l’assistito e previamente con il Tutor, al fine di valutarne l’utilità

educativa.

27.Tutti i materiali e gli strumenti utilizzati nell’Intervento devono essere di ottima qualità

e l’assistito deve essere informato relativamente alle condizioni di preservazione della

sicurezza e dell’igiene del materiale prima del suo utilizzo. Tutto il materiale – anche

audio e video – utilizzato nell’Intervento deve essere concordato con l’assistito e

previamente con il Tutor, al fine di valutarne l’utilità educativa.

28.Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delegato alla disabilità

e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province

Autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore

della presente legge, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi di

formazione regionali per O.E.A.S e per i Tutor, nonché i rapporti tra O.E.A.S. e tutor.

I corsi di formazione devono avere comunque una durata minima pari a 150 ore, con

tirocinio pratico pari ad almeno 150 ore in affiancamento a un Tutor accreditato, che

svolge tale funzione a titolo gratuito. Al temine del corso dovrà essere certificato il

possesso delle competenze richieste per lo svolgimento dei compiti rispettivamente

dell’O.E.A.S. e del Tutor e tale certificazione costituisce requisito indispensabile e

obbligatorio al conseguimento della qualifica rispettivamente di O.E.A.S. e di Tutor.

Il conseguimento della qualifica di tutor è proclamato simultaneamente alla

dichiarazione dell’esito positivo della formazione.

29.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle risorse di cui

all’articolo 34 comma 3, erogano un contributo per sostenere le spese relative a

interventi per l’assistenza all’emotività, all’affettività e alla sessualità per persone con

disabilità riservato alle situazioni individuate dall’articolo 3 del Decreto

interministeriale 26 settembre 2016. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di

4400 euro a persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione

economica equivalente secondo le modalità indicate nell’art.1-quater comma 3 del

decreto-legge 30 dicembre 2021 n.228 convertito, con modificazioni, nella legge 25

febbraio 2022, n.15.

Art. 15

(Istituzione del Servizio di Psicologia per le Emergenze SPEM)

  1. Il SPT organizza un servizio psicologico per le emergenze (SPEM), a valenza

comunale e intercomunale avente sede presso gli ATS, in collaborazione con gli enti

preposti alle risposte in emergenza, il terzo settore, la Croce Rossa, le amministrazioni

locali, associazioni e cittadini. Le disposizioni di cui al presente articolo ampliano gli

ambiti di applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

  1. Il SPEM individua situazioni di particolare criticità, individuali, di gruppo o collettive,

che richiedono un intervento mirato, anche in termini di prevenzione, predisponendo

e attuando risposte rivolte alla comunità quanto ai singoli. Collabora inoltre con gli

Enti preposti alla definizione, verifica, aggiornamento dei piani di emergenza e

collabora alle prove d’emergenza nelle comunità, nelle scuole, nelle aziende e ovunque

essere siano previste dalla normativa vigente. Collabora alla formazione permanente e

periodica sull’emergenza degli studenti, dei lavoratori, della cittadinanza.

  1. Predispone e attua interventi di contrasto ai rischi di isolamento, soprattutto da parte

dei soggetti e delle categorie più fragili e vulnerabili, sostenendo e attivando forme di

solidarietà e sostegno sociale, anche stimolando le persone a essere soggetti agenti al

fine di attivare le risorse umane e sociali della comunità.

  1. Promuove interventi, a livello individuale e di gruppo, in grado di prevenire o ridurre

lo stress post-traumatico e collabora al coordinamento della comunicazione e delle

informazioni tra i diversi organismi ed enti coinvolti.

  1. Esercita funzioni di triage psicologico, individuando i soggetti che presentano

specifiche criticità e specifici bisogni, contattando i servizi preposti (servizi sanitari,

sociali, educativi, ecc.), avvalendosi, nell'erogazione della prestazione, anche di

strumenti di telepsicologia e telemedicina.

  1. Garantisce, in coordinamento con i servizi della Protezione civile e della Croce Rossa

Internazionale, accoglienza, valutazione e sostegno psicologico, anche in funzione di

triage psicologico, durante il soccorso e la prima assistenza a cittadini stranierisoccorsi

in mare ovvero giunti nel territorio nazionale in condizioni di pericolo e collabora,

insieme agli altri Servizi di psicologia presenti nel territorio, all’assistenza psicologica

ai cittadini stranieri nei Centri di accoglienza straordinaria, nelle Strutture di

accoglienza provvisoria, nel Sistema di accoglienza e integrazione e nei Centri di

permanenza per i rimpatri, uniformandosi al divieto di segnalazione all’Autorità

giudiziaria di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno.

  1. Gestisce gruppi di supervisione con operatori e volontari, contrastando lo stress e

l’esaurimento emotivo (burnout) e supportando il lavoro di ricostruzione delle reti

sociali.

  1. Gestisce gruppi con i cittadini, per una condivisione delle emozioni e l’individuazione

di strategie di coping (individuali e sociali) al fine di sostenere il rafforzamento delle

capacità decisionali e l’autonomia consapevole dei soggetti, potenziare le risorse, e

rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità locale.

  1. Individua i bisogni specifici della popolazione, promuovendo il benessere di singoli,

gruppi e comunità, anche e soprattutto date le condizioni di precarietà e rischio nelle

situazioni di emergenza.

10.Il servizio di Psicologia delle emergenze è coordinato a livello provinciale da uno

psicologo responsabile per ogni ambito territoriale di cui alla Legge 328/2000, che

predispone piani di formazione e addestramento del personale psicologico, piani di

esercitazione e simulazione nel territorio, partecipa al coordinamento provinciale per

le emergenze presso le Prefetture; organizza e dirige gli psicologi in occasione delle

emergenze che investono il territorio di competenza, collabora con la protezione civile,

le forze dell’ordine e si coordina con i servizi sanitari e sociali impegnati nelle

emergenze.

11.Al servizio di Psicologia delle emergenze afferiscono psicologi delle Aziende Sanitarie

Locali e degli ATS (Ambiti territoriali sociali), specificamente formati alle emergenze

e alla psicologia della salute e della comunità che vengono assegnati al servizio nelle

occasioni di emergenza nel territorio e in funzione dei percorsi di esercitazione,

prevenzione e sensibilizzazione della popolazione.

12.Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo

all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 2000 psicologi, nel

numero di almeno 1 ogni 30.000 abitanti.

Art. 16

(Istituzione del Servizio psicologico per il Lavoro nelle aziende private e nella

pubblica amministrazione SPLA)

  1. Il SPT istituisce e organizza un Servizio sociosanitario di Psicologia del lavoro (SPLA)

che interviene nelle relazioni tra i diversi soggetti lavorativi e i contesti organizzativi,

sui fattori personali, interpersonali e situazionali che agiscono nella costruzione delle

relazioni individuali e collettive allo scopo di promuovere in maniera specifica il

benessere lavorativo, lo sviluppo e del capitale umano, la salute organizzativa nei

luoghi di lavoro e la salute psicologica dei lavoratori.

  1. Le aziende e le imprese e i datori di lavoro pubblici e privati devono garantire l’accesso

e la piena collaborazione con le azioni del Servizio psicologico per il lavoro, anche

mettendo a disposizione risorse appropriate allo svolgimento delle attività del

personale psicologo, compresa la diponibilità di spazi riservati e attrezzati per colloqui

psicologici anche online a cui i lavoratori possano accedere in orario di lavoro

compatibilmente con l’organizzazione, e rimuovendo ogni ostacolo all’esercizio di

tali attività, anche in osservanza dell’obbligo per i datori di lavori, già previsto dal

D.lgs. 81/2008, di fornire una sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti a rischi

specifici per la salute sul posto di lavoro e di assicurare la valutazione periodica dello

stato di salute dei lavoratori e l'adozione di misure preventive appropriate. Le aziende,

le Imprese e il servizio assicurano e garantiscono il rigoroso rispetto e tutela della

privacy e della riservatezza dei dati personali per i lavoratori che accedono ai colloqui

e alle prestazioni psicologiche.

  1. Il SPLA svolge funzioni di interesse pubblico per la salute e la promozione del

benessere dei lavoratori, in armonia con gli art. 3, 4, 35, 36, 37, 38 della Costituzione,

destinate alla tutela della salute dei lavoratori, alla prevenzione delle conseguenze e

dei correlati psicologici delle patologie, dei disturbi e degli infortuni professionali e

per la promozione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Questi principi implicano

attività di sorveglianza sanitaria, di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza

dei lavoratori, di formazione, informazione e supporto nella gestione delle

problematiche di salute e sicurezza, nei contesti professionali e lavorativi, a livello

individuale e collettivo.

  1. Il SPLA concorre alle finalità del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione

dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro”, così come modificato dal D.L.gs. 3 agosto 2009, n.

106 e collabora per tali finalità con i servizi pubblici di Medicina del Lavoro e con i

medici competenti.

  1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il SPLA può prevedere, pur nella distinzione dei

ruoli e delle fonti di committenza, forme di collaborazione con i servizi aziendali di

gestione delle risorse umane e con gli psicologi in essi operanti. Il SPLA non può

essere coinvolto in compiti di selezione e valutazione del personale, di implementare

di programmi di formazione destinate a specifiche competenze di interesse

prettamente aziendale o nella gestione delle performance specifiche dei dipendenti.

  1. Il SPLA collabora e offre consulenza psicologica e psicosociale ai Centri per l’impiego

nei compiti di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, di promozione degli

interventi di politica attiva del lavoro, di supporto dei lavoratori in mobilità e alle

categorie protette, di assistenza e orientamento psicologico in situazioni di cessazione

dei rapporti di lavoro e disoccupazione e di predisposizione di percorsi di formazione

e riqualificazione. Il SPLA offre inoltre consulenza e collaborazione alle agenzie

interinali, ai Centri di Formazione, ai Patronati nell’assistenza ai lavoratori nel

territorio.

  1. Il SPLA collabora con l’Ispettorato del lavoro per i compiti di vigilanza in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per il riconoscimento del

diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

  1. Il SPLA collabora con l’INAIL per ridurre il fenomeno infortunistici, tutelare i

lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa

degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di

controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

  1. Il SPLA organizza e svolge attività di psico-promozione, ascolto, counseling, sostegno

psicologico, valutazione psicologica e diagnosi, abilitazione e potenziamento delle

competenze psicologiche e sociali e delle competenze non tecniche, nei luoghi di

lavoro destinate a lavoratori singolarmente o in gruppo, su problemi e obiettivi di

sviluppo personale e sociale correlati al contesto lavorativo, alle dimensioni personali

e ai contesti di vita dei lavoratori.

10.Il SPLA offre consulenza organizzativa di processo alle aziende, alla pubblica

amministrazione e alle organizzazioni sociali dei lavoratori, anche collaborando ai

processi di costruzione di un welfare aziendale integrato con lo sviluppo del welfare

territoriale, esaminando ed intervenendo sui fattori psicosociali che influenzano il

funzionamento organizzativo e cooperando affinché i processi di cambiamento

organizzativo abbiano un sostenibile impatto sulla vita delle persone e contribuendo

all’arricchimento dei sistemi di comunicazione interna.

11.Il SPLA collabora con le aziende, la pubblica amministrazione e le rappresentanze dei

lavoratori per promuovere la cultura della sicurezza fisica, psicosociale e sociale nei

luoghi e nelle relazioni di lavoro, impegnandosi in particolare per la prevenzione e

l’intervento sul mobbing, l’esaurimento emotivo da lavoro (burnout) e lo stress-lavoro

correlato.

12.Il SPLA collabora con le imprese e le organizzazioni sociali dei lavoratori per

iniziative volte a promuovere e realizzare forme di welfare aziendale e sociale.

  1. Il SPLA collabora con le imprese, la pubblica amministrazione, le forze armate, le

forze di polizia nazionali e locali e le organizzazioni sociali dei lavoratori e gli Enti

Locali per l’orientamento al lavoro, l’accesso all’impiego, la gestione psicologica

della perdita del lavoro a livello individuale e collettivo, l’intervento sugli ostacoli e i

riflessi psicologici delle diseguaglianze nei luoghi di lavoro e nell’accesso al lavoro,

offrendo anche sostegno psicologico a livello individuale e di gruppo e per assicurare

il rispetto e la promozione delle condizioni di parità di trattamento, inclusione e non

discriminazione per problematiche legate a razzismo, discriminazione basata sull’età,

discriminazione verso le persone con disabilità e disabilità, razzismo, e sessismo.

13.Il SPLA promuove nei luoghi di lavoro programmi di prevenzione e promozione della

salute, offrendo ai lavoratori opportunità per migliorare la propria salute, di ridurre i

fattori di rischio generali e in particolare quelli maggiormente implicati nella genesi

delle malattie croniche, di migliorare i propri stili di vita e perseguire il benessere

psicologico; promuove inoltre progetti e interventi per la consapevolezza e la

responsabilità in ambito affettivo-sessuale.

14.Il SPLA collabora con il servizio di Psicologia scolastica e universitaria per programmi

e servizi di orientamento.

15.Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo

all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 4000 psicologi, nel

numero di almeno 1 ogni 5.000 lavoratori occupati.

Art. 17

(Istituzione del Servizio di Psicologia per lo Sport SPSP)

  1. Il SPT istituisce e organizza un Servizio psicologico per lo sport (SPSP) che mette a

disposizione delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli Enti di

promozione sportiva del proprio territorio competenze psicologiche per sostenere il

benessere psicologico e la salute degli atleti e dei soggetti coinvolti nelle attività

sportive a livello agonistico e non agonistico, offrendo, anche in collaborazione tra

l’Unità Operativa di Psicologia dello Sport e altri servizi e unità operative del

Dipartimento per il benessere psicologico, attività di psico-promozione, ascolto,

counseling, sostegno psicologico, valutazione psicologica e diagnosi, abilitazione e

potenziamento delle competenze psicologiche e sociali e delle competenze per la vita

(life skills) connesse all’attività sportiva, destinate ai tesserati, singolarmente o in

gruppo, su problemi e obiettivi di sviluppo personale e sociale sia correlati al contesto

e alle attività sportive, sia connesse alle dimensioni personali e ai contesti di vita.

  1. Le associazioni e le società sportive devono garantire l’accesso e la piena

collaborazione con le azioni del Servizio psicologico per lo sport, anche mettendo a

disposizione risorse appropriate allo svolgimento delle attività del personale psicologo

e rimuovendo ogni ostacolo all’esercizio di tali attività.

  1. Il SPT collabora per la diffusione nella comunità e negli ambiti formativi e psico-

educativi delle attività sportive per le diverse età della vita come fattore di promozione

della salute e del benessere psicologico, agendo anche su aspetti legati alla pratica

sportiva che non sono direttamente mirati al conseguimento di un obiettivo agonistico,

ma alla relazione tra pratica sportiva e miglioramento della qualità della vita nelle

diverse fasi dello sviluppo, dall’infanzia, all’adolescenza, alla giovinezza, all’età

adulta e nell’invecchiamento.

  1. Il SPT collabora con le società sportive per la prevenzione e l’intervento sui problemi

legati al doping e all’abuso di sostanze, degli episodi di mobbing e bullismo, per la

realizzazione di specifici programmi per la promozione dell'attività fisica e dello sport,

in condizioni di parità di trattamento, inclusione e non discriminazione per

problematiche legate a razzismo, discriminazione basata sull’età, discriminazione

verso le persone con disabilità, razzismo e sessismo; promuove inoltre progetti e

interventi per la consapevolezza e la responsabilità in ambito affettivo-sessuale.

  1. Il SPT collabora a programmi per la prevenzione dei rischi associati alla pratica

sportiva e delle possibili patologie fisiche e psicologiche che possono comparire

durante o dopo il completamento della pratica sportiva.

  1. Afferisce all’Unità Operativa di Psicologia dello Sport almeno uno psicologo

affiancato, da uno o più psicologi in formazione, per ognuno degli Ambiti territoriali

sociali. Il dimensionamento viene ulteriormente determinato dalla commissione di cui

al successivo articolo 24, in confronto e collaborazione con il CONI, anche in funzione

dell’incidenza nei territori provinciali delle società e associazioni sportive,

professionistiche e dilettantistiche e del numero di tesserati alle stesse e di praticanti

alle attività sportive, anche in funzione del necessario coordinamento entro il SPT delle

attività degli psicologi del SPSU e dei professionisti dipendenti, consulenti o

convenzionati con le associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche.

  1. Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo

all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 3600 psicologi,

distribuiti sulla base dell’analisi dell’utenza effettuate di concerto con Ministero dello

Sport, CONI e Sport e Salute.

Art. 18

(Attività di Psicologia per i detenuti, per i soggetti in situazione di esecuzione penale

esterna e per il benessere psicologico, sociale e lavorativo del personale operante

presso l’amministrazione penitenziaria)

  1. Il STP assicura alle persone in stato di detenzione e di esecuzione penale esterna i

servizi e le prestazioni psicologiche previste dai LEA e dai LEPS, assicura assistenza

e supporto psicologico al personale dell’amministrazione penitenziaria ed integra e

coordina le funzioni assegnate agli psicologi nelle varie attività previste

nell’ordinamento penitenziario, sanitario e sociale, assicurando allo stesso tempo piena

collaborazione e integrazione con il DAP e con le altre professioni sanitarie, sociali,

educative, scolastiche, amministrative e di polizia penitenziaria.

  1. Le attività del SPT presso l’amministrazione penitenziaria sono svolte nel pieno

rispetto dei diritti umani, personali e sociali e sono destinate a: rafforzare l’azione di

rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti, nello spirito dell’art. 38 della

Costituzione; promuovere e tutelare sia la salute psicologica dei detenuti, sia il

benessere psicologico personale, lavorativo e organizzativo, la prevenzione e il

trattamento psicologico dello stress lavoro correlato del personale

dell’amministrazione penitenziaria; assicurare alle persone in stato di detenzione e di

esecuzione penale esterna i servizi e le prestazioni psicologiche previste dai LEA e i

LEPS; assicurare una valutazione psicologica appropriata nell’accoglienza dei nuovi

giunti, nella predisposizione di percorsi di accompagnamento psicologico della vita

penitenziaria e nelle diverse fasi di trattamento, anche in regime di esecuzione

penitenziaria esterna, nelle fasi di dimissione e di reinserimento successivi

all’esecuzione penitenziaria; garantire all’amministrazione penitenziaria consulenza e

collaborazione alle iniziative di formazione volte al miglioramento del benessere

organizzativo e delle relazioni tra il carcere e la comunità esterna; collaborare con

uffici e servizi che operano per la giustizia riparativa.

  1. Lo standard numerico di psicologi coinvolti nell’amministrazione penitenziaria è non

inferiore a 3 psicologi ogni 100 detenuti. Aumenta a 6 nel caso in cui l’istituto di pena

si trovi in una condizione di sovraffollamento della popolazione carceraria rispetto alla

capienza prevista dalla struttura superiore al 15%.

  1. Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo

all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 1800 psicologi.

Capo V

Psicologia nelle cure primarie

Art. 19

(Istituzione della figura professionale dello Psicologo delle Cure Primarie)

  1. Lo Psicologo delle Cure Primarie opera a livello della assistenza primaria e della

integrazione sociosanitaria delle cure, in stretta collaborazione con le funzioni

psicologiche, psicoterapeutiche e neuropsicologiche del servizio di psicologia

ospedaliera e sanitaria territoriale, nella prospettiva di una integrazione

biopsicosociale dei servizi di base per la cura e la promozione della salute e del

capitale sociale, assicurando la presenza della psicologia nei luoghi e nelle funzioni

della sanità territoriale come risorsa scientifica e professionale per un’appropriata

configurazione dei servizi, delle unità di offerta, dell'organizzazione e delle

competenze multiprofessionali nelle cure primarie.

  1. Lo Psicologo delle cure primarie assicura un'attenzione integrata e tempestiva alla

salute e al benessere psicologico individuale e collettivo, anche coinvolgendo

attivamente la comunità nella costruzione collettiva della salute e per assicurare

crescenti livelli di equità e valorizzare le risorse psicologiche personali, sociali e di

comunità che possono contribuire a migliorare la conoscenza.

  1. Lo Psicologo delle cure primarie espleta le proprie funzioni entro il SPT e in

coordinamento funzionale con i medici di Medicina Generale, i pediatri di Libera

Scelta e con i servizi socioassistenziali del territorio; esercita le sue funzioni presso le

Case di Comunità e nelle articolazioni organizzative della medicina di cure primarie

e dell’assistenza.

  1. La presenza territoriale è legata agli standard di popolazione e al numero dei medici

di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in una proporzione che consenta la

copertura completa della popolazione minorenne e maggiorenne, in misura non

inferiore ad 1 psicologo ogni 10 MMG e 1 Psicologo ogni 5 PLS e, comunque, non

inferiore a 1 psicologo per AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale), a cui va

aggiunto almeno 1 psicologo per ogni Casa di Comunità anche in funzione della

collaborazione con i Punti unici di accesso (PUA), Le Unità di Valutazione

Multidimensionale (UVM), i Coordinamenti Organizzativi Territoriali (COT).

  1. Lo psicologo delle cure primarie svolge la propria attività in collaborazione con i

servizi e i professionisti impegnati nelle cure primarie nei compiti di presa in carico

della persona nel suo complesso, nella valutazione multidimensionale dei bisogni,

nella definizione di piani personalizzati di inclusione, assistenza e cura e

nell'integrazione dei servizi destinati alla persona in tutto l'arco della vita. L’accesso

diretto alle prestazioni psicologiche nelle cure primarie e l’integrazione degli

psicologi nelle équipes multidimensionali delle cure primarie sono destinati a

migliorare e a rendere più tempestivo, efficace, appropriato e integrato l’accesso ai

servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali, e concorre ad evitare accessi impropri a

prestazioni farmacologiche, specialistiche e diagnostiche-strumentali e a ridurre

consistentemente le liste di attesa.

  1. Nelle case di comunità lo psicologo delle cure primarie:

a. si occupa specificamente dell'intreccio tra fattori biologici, sociali e psicologici

che influenzano la salute, la malattia e il benessere psicologico, per azioni e

interventi per la promozione della salute fisica e psicologica, per sostenere

psicologicamente le persone e le famiglie nella gestione delle malattia e delle

condizioni croniche; promuove e facilita la costruzione di una consapevole

alleanza terapeutica, agisce per il miglioramento della comunicazione e

collaborazione tra le persone assistite e il personale sanitario; effettua interventi

volti a gestire il dolore, lo stress, l'ansia, la depressione e altri, sintomi psicologici

che intervengono nelle vicende di salute e malattia delle persone assistite; effettua

funzioni di diagnosi psicologica e interventi di primo livello sul disagio e la salute

psicologica per le persone assistite; progetta e valuta interventi per modificare stili

di vita, comportamenti e abitudini rilevanti per la salute e il benessere, e per

affrontare le disparità di salute e i problemi di diversità culturale.

b. realizza nelle case di comunità interventi diretti alla gestione e prevenzione della

violenza di genere, sui minori e sulle persone fragili mediante interventi di

supporto psicologico e di sostegno sociale multidimensionale a livello

individuale, famigliare e di comunità e collaborando ad azioni integrate e

multisettoriali di facilitazione, costruzione e buon funzionamento di reti

istituzionali tra servizi e istituzioni del territorio; promozione di azioni

partecipative e di co-creazione che coinvolgano servizi e istituzioni

nell'individuazione di procedure e protocolli condivisi; prevenzione degli effetti

della vittimizzazione secondaria delle donne; promozione di azioni per il

riconoscimento e la gestione degli indicatori precoci di rischio di violenza, al fine di

incentivare reti di prossimità atte a contrastare e ridurre gli effetti che la violenza

ha nella vita delle vittime dirette e indirette nonché in quelle di coloro che la

agiscono.

c. collabora con le attività del SPT nel Sistema integrato dei servizi sociali e di

pianificazione e sviluppo del territorio, di cui al precedente articolo 8.

  1. Gli psicologi delle cure primarie, in collaborazione con i servizi di secondo livello del

Servizio di psicologia ospedaliera e sociosanitaria, prendono in carico situazioni che

richiedano un approccio psicoterapeutico e neuropsicologico, con interventi

psicologici, psicoterapeutici e neuropsicologici domiciliari rivolti ai pazienti e alle

famiglie, con pazienti anziani in condizioni di ridotta autosufficienza, situazioni di

grave isolamento sociale anche nel corso dello sviluppo, gravi situazioni di cronicità

e patologie invalidanti, condizioni di malattia in fase terminale.

  1. Per essere immessi nel servizio di psicologia nelle cure primarie in regime di

dipendenza o di convenzione con il SSN lo psicologo dovrà aver superato con esito

positivo un percorso formativo specialistico organizzato dalle Università in

collaborazione con le Regioni, in cui non meno di 90 cfu siano destinati ad attività

professionalizzanti specifiche di Psicologia nelle cure primarie e 60 CFU siano

dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la

supervisione di qualificati psicoterapeuti. Per la durata del Corso di studi gli psicologi

ammessi sono tenuti ad effettuare attività guidate (tirocini professionalizzanti) alla

totalità delle attività psicologiche presso i Distretti, le Case di Comunità e le

articolazioni organizzative dell’assistenza primaria, con un impegno pari a quello

previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno,

complessivamente 38 ore settimanali, comprensive delle ore di formazione e di attività

didattica. Il titolo di specializzazione in Psicologia, di cui al successivo articolo 21,

costituisce requisito per l’immissione come dipendente o in regime di convenzione

nel Servizio di psicologia delle cure primaria se nel percorso di studi sono certificati i

150 CFU previsti dal presente comma. I percorsi formativi universitari per la

psicologia nelle cure primarie fanno parte della Rete formativa di cui al successivo

articolo 22.

Le Università possono conferire a professionisti psicologi che esercitano presso i

Servizi previsti dalla presente Legge, incarichi di tutorato formativo e percorsi

formativi on the job, per la durata prevista dagli ordinamenti.

Le tasse di iscrizione ai percorsi formativi previsti dal presente articolo saranno

commisurate ai costi sostenuti dalle Università per le docenze, gli incarichi di tutorato

e per l’organizzazione dei corsi.

Agli psicologi già in servizio in forza delle leggi Regionali sulla psicologia delle cure

primarie che non siano in possesso del requisito formativo previsto dal presente

articolo è raccomandato il conseguimento di detto titolo; a tali psicologi le Università

riconosceranno crediti formativi acquisiti durante la formazione prevista dalle Leggi

Regionali prima dell’entrata in vigore della presente Legge e, ai fini dell’espletamento

del tirocinio, viene riconosciuta l’attività in servizio presso i Dipartimenti di

Psicologia delle Aziende sanitarie locali.

  1. Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo

all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo ovvero in regime di

convenzione 8000 psicologi per il servizio di psicologia nelle cure primarie.

Art. 20

(Centro di Psicologia dell’Invecchiamento e della Longevità)

  1. Presso le case di comunità e gli ATS è istituito il Centro di Psicologia

dell'Invecchiamento e della Longevità con l'obiettivo di promuovere un buon

invecchiamento, e quindi assicurare una buona qualità di vita alla persona adulta-

anziana.

  1. Il Servizio si rivolge a tutti coloro che, già a partire dai 50 anni di età, desiderano

monitorare e potenziare le proprie abilità mentali (ad es., memoria, attenzione) ed il

proprio ben-essere psicologico, per invecchiare bene e per promuovere longevità. Il

Centro promuove, quindi, la prevenzione come prima forma di cura, e la promozione

della qualità di vita, l’attenzione alla pluralità dei linguaggi, delle attività, ai codici

espressivi e creativi, della vita affettiva e dell’intimità della persona che sta

invecchiando.

  1. Il Centro costituisce un punto di riferimento anche per tutte le persone che “convivono”

con un disturbo neurodegenerativo (demenza) e i caregivers (familiari) che se ne

prendono cura, per rispondere alle loro esigenze, sostenerli e supportarli nella loro

esperienza e promuoverne il benessere e una miglior qualità di vita.

  1. Nel Centro sono presenti psicologi di cure primarie, psicologi con specifica formazione

ed esperienza di assesment e approcci di intervento basati su evidenze scientifiche proprie

della psicologia dell'invecchiamento (ad es. geropsicologi e neuropsicologi). Il Centro

lavora in sinergia con gli altri Servizi del SPT sulle tematiche dell'invecchiamento e

della longevità e, in collaborazione con i Comuni e gli ATS, può prevedere forme di

presenza diffusa sul territorio (centri di quartiere, centri sociali per anziani, ambulatori

dei medici di medicina generale) con libero accesso e partecipazione per la

popolazione over 50 e/o per i caregivers che se ne prendono cura.

  1. Gli psicologi del Centro, in collaborazione con i servizi di secondo livello del Servizio

di psicologia ospedaliera e sociosanitaria, prendono in carico anche situazioni che

richiedano un approccio psicoterapeutico, con interventi psicologici e psicoterapeutici

domiciliari rivolti a pazienti anziani in condizioni di ridotta autosufficienza.

10.Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo

all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 1600 psicologi, nella

misura di almeno 1 unità ogni 8000 abitanti di età superiore ai 65 anni.

Capo VI

Formazione e standard organizzativi

Art. 21

(Formazione)

  1. Le Università, sentito il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, adeguano i

percorsi formativi nei Corsi di laurea abilitante in Psicologia, nelle Scuole di

Specializzazione Universitarie e nei Corsi di alta formazione (corsi di

perfezionamento e master di I e II livello) alle previsioni della presente legge e alla

legge 11 gennaio 2018 n. 3.

  1. Le Università concorrono, con le Aziende sanitarie e gli altri Enti del SSN e i servizi

ivi istituiti ai sensi della presente Legge, con il Servizio sociale degli ATS e con il III

settore, alla realizzazione di percorsi di professionalizzazione e tirocinio nell’ambito

del corso di laurea triennale e magistrale in Psicologia, ai fini dell’abilitazione e della

qualificazione professionale degli studenti. A questo scopo le Università possono

conferire incarichi a professionisti psicologi che esercitano presso i Servizi previsti

dalla presente Legge, oltre ad incarichi di docenza nelle materie del corso

universitario, incarichi di tutorato formativo e percorsi formativi in servizio, per la

durata prevista dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici, con oneri a carico del

finanziamento della presente legge, nella misura di almeno un professionista tutor

ogni 10 studenti, e almeno un professionista tutor per ogni settore della presente legge

per ogni Corso di Laurea Magistrale. Ai tutor viene riconosciuta una indennità

aggiuntiva pari a un quinto dello stipendio annuo netto presso l’amministrazione di

appartenenza.

  1. Le Università istituiscono, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome, specifici

percorsi di Specializzazione post lauream per la Rete Psicologica Nazionale abilitanti

le funzioni professionali previste per gli psicologi del SPT nell’ambito degli attuali

ordinamenti delle Scuole di Specializzazione, potenziando le attività di docenza e

ricerca legate alla formazione universitaria di terzo livello, avvalendosi anche di

docenti dipendenti del SSN e delle altre Amministrazioni pubbliche.

  1. Il piano degli studi delle Scuole di specializzazione si riferisce, con appropriate

integrazioni, all'ordinamento delle Scuole di Specializzazione in Psicologia (riordino

degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica,

Decreto MIUR n. 50/2019).

  1. Potranno accedere a questo livello di formazione universitaria i laureati magistrali in

psicologia, abilitati all’esercizio della professione, previo superamento delle prove di

ammissione previste dagli ordinamenti universitari.

  1. Le lezioni teoriche e metodologiche nei settori scientifico disciplinari previsti dagli

ordinamenti delle Scuole di specializzazione sono effettuate in percorsi didattici a cura

del personale docente di ruolo o a contratto delle Università. Le attività pratiche e

professionalizzanti e le supervisioni alla formazione psicoterapeutica e

neuropsicologica vengono effettuate con riferimento specifico alle azioni previste nel

SPT, nelle Case di Comunità e nelle AFT, ovvero nell’SPSU, negli Istituti e negli

uffici scolastici e della formazione professionale a cura delle Università anche con il

concorso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli uffici

scolastici regionali e provinciali e della rete formativa costituita dai servizi e presidi

ospedalieri, dipartimentali e distrettuali, ivi compreso l’SPT e l’SPOS, l’SPSU,

l’SPLA, l’SPSP, l’SPPE, l’SPPD, l’SPEM e gli altri servizi istituiti dall’SPT.

  1. La formazione dello psicologo specialista implica, sotto la responsabilità delle Scuole

di specializzazione universitarie e dei Dipartimenti per il benessere psicologico delle

Aziende sanitaria locali, la partecipazione guidata (tirocini professionalizzanti) alla

totalità delle attività psicologiche presso il Servizio di Psicologia del Territorio, le

Aziende Sanitarie Locali, gli ospedali, le Case di Comunità e le articolazioni

organizzative della medicina delle cure primarie, i servizi sociali degli ATS, il

Servizio di Psicologia Scolastica e Universitaria, gli Uffici scolastici territoriali, gli

Istituti di istruzione prescolastica, primaria e secondaria, presso la formazione

professionale e le Università, il servizio per le persone con disabilità, il servizio di

psicologia del lavoro, il servizio di psicologia dell’emergenza, il carcere e le unità di

esecuzione penitenziale esterna, le associazioni sportive. La formazione dello

psicologo specialista implica la graduale assunzione di compiti assistenziali e/o

consulenziali nell’esecuzione di interventi, con autonomia vincolate alle direttive

ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili

delle strutture delle aziende sanitarie, degli istituti scolastici e di formazione

professionale, dei servizi sociali, della Direzione degli istituti penitenziari, presso cui

si svolgono le attività.

  1. I tirocini delle Scuole di specializzazione si avvalgono di un tutorato a cura di docenti

dell’Università, di personale delle ASL, dei servizi sociali degli ATS, di personale

dirigente delle Amministrazioni e degli Istituti Scolastici, della Pubblica

Amministrazione, dell’Amministrazione Carceraria, del CONI e della formazione

professionale con specifico curricolo e comprovata formazione psicologica nei settori

scientifico-disciplinari previsti dagli ordinamenti delle Scuole di specializzazione

nella misura di 3 tutor per ognuna delle sette aree di intervento del SPT in ciascuna

Scuola di Specializzazione. A questo scopo le Università possono conferire a

professionisti psicologi che esercitano presso i Servizi previsti dalla presente Legge,

incarichi di tutorato formativo e percorsi formativi in servizio, per la durata prevista

dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici, con oneri a carico del finanziamento

della presente legge, nella misura per ciascuna scuola di almeno tre professionisti tutor

per ognuno delle tipologie di Servizio istituite con la presente legge. Ai tutor viene

riconosciuta una indennità aggiuntiva pari a un quinto dello stipendio annuo netto

presso l’amministrazione di appartenenza.

  1. Analogamente a quanto previsto dall’art. 40 comma 1 del D.lgs. 368/99 per gli

specializzandi in Medicina, anche per gli Psicologi in formazione universitaria nei

percorsi di specializzazione post lauream per la Rete Psicologica Nazionale,

impegnati in formazione nel Servizio di Psicologia di Territorio e nel Servizio di

Psicologia Scolastica e Universitaria, l’impegno richiesto è pari a quello previsto per

il personale del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, complessivamente 38 ore

settimanali.

10.Per effetto del fabbisogno individuato negli articoli 8 comma 10, 9 comma 12, 10

comma 9, 11 comma 8, 12 comma 9, 13 comma 13, 15 comma 12, 16 comma 10, 17

comma 10, 18 comma 4, 19 comma 9, 20 comma 6, per ognuno dei quattro anni

accademici successivo all’entrata in vigore della presente Legge, sono ammessi

10.000 specializzandi alle Scuole di specializzazione di cui al presente articolo. Il

numero di specializzandi ammessi negli anni accademici seguenti sarà determinato di

concerto dal Ministero della Salute, dell’Università e delle Finanze, Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e il Comitato di

coordinamento della Rete psicologica nazionale, funzionale ad assicurare il turnover

del personale e i futuri obiettivi di sviluppo del servizio.

11.Le tasse di iscrizione a carico degli specializzandi saranno determinate dalle

Università e commisurate ai costi sostenuti per le docenze e per l’organizzazione dei

Corsi di Specializzazione.

12.Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca,

sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e il

Comitato di coordinamento della Rete psicologica nazionale, determinano con uno o

più decreti il fabbisogno stimato e ponderato dei posti, suddivisi per tipologia

funzionale, disponibili per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata

per l’anno accademico in corso, coperti con contratti finanziati con risorse statali, con

contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti

pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui al successivo comma

13.Gli Psicologi in possesso del titolo di Specializzazione universitaria che avranno

accesso ai ruoli previsti nelle Amministrazioni di appartenenza, avranno un

inquadramento analogo e un trattamento economico commisurato a quello

attualmente previsto per gli Psicologi nel Servizio Sanitario Nazionale.

14.Alle Scuole di specializzazione universitarie si accede tramite Concorso nazionale

indetto dal Ministero dell’Università e della ricerca con modalità e criteri analoghi a

quelli previsti dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

10 agosto 2017, n. 130, recante il "Regolamento concernente le modalità per

l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi

dell'art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368", come modificato

dall'articolo 237, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34,

dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 20 luglio 2020 n. 79 e, da ultimo,

dall'art. 60, comma 4, del richiamato decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

15.Oltre al numero di posti determinato come previsto dal precedente comma 10, si

possono prevedere posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti

pubblici/privati che verranno assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai

posti coperti con contratti finanziati con risorse statali e ai posti coperti con contratti

aggiuntivi finanziati dalle regioni e dalle province autonome. In modo particolare

possono essere previsti posti in soprannumero per:

a) Psicologi Militari: possono concorrere per la riserva dei posti disponibili per le

esigenze della Sanità Militare i candidati designati da parte dell’Ispettorato generale

della Sanità Militare, per un contingente non superiore al 5% individuato d'intesa

con il Ministero della Difesa.

b) Psicologi della Sanità della Polizia di Stato: è stabilita, d'intesa con il Ministero

dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per

cento per le esigenze della Sanità della Polizia di Stato.

c) Sanità della Guardia di Finanza: è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'Economia

e delle Finanze, una riserva di posti per le esigenze della Sanità della Guardia di

Finanza complessivamente non superiore al cinque per cento, tenuto conto delle

esigenze della Sanità della Guardia di Finanza.

Per essere ammessi alle suddette categorie di posti i candidati devono farne espressa

richiesta nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i soggetti rientranti nelle

categorie di cui al presente comma devono necessariamente svolgere l'attività

formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell’ambito della

propria rete formativa. La partecipazione su posti riservati e in sovrannumero alla

formazione specialistica da parte degli psicologi riservatari risponde a specifiche

esigenze delle Amministrazioni richiedenti le riserve stesse, sulle quali grava la

copertura degli oneri relativi alla remunerazione da corrispondere ai suddetti

specializzandi per la frequenza del corso di specializzazione.

16.In via transitoria e in prima applicazione della Legge, per gli psicologi in possesso di

titolo di specializzazione universitaria o titolo equipollente conseguito

precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, viene richiesto per

accedere ai concorsi di immissione in ruolo come psicologo nei servizi istituiti dalla

presente legge, la frequenza con esito positivo di un Master di psicologia di territorio,

della durata di un anno accademico, istituto dalle Università sede di Scuola di

Specializzazione, in collaborazione coi Dipartimenti di psicologia delle Aziende

Sanitarie incluse nella Rete formativa, che preveda attività di tirocinio presso i servizi

per un orario di non meno di 36 ore settimanali. Per tale frequenza sono messe a

concorso 2000 borse di studio di 25.000 euro lordi ciascuna. Tale frequenza non è

obbligatoria per gli psicologi che siano dipendenti o in rapporto di lavoro

convenzionato per più di 20 ore settimanali con il Servizio Sanitario Nazionale. Le

tasse di iscrizione a carico dei corsisti saranno commisurate ai costi sostenuti dalle

Università per le docenze e per l’organizzazione dei Master. Le Università possono

conferire a professionisti psicologi che esercitano presso i Servizi previsti dalla

presente Legge, incarichi di tutorato formativo e percorsi formativi on the job, per la

durata prevista dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici, con oneri a carico del

finanziamento della presente legge, nella misura per ciascuna scuola di almeno tre

professionisti tutor per ognuno delle tipologie di Servizio istituite con la presente

legge.

Art. 22

(Rete formativa delle Scuole di Specializzazione Universitarie)

  1. Per ogni scuola di specializzazione si individua un numero di strutture che

compongono la rete formativa, nel rispetto degli standard di cui al comma 4 del

presente articolo e all’articolo 23 comma 1 della presente Legge, al fine di garantire la

qualità assistenziale e formativa della rete stessa. Per rete formativa si intende

l’insieme di tutte le strutture coinvolte nella formazione: le strutture di sede, le strutture

collegate e le eventuali strutture complementari, le quali, in collaborazione tra loro,

garantiscono la completezza del percorso formativo degli psicologi in formazione.

Durante il proprio percorso, lo psicologo in formazione è assegnato ai dipartimenti,

reparti e ai servizi delle strutture facenti parte della rete formativa della propria Scuola.

  1. Ai fini della costituzione della Rete Formativa le Università possono stipulare

convenzioni con:

  • Strutture e servizi sanitari delle ASL e delle Aziende Ospedaliere,

  • Strutture del servizio sociale degli Ambiti territoriali sociali,

  • Strutture e organizzazioni del Terzo settore.

  1. Le Università possono inoltre stipulare convenzioni con Istituti di Specializzazione in

Psicoterapia, abilitati ai sensi del Regolamento (D.M. 11 dicembre 1998 n. 509) al fine

di condividere programmi comuni di insegnamento e per la realizzazione di parti del

programma formativo previsto dall’Ordinamento e dal Regolamento didattico, fatta

salva l’osservanza dei criteri minimi generali e specifici e degli standard di

performance previsti per la Scuola e per la relativa rete formativa della Scuola di

Specializzazione. Gli psicologi che vorranno avvalersi della frequenza dei Corsi

presso le Scuole di Specializzazione di Psicoterapia convenzionate con le Università,

in possesso di Laurea Magistrale in Psicologia, di abilitazione alla professione di

psicologo e di idonei requisiti scientifici e professionali, possono essere ammessi a

frequentare corsi e attività integrative del loro curriculum in base all’ordinamento

previsto ai sensi dell’articolo 21 comma 1 della presente Legge, presso le Scuole di

Specializzazione Universitarie, nei termini e alle condizioni stabilite in sede di

convenzione, e concorrere quindi all’ammissione al Contratto di formazione

psicologica specialistica previsto dall’articolo 6 Comma 3 della presente Legge,

segnalando all’atto di presentazione della Domanda di partecipazione al Concorso di

aver effettuato la preiscrizione con riserva alla Scuola di specializzazione in

psicoterapia convenzionata.

  1. Entro 6 mesi dall’emanazione della presente Legge l’Osservatorio di cui all’articolo

24 propone al Ministero della Salute e dell’Università i criteri e gli standard di

accreditamento delle Reti formative delle Scuole di Specializzazione, da emanarsi per

Decreto congiunto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Università e della

Ricerca, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato regioni e

Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei seguenti principi:

Ogni rete formativa delle Scuole di Specializzazione deve documentare il possesso di

standard minimi generali e specifici rispondenti ai seguenti criteri:

a) capacità strutturale, nel senso di possesso di spazi adeguati all’esercizio delle

funzioni previste, secondo standard strutturali, a loro volta suddivisi in:

  • fondamentali, che devono essere presenti sia nella struttura di sede sia in quelle

collegate;

  • annessi, che devono essere presenti nella struttura di sede e nelle strutture

collegate o negli enti del Servizio sanitario nazionale, del Servizio Sociale e del

Terzo Settore che le ospitano;

  • servizi generali, che devono essere presenti negli enti del Servizio sanitario

nazionale, del Servizio Sociale e del Terzo Settore che ospitano la struttura di

sede o la struttura collegata;

b) capacità tecnologica, nel senso di possesso di attrezzature necessarie per l’esercizio

delle funzioni previste;

c) capacità amministrativa e organizzativa, nel senso di adeguati processi

comunicativi e amministrativi e di sussistenza delle competenze professionali

necessarie;

d) capacità assistenziale, nel senso di garantire un’adeguata quantità e tipologia di

interventi e prestazioni psicologiche e assistenziali.

Art. 23

(Rapporti fra la Scuola di specializzazione, la rete formativa ed il Servizio sanitario

nazionale, i Servizi Sociali e il Terzo Settore)

  1. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni

viciniori, in base a specifici Accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università

interessate. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare

almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli

specializzandi. Le strutture extra universitarie afferenti alla rete formativa sono

identificate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola tenendo conto degli

standard accreditanti. Lo psicologo in formazione specialistica viene assegnato ai

reparti/servizi delle strutture sanitarie, sociali e del III settore facenti parte della rete

formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola

e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. La

copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi

professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività

assistenziale, è a carico dell'azienda sanitaria presso cui avviene la formazione.

Laddove la struttura extra rete ricevente, per prassi o per normativa vigente nel Paese

estero o della Regione italiana ospitante, non sia disponibile a farsi garante della

copertura assicurativa, la stessa deve essere integrata o vicariata attraverso la stipula

di una polizza assicurativa, avente pari finalità, ad opera dello psicologo in formazione

specialistica.

  1. Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario,

mentre le Aziende e le Istituzioni accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario

nazionale assicurano a proprio carico la docenza affidata a personale dipendente del

Servizio sanitario nazionale.

  1. L’Università, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi

per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente di strutture

accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale ed operante nelle

strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio, nonché con

professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al Servizio sanitario

nazionale, al servizio sociale o al III Settore ma comunque convenzionate con la

Scuola. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-

professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti.

  1. Al personale delle strutture convenzionate con la Scuola, cui è conferito l’incarico di

docenza, viene attribuito il titolo di “professore a contratto”. I professori a contratto

fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle

strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo

(voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l’elezione del

Direttore. I professori a contratto possono concorrere, nel rispetto dell'Ordinamento

didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, ai fini delle deliberazioni

adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti.

  1. L'attività didattica viene svolta contestualmente all’attività assistenziale,

salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento

dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale

del Servizio sanitario nazionale è necessario il nulla osta degli Organi competenti della

rispettiva direzione aziendale.

  1. Le attività professionalizzanti sono svolte dallo psicologo in formazione specialistica

sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 5 a 1 tra discenti e tutor. I tutor

possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di

tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del

tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale

dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale,

previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante

dell’orario di servizio.

  1. Per i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie e sociali non incluse nella rete

formativa devono essere approvate apposite motivate convenzioni in deroga e redatti

progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. I tutor sono

responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli psicologi in formazione

specialistica all’interno della struttura di riferimento.

Art. 24

(Osservatorio nazionale per la formazione psicologica specialistica e

accreditamento delle Scuole di Specializzazione)

  1. Presso il Ministero dell’Università e della ricerca è istituito l'Osservatorio nazionale

della formazione psicologica specialistica con il compito di determinare gli standard

per l'accreditamento delle strutture universitarie, di determinare e di verificare i

requisiti di idoneità delle Scuole di Specializzazione Universitarie per la Professione

Psicologica nella Rete Psicologica Nazionale, della rete formativa e delle singole

strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione,

nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in

conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei

requisiti di idoneità della rete formativa si tiene conto:

a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo

studio degli psicologi in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla

lettura professionale nazionale e internazionale;

b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento

completo alla professione;

c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge

la formazione;

d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio

formativo multidisciplinare;

e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali;

f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e psicologi in formazione specialistica.

  1. L’accreditamento delle singole strutture è disposto, su proposta dell'Osservatorio di

cui al comma 1, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro

dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

  1. L'Osservatorio nazionale è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca;

b) tre rappresentanti del Ministero della sanità;

c) Psicologi Direttori di Dipartimenti Universitari sede di Corsi di Laurea in

Psicologia o di Scuole di Specializzazione in Psicologia, designati dalla

Conferenza dei Rettori;

d) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente dei

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

e) un rappresentante del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi

f) tre rappresentanti degli psicologi in formazione specialistica, eletti fra gli

studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Fino alla data dell'elezione dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno

parte dell'Osservatorio tre psicologi in formazione specialistica nominati, su

designazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, d'intesa con

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

  1. Il presidente dell’Osservatorio è nominato d’intesa fra il Ministro della sanità ed il

Ministro dell’università e della ricerca.

  1. L'Osservatorio propone ai Ministri della sanità e dell’università, ricerca

scientifica e tecnologica le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a

quanto previsto al comma 1.

  1. In sede di prima applicazione, sono accreditate le Scuole di Specializzazione

universitarie in Psicologia già esistenti alla data di entrata in vigore della presente

Legge, qualora modifichino il proprio regolamento didattico in conformità a

quanto stabilito dal precedente articolo 21 comma 1, fatta salva la verifica degli

standard e dei requisiti prescritti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

CAPO VII

Diritto all’accesso personale alla psicoterapia e alla promozione del benessere

psicologico

Art. 25

(Istituzione del fondo permanente per il Bonus Psicologo)

  1. È istituito presso il Ministero della Salute il "Fondo permanente per il sostegno al

benessere psicologico" destinato a finanziare l'accesso diretto all'accompagnamento

psicologico ovvero alla psicoterapia come previsto dalle disposizioni contenute

nell'articolo 1-quater, comma 3, della legge 15/2022.

  1. All’art.1-quater, comma 3, della legge n. 15/2022 le parole “e di 8 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2024” sono sostituite con “e di 215.000.000 euro a decorrere

dall’anno 2026”.

  1. All’art.1-quater, comma 4, della legge n. 15/2022 le parole da “Agli oneri derivanti

dall’attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022, e a quelli

derivanti dall’attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l’anno

2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario

nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022, che è incrementato

dell’importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190” sono

sostituite con “Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, pari a 215.000.000

euro annui, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario

nazionale standard cui concorre lo Stato, mediante il Fondo permanente per il bonus

psicologo, che è incrementato dell’importo complessivo di 215.000.000 euro annui,

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n.190”.

  1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze consente la donazione in regime di

detrazione ovvero di deduzione al Fondo permanente per il bonus psicologo da parte

di persone fisiche, come previsto dall’articolo 83, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017,

n.117 ovvero dall’articolo 83, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 ovvero

dall’articolo 10, comma 1, lettera G del D.P.R. 917/86, e da parte di imprese come

previsto dall’articolo 100, comma 2, lettera H del D.P.R. 917/86 ovvero dall’articolo

83, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117. Le eventuali risorse donate sono da

considerarsi aggiuntive e non sostitutive rispetto al finanziamento dello Stato.

  1. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di consenso informato

per i minori, nonché alle disposizioni del Codice civile in tema di rappresentanza legale

dei minori, è riconosciuto ai minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età il

diritto di accedere autonomamente a prestazioni di psicoterapia, senza necessità del

consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore. Resta fermo

l'obbligo del consenso genitoriale o del tutore per l'eventuale somministrazione di

terapie farmacologiche o altri trattamenti sanitari integrativi connessi alla psicoterapia.

CAPO VIII

Rapporti col III Settore nella Rete Psicologica Nazionale

Art. 26

(Funzioni, compiti e accreditamento dei soggetti del Terzo Settore nella Rete Psicolo-

gica Nazionale)

  1. I soggetti del Terzo Settore, comprese le Associazioni di Promozione Sociale (APS),

le Organizzazioni di Volontariato (OdV), le Cooperative Sociali e le Fondazioni, in

possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accreditati ai sensi del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), possono partecipare alla

realizzazione degli obiettivi della Rete Psicologica Nazionale, attraverso lo svolgi-

mento di attività complementari, sussidiarie e integrate con il Servizio di Psicologia di

Territorio (SPT).

  1. Le funzioni affidate ai soggetti del Terzo Settore accreditati includono: a) attività di

promozione del benessere psicologico e sociale nei contesti comunitari; b) interventi

di prevenzione primaria e secondaria nei diversi contesti educativi, lavorativi, abitativi

e di comunità; c) azioni di supporto psicologico individuale e collettivo nei contesti di

marginalità sociale e fragilità psicosociale; d) partecipazione alla co-progettazione dei

Piani Territoriali Triennali di cui all’articolo 3 della presente Legge; e) contributo alla

ricerca-azione, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche basate su evi-

denze scientifiche e localmente contestualizzate; f) formazione continua e supervisione

per volontari e operatori delle reti sociali territoriali.

  1. L’accreditamento dei soggetti del Terzo Settore avviene su base istituzionale, secondo

procedure pubbliche informate ai principi di trasparenza, imparzialità, parità di ac-

cesso, proporzionalità e pubblicità, ed è subordinato al possesso di requisiti minimi di

qualità, tra cui: a) documentata esperienza in ambito psicologico, educativo o psicoso-

ciale; b) presenza di personale psicologo con regolare iscrizione all’Albo e con forma-

zione coerente con le finalità della presente Legge; c) adozione di strumenti di valuta-

zione della qualità e della soddisfazione dell’utenza; d) capacità organizzativa e logi-

stica coerente con i requisiti tecnico-gestionali stabiliti dal Ministero della Salute; e)

aderenza ai principi etici e deontologici della professione psicologica e rispetto dei

diritti degli utenti.

  1. Le Regioni, d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali e i Consigli Territoriali della Rete

per il benessere psicologico, definiscono i requisiti specifici per l’accreditamento, i

criteri di monitoraggio e di revoca, nonché le modalità per la stipula di convenzioni e

contratti di collaborazione, secondo le disposizioni dell’art. 55 e seguenti del Codice

del Terzo Settore.

  1. I soggetti del Terzo Settore accreditati partecipano, su base convenzionale o proget-

tuale, all’attuazione delle attività previste dal Piano Territoriale Triennale (PTT), con-

correndo alla realizzazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) in

ambito psicologico.

  1. I soggetti del Terzo Settore accreditati partecipano, sulla base di specifici accordi de-

finiti a livello regionale e locale, alle Reti Formative Territoriali, contribuendo alla

formazione continua, alla supervisione, alla sperimentazione e alla diffusione di buone

pratiche in raccordo con le Università, gli Ordini professionali e i Servizi di Psicologia

di Territorio. Gli psicologi specializzandi, ai sensi dell'art. 21 della presente legge e

del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, possono essere asse-

gnati, nell'ambito delle attività formative e delle funzioni previste dai rispettivi con-

tratti di formazione-lavoro, anche presso soggetti del Terzo Settore accreditati. Al con-

seguimento del titolo di specializzazione, gli psicologi che abbiano svolto in modo

continuativo il periodo di formazione-lavoro presso un soggetto accreditato del Terzo

Settore possono essere inseriti direttamente negli organici dello stesso soggetto, se-

condo le modalità e i criteri stabiliti dagli accordi convenzionali e contrattuali.

  1. La partecipazione dei soggetti del Terzo Settore è soggetta a rendicontazione econo-

mico-finanziaria e valutazione di impatto sociale, secondo modalità stabilite con de-

creto del Ministro della Salute, da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della

presente Legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

  1. I soggetti accreditati decadono automaticamente dal sistema di accreditamento in caso

di perdita dei requisiti, violazione dei diritti degli utenti o gravi inadempienze, secondo

quanto previsto dalle Linee guida ANAC e dalle normative vigenti in materia.

CAPO IX

Autorità Garante dei Diritti Psicologici

Art. 27

(Istituzione dell’Autorità Garante dei Diritti Psicologici)

  1. È istituita l’Autorità Garante dei Diritti Psicologici, quale organo autonomo e indi-

pendente, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  1. L’Autorità opera a garanzia dell’effettiva attuazione della presente legge, vigilando

sul rispetto dei diritti psicologici riconosciuti dalla Costituzione, dai trattati interna-

zionali e dalla normativa vigente.

  1. L’Autorità svolge le proprie funzioni in piena autonomia di giudizio e di valutazione.

Art. 28

(Compiti e funzioni)

  1. L’Autorità Garante:

a) promuove la conoscenza e la cultura dei diritti psicologici;

b) vigila sull’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni psicologiche

(LEA/LEPS);

c) riceve segnalazioni da cittadini, associazioni o enti in merito a violazioni o inadem-

pienze relative alla fruizione dei servizi psicologici;

d) promuove ispezioni, relazioni, richieste di chiarimento nei confronti delle ASL, dei

Ministeri competenti, delle Regioni;

e) formula raccomandazioni e pareri obbligatori ma non vincolanti;

f) propone modifiche normative e regolamentari per l’efficace attuazione della legge;

g) promuove il coordinamento con le autorità garanti regionali.

Art. 29

(Potere di segnalazione e sanzione)

  1. L’Autorità può segnalare al Parlamento, al Governo e alla Corte dei Conti le gravi

inadempienze e le violazioni sistemiche.

  1. In caso di persistente inottemperanza alle raccomandazioni, può richiedere l’apertura

di procedimenti ispettivi o sanzionatori da parte delle autorità competenti.

  1. Può richiedere l’intervento del Ministero della Salute o del MEF nei confronti di enti

inadempienti.

Art. 30

(Composizione e nomina)

  1. L’Autorità è composta da una sola figura di Garante nazionale.

  2. Il Garante è scelto tra personalità di comprovata competenza ed esperienza nel

campo della psicologia, della salute pubblica e dei diritti umani.

  1. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,

sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Art. 31

(Durata in carica e incompatibilità)

  1. Il Garante resta in carica per quattro anni, rinnovabile una sola volta.

  2. Non può esercitare attività professionali retribuite, né ricoprire incarichi pubblici o

politici durante il mandato.

  1. È incompatibile con cariche direttive negli Ordini professionali e nelle istituzioni sa-

nitarie.

Art. 32

(Collaborazioni e struttura di supporto)

  1. L’Autorità si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa, con personale distac-

cato da pubbliche amministrazioni o assunto a tempo determinato.

  1. Può istituire tavoli di confronto con gli Ordini professionali, le Regioni, le associa-

zioni di tutela dei diritti, le Università.

  1. Presenta annualmente una relazione al Parlamento sull’attuazione della legge e sullo

stato della salute psicologica in Italia.

Art. 33

(Istituzione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti psicologici)

  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire Garanti

regionali per i diritti psicologici, o figure analoghe, con i medesimi requisiti di

indipendenza, autonomia e competenza esclusiva previsti per l’Autorità garante.

  1. È istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti psicologici, composta dai

garanti regionali dei diritti psicologici o figure analoghe.

CAPO X

Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia

Art. 34

(Disposizioni finanziarie)

  1. Per la realizzazione Rete Psicologica Nazionale e del SPT è autorizzata la spesa di

2.754 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per l’immissione in ruolo degli

psicologi, con la seguente articolazione:

a. 195 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8,

comma 10;

b. 325 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9,

comma 12;

c. 570 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 10,

comma 15;

d. 97,5 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 11

comma 8;

e. 97,5 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 12

comma 9;

f. 104 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 13

comma 13;

g. 130 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 15

comma 12;

h. 260 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 16

comma 12;

i. 234 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 17

comma 7;

j. 117 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 18

comma 4;

k. 520 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 19

comma 9;

l. 104 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 20

comma 10;

  1. Per il finanziamento del Fondo permanente per il bonus psicologo di cui all’articolo

25 è autorizzata la spesa di 215 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

  1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 14, comma 29, è autorizzata la

spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

  1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 21, comma 2, è autorizzata la

spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, per il reclutamento dei tutor.

  1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 21, comma 10, è autorizzata la

spesa di 250 milioni di euro per il trattamento economico degli specializzandi e di 8

milioni di euro per il reclutamento dei tutor previsti all’articolo 21, comma 8, per

ciascuna annualità dal 2026 al 2029.

  1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 21 comma 16 è autorizzata, per

l’anno 2026, la spesa di 70 milioni di euro per le borse legate ai master di

specializzazione e di 4 milioni di euro per il reclutamento dei tutor.

  1. Ai nuovi o maggiori oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si

provvede1 a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista

dai documenti di programmazione economica e finanziaria. Qualora la crescita pro-

grammatica prevista non garantisca le risorse necessarie alla copertura finanziaria della

presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia, vengono individuati e resi operativi meccanismi e misure ag-

giuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva.

  1. Per sostenere l’attuazione della presente legge, lo Stato e le Regioni favoriscono l’utilizzo

delle risorse disponibili nell’ambito dei fondi europei, in particolare del Fondo

Sociale Europeo Plus (FSE+), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del

programma EU4Health, nonché delle risorse derivanti dalle Missioni 5 e 6 del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per finanziare progetti di rafforzamento dei

servizi psicologici territoriali, digitalizzazione, promozione della salute mentale, in-

clusione sociale e sviluppo della sanità e del welfare di prossimità. Le risorse europee

e del PNRR sono utilizzate nei limiti consentiti dai regolamenti dell'Unione europea,

dai programmi operativi nazionali e regionali e dalla normativa nazionale vigente,

senza coprire spese ordinarie o permanenti di funzionamento. Con decreto del Ministro

della Salute, sentite le Regioni, sono fornite indicazioni per favorire l’accesso coordinato

a tali fondi e l'integrazione con gli strumenti di programmazione nazionale e territoriale.

Art. 35

(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicate nelle regioni a statuto speciale e

nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti

e le relative norme di attuazione.