Servizi pubblici per il benessere psicologico
Data apertura
10 giugno 2025
Scadenza
28 febbraio 2026
Sostenitori
29.622
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
La legge istituisce una rete pubblica di Servizi di Psicologia di Territorio, presenti in scuole, ospedali, luoghi di lavoro, servizi sociali, case di comunità e carceri. Questi assicurano interventi di promozione del benessere, prevenzione, ascolto, diagnosi, sostegno, psicoterapia e riabilitazione, rivolti a singoli, famiglie, gruppi e comunità. L’accesso è diretto e gratuito, anche per cittadini stranieri in situazioni di fragilità. I professionisti del servizio lavorano in équipe integrate, in coordinamento con i servizi sanitari, educativi e sociali. Il modello è preventivo e comunitario, per intercettare il disagio prima che diventi emergenza e ridurre gli accessi impropri al sistema sanitario. Per rafforzare il sistema, è previsto l’ingresso tramite contratto di formazione-lavoro psicologico per laureati magistrali abilitati, con accesso contestuale alla scuola di specializzazione, secondo un modello simile a quello già attivo per i medici. Questo permette di lavorare nella rete pubblica mentre si completa la specializzazione. Infine, è previsto un bonus psicologico strutturale per garantire prestazioni a chi non può accedere ai servizi pubblici o è in attesa. Lo Stato promuove così un diritto: stare bene. Psicologicamente, ovunque.
Timeline sostenitori
Iniziative correlate
Altre iniziative della categoria "QUESTIONI SOCIALI" con raccolta firme attiva che potrebbero interessarti:
- “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani nelle scuole, enti di istruzione e formazione di Forze Armate, Forze di Polizia e di pubblico soccorso"
- Abolizione dei ticket sanitari
- MODIFICA AL DECRETO LEGGE, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ”
Quesito
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE
Istituzione della Rete Nazionale dei Servizi Pubblici per il Benessere Psicologico
CAPO I
Principi generali e organizzazione della Rete Psicologica Nazionale
Art. 1
(Finalità)
- La Repubblica promuove il benessere psicologico individuale e collettivo come
elemento fondamentale per il pieno sviluppo della persona umana e delle
organizzazioni sociali, professionali e comunitarie nell’ambito dell'esercizio della
cittadinanza (art. 2 e 3 della Costituzione) e del diritto al lavoro (4 della Costituzione),
realizzando la protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù (art. 31 della
Costituzione) e del diritto allo studio (Art. 34 della Costituzione), così come la
promozione della salute e del benessere nell’arco di vita come diritto dell’individuo e
di fondamentale interesse per la collettività (art. 32 della Costituzione).
- La tutela del benessere psicologico si realizza attraverso attività di promozione,
prevenzione, sostegno e crescita, orientate allo sviluppo delle risorse psicologiche di
tipo individuale e collettivo, che includono competenze personali e sociali, sul piano
cognitivo, emotivo, relazionale e comportamentale, assicurando e promuovendo
condizioni di parità di trattamento, inclusione e non discriminazione per motivi di
razza, genere, età, disabilità, agendo per il superamento delle diseguaglianze e per il
pieno conseguimento delle possibilità e capacità di autodeterminazione personale,
concorrendo al progresso materiale e spirituale della società.
- Gli interventi, orientati al sostegno della salute come processo integrativo di
dimensioni individuali e di contesto, prevedono attività di psico-promozione, ascolto,
consulenza, sostegno, valutazione psicologica e diagnosi, abilitazione e
potenziamento, riabilitazione, psicoterapia, destinate a singoli, minori e adulti,
famiglie, gruppi, comunità e organizzazioni.
- L’accesso ai servizi, alle attività e alle prestazioni professionali psicologiche riferite
alla presente Legge è diretto ed è garantito ai cittadini italiani, ai cittadini dell’UE e ai
cittadini stranieri extra Ue iscritti al Servizio sanitario nazionale; è garantito l’accesso
a tali attività e prestazioni, senza oneri a carico, alle persone che ne facciano richieste
ove non economicamente autosufficienti, e alle persone straniere presenti
temporaneamente (entro il limite di 90 giorni) o immigrate senza permesso di
soggiorno per servizi psicologici connessi a cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o
comunque essenziali per malattia ovvero infortunio, tutela della gravidanza e della
maternità, tutela della salute dei minori, vaccinazioni, interventi di profilassi
internazionale, profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, interventi dei Servizi
per le tossicodipendenze e per la salute mentale e connessi ai servizi sociali, di
istruzione e formazione e diritto al lavoro da essi riconosciuti.
- Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro dodici mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le attività di
indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione della
presente legge. A questo fine il Ministro si avvale, per gli aspetti di competenza,
dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro e dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.
Art. 2
(Istituzione e articolazione della Rete Psicologica Nazionale)
- È istituita la Rete Psicologica Nazionale, organizzata nelle regioni e nelle province
autonome mediante un Servizio di Psicologia di Territorio (di seguito SPT), afferente
al Servizio Sanitario Nazionale.
- Compito e missione della Rete è coordinare e sostenere a livello nazionale e
internazionale gli sforzi volti a tutelare e promuovere la salute e il benessere
organizzativo, secondo i principi definiti nella presente Legge e in linea con le
acquisizioni scientifiche e lo sviluppo della ricerca a livello Nazionale e
Internazionale; coordinare, a livello nazionale, le azioni dei servizi di psicologia e
promuovere e valutare l’accesso dei cittadini ai Livelli essenziali di Assistenza
sanitaria (LEA) e delle prestazioni sociali (LEPS) che coinvolgano aspetti, prestazioni
e servizi psicologici nella piena garanzia dei diritti psicologici dei cittadini; coordinare
i dispositivi organizzativi dei servizi nelle diverse realtà territoriali; promuovere
interventi sostenibili, basati su evidenze scientifiche, e valutarne l’impatto; coordinare
sul territorio nazionale il rilevamento e la gestione dei dati sulla domanda e l’offerta di
servizi, l’analisi dei flussi di finanziamento e di spesa, l’elaborazione e la
sperimentazione di indicatori per valutare la qualità degli interventi; valutare il
raggiungimento degli standard ed effettuare controlli sulla realizzazione e il
funzionamento dei servizi; promuovere accordi tra istituzioni, con le rappresentanze
sociali, gli organismi scientifici e professionali a livello Nazionale e Internazionale, gli
ordini delle professioni sanitarie e sociali per il perseguimento delle finalità della
presente Legge; promuovere e coordinare la ricerca sui temi e gli obiettivi di psicologia
ospedaliera, di comunità e di territorio, in collaborazione con le Università e gli Istituti
di Ricerca e ricercare e sperimentare metodi efficaci per gli interventi dei servizi di
psicologia; osservare ed analizzare la realizzazione di quanto previsto dalla presente
legge, avanzare proposte per promuoverne lo sviluppo e individuare e rimuovere gli
ostacoli alla realizzazione dei principi e delle finalità della presente legge. Il
conseguimento di tali compiti della Rete psicologica nazionale è affidato ad un
Comitato nazionale di coordinamento, con funzioni di osservatorio delle attività e dello
sviluppo dei Servizi di psicologia di territorio e dei bisogni psicologici nelle varie
Regioni, che ha sede presso L’Istituto Superiore di Sanità e la cui composizione è
stabilita con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, entro 90
giorni dall’approvazione della presente Legge, garantendo una appropriata
rappresentanza a) delle componenti scientifiche, professionali e dei servizi psicologici
territoriali, b) del garante dei diritti psicologici; c) delle associazioni degli utenti e delle
famiglie, d) dei ministeri competenti in materia di benessere psicologico, della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nonché dell’ANCI.
- Presso ogni Azienda sanitaria si costituisce un Consiglio territoriale della Rete per il
benessere psicologico, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro della
salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dall’approvazione della
presente Legge, garantendo una appropriata rappresentanza a) delle componenti
scientifiche, professionali e dei servizi psicologici territoriali, b) del garante dei diritti
psicologici; c) delle associazioni degli utenti e delle famiglie, d) degli organi locali dei
ministeri competenti in materia di benessere psicologico, della Conferenza dei
Sindaci.
- La rete territoriale per il benessere psicologico include il Servizio di psicologia di
territorio, di cui al successivo articolo 4, e riconosce, armonizza e coordina le funzioni
psicologiche afferenti ad altri soggetti e titolarità istituzionali, al terzo settore, a
organizzazioni di volontariato, ad enti e imprese e associazioni riconosciute e
accreditate. Le funzioni psicologiche del Servizio di Psicologia del territorio, destinate
a promuovere il benessere psicologico e la salute mentale nel territorio, affiancano ed
integrano quelle esercitate da psicologi operanti in contesti istituzionali e finalità
specifiche, non sovrapponibili a quelle del Servizio, come il servizio sociale degli Enti
Locali, la scuola, le università, l’amministrazione penitenziaria, il terzo settore,
aziende e organizzazioni pubbliche e private, società sportive. La Rete coordina e
facilita accordi tra il Servizio e gli Enti e i Soggetti istituzionali territoriali perché
questi possano fruire, in convenzione onerosa, di risorse professionali afferenti al
Servizio di psicologia di territorio, compatibilmente con le finalità del Servizio stesso
e con le risorse finanziarie e di organico disponibili. Il Servizio di psicologia del
territorio in ogni caso assicura, anche nelle forme concordate e facilitate entro la Rete
territoriale, la propria presenza anche presso tali Enti territoriali per le proprie funzioni
e compiti previsti nell’articolato che regola l’istituzione dei singoli servizi territoriali.
Art. 3
(Coordinamento locale delle azioni e patti territoriali per il benessere psicologico)
- La Rete psicologica territoriale si coordina a livello territoriale (distrettuale o di
ambito) con le amministrazioni locali, con le altre istituzioni sanitarie, sociali,
educative e dell’amministrazione della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e
con il III settore, in modo da assicurare un’integrazione delle prospettive di intervento
di rispettiva competenza, per la tutela e la promozione della salute e del benessere
psicologico, confrontandosi e coordinandosi con i dispositivi di Piano di Zona di cui
all’articolo 19 della legge 328/2000 e con le norme delle Legislazioni regionali con
riferimento particolare alla programmazione dei piani regionali in materia sanitaria,
sociosanitaria e sociale
- Vengono promossi, a questo scopo, a cadenza triennale, uno o più Piani Territoriali
Triennali (Patto di territorio per la tutela, la promozione della salute, del benessere,
dei diritti e delle opportunità e per lo sviluppo di comunità), con riferimento ai bisogni
psicologici della popolazione in relazione anche ad aree di intervento sociale quali:
a. diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza a livello sociale,
sanitario e educativo e nella scuola;
b. tutela e promozione della salute e del benessere e dei diritti psicologici
nei contesti del lavoro, delle organizzazioni sociali e nella comunità;
c. promozione del benessere, dello sviluppo e dell’inclusione delle
persone con disabilità;
d. integrazione dei servizi di assistenza sociale e sanitaria per la
promozione del benessere psicologico e lo sviluppo di comunità;
e. tutela e promozione dei diritti e del benessere psicologico e sociale delle
persone in condizione di vulnerabilità e fragilità;
f. integrazione dei servizi psicologici con i servizi per la domiciliarità, le
dimissioni protette dagli ospedali e dalle strutture residenziali sociali e dalle
comunità terapeutiche e per minori;
g. iniziative per la promozione della resilienza e della protezione delle
persone vulnerabili e fragili e delle comunità in situazioni di emergenza
ambientale e sociale;
h. azioni per il benessere nell’invecchiamento e nella prospettiva della
longevità;
i. azioni di integrazione e attivazione delle risorse sociali e di comunità
per la salute mentale;
j. integrazione di interventi psicologici nei servizi per la marginalità grave
e per la povertà;
- Il coordinamento territoriale fa capo al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
dell’ambito ovvero distretto e allo psicologo Responsabile del Dipartimento per il
benessere psicologico dell’Azienda sanitaria locale ovvero a un suo delegato
psicologo.
- Il Piano Territoriale Triennale, di seguito PTT, costituisce il quadro di riferimento
delle azioni dei servizi a livello territoriale, viene approvato in Conferenza di servizi
e deve essere assunto nella programmazione dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari
negli ambiti territoriali di competenza.
- Il PTT diviene strumento di programmazione attraverso il rafforzamento delle
capacità di lettura dei comportamenti individuali e collettivi, e il consolidamento o la
creazione di strumenti di rilevazione e confronto, di dispositivi “epidemiologici” e di
metodologie quantitative e qualitative entro un quadro di coinvolgimento
partecipativo che coinvolga i diversi soggetti istituzionali e territoriali.
- Il PTT individua e definisce le linee di azione relative agli aspetti preventivi e di
promozione della salute e del benessere emotivo, psicologico, relazionale, affettiva e
sessuale sia dei minori, sia degli adulti e dei soggetti impegnati nelle relazioni
educative e di cura.
- Il PTT promuove una contestuale coniugazione delle prospettive di educazione, di
tutela sociale e di cura entro cui organizzare gli interventi dei soggetti e delle
istituzioni.
- Il PTT integra e coordina le azioni volte ad assicurare l’inclusione scolastica,
universitaria, lavorativa e sociale delle persone con disabilità.
- Il PTT attiva e sollecita la collaborazione tra Servizi di psicologia, i servizi sanitari
distrettuali, delle cure primarie, delle Case di comunità, le risorse psicologiche
professionali presenti in altre istituzioni ed enti e del territorio, Università, servizi
socioassistenziali, realtà educative religiose del territorio, offerte e dispositivi
culturali, sportivi, del volontariato e della varietà delle animazioni sociali.
- Il PTT prevede un raccordo con le modalità di organizzazione e di presa in carico
integrata dei dispositivi sociosanitari delle cure primarie.
- Il PTT valorizza le risorse territoriali allestite per il supporto dei minori e per la
promozione della salute e del benessere dell’infanzia e l’adolescenza.
- Il PTT definisce la rete consulenziale integrata per la scuola, le istituzioni educative,
le famiglie, il terzo settore e le agenzie formali e informali del territorio mettendo a
disposizione professionalità consulenziali psicologiche, educative e sociali.
Art. 4
(Istituzione del Servizio di Psicologia di Territorio)
- Le regioni disciplinano l'istituzione e l'organizzazione, in forma dipartimentale, del
Servizio di Psicologia di Territorio nelle Aziende Sanitarie di riferimento in armonia
con i princìpi contenuti nelle disposizioni della presente legge.
- Il SPT è una struttura operativa dell'Azienda sanitaria locale che garantisce la tutela
della salute psicologica collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute,
prevenzione delle patologie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita e
del benessere psicologico, in coordinamento con i servizi sanitari e sociosanitari
dell’ASL, delle strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate, con i servizi sociali degli
Enti Locali e del Terzo Settore, di INPS e INAIL, con le Università e le
amministrazioni scolastiche, i dipartimenti della giustizia (DAP e PRAP), i servizi per
l’ordine e la sicurezza pubblica, il CONI, i servizi e le agenzie territoriali per il lavoro
e la formazione, le organizzazioni sindacali, gli Enti Locali e la Protezione civile.
- Entro 90 giorni dall’emanazione della presente legge il Ministro della Salute provvede
all’istituzione di una autonoma branca di psicologia includendo nel nomenclatore le
prestazioni e gli interventi previsti dalla presente Legge per il Servizio di Psicologia di
Territorio, provvedendo altresì a fornire indicazioni per una sistematica analisi dei
relativi flussi.
Art. 5
(Ambiti di competenza del Servizio di Psicologia di Territorio)
- In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, il SPT garantisce le funzioni
di promozione, prevenzione, cura, riabilitazione e crescita anche a supporto delle
autorità sanitarie locali.
- Il SPT garantisce la tutela del benessere psicologico, che si realizza attraverso attività
di promozione, prevenzione e sostegno, orientate allo sviluppo delle risorse
psicologiche di tipo individuale e collettivo che includono competenze personali e
sociali, sul piano cognitivo, emotivo, relazionale e comportamentale, superando la
logica dell’intervento solo individuale, per abbracciare quella di un approccio integrato
e intersettoriale ai determinanti psicosociali e ambientali che coinvolga la pluralità
delle titolarità e delle soggettività che agiscono nei contesti di vita.
- Il SPT promuove, organizza e coordina nel territorio attività e interventi nelle seguenti
aree: la psicologia per le comunità, il sistema integrato dei servizi sociali, la
pianificazione e lo sviluppo del territorio; la psicologia delle cure primarie, nelle Case
di Comunità e nell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale; la psicologia
scolastica e della promozione del benessere dell'infanzia; la psicologia
dell'adolescenza, delle famiglie e della tutela dei minori; la psicologia del lavoro, per
la salute nei contesti e nelle relazioni di lavoro, la psicologia dell'emergenza, la
psicologia e la promozione della salute nei contesti sportivi, la psicologia nei contesti
penitenziari.
- Gli interventi e le attività promosse e realizzate dal SPT dovranno conformarsi alle
evidenze scientifiche o alle consolidate esperienze prodotte e riconosciute a livello
nazionale e internazionale, a cui peraltro contribuirà mediante un impegno costante e
coerente di documentazione e ricerca, i cui prodotti, nelle forme appropriate e nel
rispetto delle normative e delle convenzioni internazionali, siano resi disponibili alla
comunità scientifica e ai cittadini mediante un sistema informativo rigoroso, aperto e
dialogico.
- Il SPT si coordina e si integra con i Servizi già costituiti di Psicologia negli Ospedali
contribuendo alle attività di promozione della salute e di prevenzione in collaborazione
con gli altri servizi e dipartimenti aziendali, i servizi sociali, le scuole e le altre
istituzioni indicate all’art. 2.
- Il SPT promuove azioni volte a individuare il fabbisogno di salute e di benessere
psicologico, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con gli ambiti territoriali sociali e
con l’Ufficio Scolastico Regionale, prevedendo il coinvolgimento di operatori di
diverse discipline.
- Il SPT partecipa alla formulazione del programma di attività delle aziende sanitarie
locali, dei piani di zona degli ambiti territoriali sociali e alla programmazione
territoriale degli Enti Locali e delle Istituzioni Universitarie, scolastiche ed educative,
formulando proposte d'intervento nelle materie di competenza.
- Il SPT concorre a rendere il sistema sanitario più efficiente ed appropriato, attraverso
la promozione e la partecipazione alle équipe multiprofessionali integrate e l’accesso
diretto alle prestazioni psicologiche, destinate a migliorare e a rendere più tempestivo,
efficace, appropriato e integrato l’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali,
contribuendo in particolare ad evitare gli accessi impropri a prestazioni
farmacologiche, specialistiche e diagnostiche-strumentali e a ridurre consistentemente
le liste di attesa.
- Il SPT assicura e coordina, nelle aree sopra indicate nel presente articolo, interventi
orientati alla tutela e alla promozione della salute come processo integrativo di
dimensioni individuali e di contesto, prevedendo attività di psico-promozione, ascolto,
consulenza, sostegno, valutazione psicologica e diagnosi, abilitazione e
potenziamento, riabilitazione, psicoterapia e promozione del benessere psicologico,
destinate a singoli, minori e adulti, famiglie, gruppi, comunità e organizzazioni.
10.Il SPT, in ogni sua articolazione, agisce e in rigorosa conformità con i principi della
presente legge e, in particolare, assicura e promuove la parità di trattamento,
l’inclusione e la non discriminazione, il superamento delle diseguaglianze e la
promozione delle capacità e potenzialità delle persone.
11.Il SPT collabora con le Amministrazioni locali e con le Direzioni Aziendali per
iniziative e progetti che assicurino che facilitino e promuovano la partecipazione dei
destinatari dei servizi, delle famiglie e dei cittadini, anche tramite proprie associazioni,
alla valutazione, al monitoraggio e al miglioramento della qualità dei servizi dal punto
di vista dei cittadini, con riferimento all’informazione e comunicazione per la salute,
all’umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza e delle cure, all’accessibilità e
continuità dell’assistenza, al rispetto e alla promozione dei diritti umani e sociali e
della dignità della persona.
Art. 6
(Funzionamento del Servizio di Psicologia di Territorio)
- Sono assegnati al SPT e ai Dipartimenti di Psicologia delle Aziende Sanitarie Locali i
compiti destinati alla copertura dei bisogni psicologici e psicoterapeutici implicati e
previsti nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e nei Livelli Essenziali di
assistenza sociale (LEPS) di cui all’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
- Sono attribuiti al SPT compiti di organizzazione diretta, supervisione e vigilanza sui
dispositivi professionali necessari per il perseguimento dei fini di cui all’art.1.
- La laurea magistrale in Psicologia (LM-51) e l’abilitazione alla professione di
psicologo costituiscono requisito di accesso per gli Psicologi al SPT entro il SSR,
mediante uno specifico contratto di formazione-lavoro psicologico specialistico e
contestuale ammissione ai Corsi di specializzazione in psicologia di cui al successivo
articolo 21 della presente Legge, analogamente a quanto disposto dal D.L. n. 34 del
19 maggio 2020 (L. 77/2020) per gli specializzandi medici, con l'università sede della
scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende
sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione. Il contratto
non può avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica,
fatti salvi i periodi di sospensione previsti dalla disciplina per determinate fattispecie
di impedimento (servizio militare, gravidanza o malattia), e può essere prorogato una
sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione-lavoro specialistico e
comunque per un periodo non superiore a 12 mesi (mentre l'interruzione definitiva del
percorso di formazione comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro).
Gli specializzandi assunti a termine sono inquadrati con qualifica dirigenziale di
dirigente psicologo in formazione il cui trattamento economico e normativo è regolato
da una specifica sezione contrattuale del CCNL dell’Area dirigenziale medica e
sanitaria, tenendo conto della prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività
assistenziali svolte, coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e
correlato all'ordinamento didattico del corso, alle attività professionalizzanti nonché
al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. I soggetti così
assunti a termine sono poi inquadrati, a decorrere dalla data del conseguimento del
relativo titolo di formazione specialistica, a domanda dell’interessato, a tempo
indeterminato nell'ambito delle dotazioni organiche della dirigenza sanitaria del
Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale di dirigente psicologo. Le
condizioni previste dal presente comma si applicano anche agli psicologi ammessi ai
Corsi di formazione specifica per la psicologia nelle cure primarie di cui al successivo
articolo 19.
- Le funzioni professionali del SPT sono assegnate a psicologi dipendenti dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero a psicologi che afferiscono agli ATS, ovvero a
professionisti in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, in possesso di
formazione specifica o specialistica, e studi professionali in regime di accreditamento
col Servizio Sanitario Nazionale.
- Il SPT regola e definisce la presenza psicologica e gli interventi psicologici di tutela e
promozione della salute e del benessere psicologico individuale e collettivo negli
ospedali, nelle case di comunità, nelle articolazioni organizzative della medicina di
cure primarie, nelle università, nelle carceri, nelle attività sportive, nelle strutture
specifiche per l’accudimento dei più anziani, nei luoghi di lavoro, nei servizi sociali,
nella gestione delle emergenze, nell’istruzione prescolastica, primaria, secondaria e
nella formazione professionale.
- Le istituzioni, le amministrazioni locali e le organizzazioni sanitarie, del servizio
sociale, dell’istruzione, della giustizia, della protezione civile, del lavoro, dello sport
garantiscono l’accesso e la piena collaborazione con le azioni del SPT, anche mettendo
a disposizione risorse appropriate allo svolgimento delle attività dei professionisti
psicologi e rimuovendo ogni ostacolo all’esercizio di tali attività.
- Tutti i ruoli psicologici dipendenti e convenzionati delle Aziende Sanitarie e degli ATS
afferiscono ad una unica funzione organizzativa aziendale, Dipartimento transmurale
di tutela e promozione della salute e del Benessere Psicologico (Dipartimento per il
benessere psicologico, DBPSI), in cui sono organizzate unità e funzioni operative di
psicologia ospedaliera e psicologia di territorio, della salute mentale e dello sviluppo,
delle cure primarie, della psicologia di psicologia scolastica e universitaria e per la
salute psicologica nell’infanzia, nell’adolescenza e per i giovani adulti, per la tutela dei
minori e delle famiglie, di psicologia per le persone con disabilità, di psicologia per
l’invecchiamento e la longevità, di psicologia delle emergenze, dello sport, del lavoro,
di supporto psicologico ai detenuti e al personale dell’Amministrazione penitenziaria,
di supporto ai servizi sociali e alla pianificazione e sviluppo del territorio. Le attività
del Dipartimento per il benessere psicologico (funzione organizzativa aziendale) si
articolano a livello territoriale e distrettuale in unità operative integrate semplici,
semplici dipartimentali o complesse che comprendono anche gli psicologi in servizio
presso gli ATS.
- I Dipartimenti di Psicologia delle Aziende Sanitarie organizzano, coordinano e
assicurano la continuità della presenza e della consulenza psicologica dei professionisti
nei servizi sociali e socioassistenziali degli ATS, negli ospedali, nei consultori, nei
servizi per l’emergenza, per la disabilità, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, in carcere
e presso le società sportive.
- Il Dipartimento (DBPSI) collabora strettamente con il Dipartimento di Salute Mentale
e delle Dipendenze (DSMD) e con gli altri Dipartimenti e Servizi delle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere, assicurando una divisione chiara di compiti e responsabilità
per evitare frammentazioni degli interventi psicologici e per garantire un approccio
integrato ai bisogni complessi degli utenti. Tale collaborazione è orientata ad
assicurare priorità di intervento integrato in tema di: a) assistenza psicologica a
situazioni sanitarie e sociali gravi e complesse (ad esempio: trapianti di organi, malattie
degenerative e del sistema nervoso centrale, patologie cardiovascolari, tumori; grave
disabilità motoria, sensoriale, cognitiva e relazionale; rischio suicidario, assistenza a
pazienti con bisogni complessi in carico al DSMD); b) Interventi in risposta a
pandemie, sanità pubblica ed emergenze sanitarie e sociali; c) prevenzione e
promozione del benessere biopsicosociale nei contesti scolastici, lavorativi e di
comunità.
10.Le collaborazioni di cui al precedente comma potranno prevedere dispositivi
organizzativi multiprofessionali di tipo orizzontale potenziando la capacità di
rispondere in modo flessibile e integrato ai bisogni di salute fisica, mentale e sociale,
in grado di coinvolgere attivamente nella progettazione e nella realizzazione delle
pratiche di cura gli utenti, le famiglie, le associazioni, le reti di prossimità e le
autonomie locali, garantendo un approccio partecipativo e inclusivo.
11.Il Dipartimento per il benessere psicologico afferisce direttamente alla Direzione
Generale ovvero alla Direzione delle attività sociosanitarie (ove costituita) delle
Aziende Sanitarie Locali. Il Dipartimento per il benessere psicologico è articolato in
Unità Dipartimentali semplici, semplici dipartimentali o complesse e in servizi tra loro
interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità e che
perseguono comuni finalità volte a dare risposte unitarie, tempestive, razionali e
complete rispetto ai compiti assegnati, e a tal fine adottano regole condivise di
comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, ed economico. I servizi
previsti dai successivi articoli 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 possono anche essere
aggregati in unità operative complesse (UOC), in numero non inferiore a tre,
rispettivamente denominate UOC di psicologia ospedaliera e sociosanitaria,
comprendente anche le attività di psicologia per i detenuti, per i soggetti in situazione
di esecuzione penale esterna e per il benessere psicologico, sociale e lavorativo del
personale operante presso l’amministrazione penitenziaria, UOC per psicologia
scolastica e universitaria e per la salute psicologica nell’infanzia e nell’adolescenza,
UOC per la psicologia nel polo territoriale, quest’ultima ricomprendente le funzioni di
psicologia nelle cure primarie, psicologia per la disabilità, psicologia per l’emergenza,
psicologia per il lavoro, psicologia dello sport.
12.Compito del Dipartimento è garantire la convergenza di competenze ed esperienze
scientifiche, tecniche e assistenziali, promuovere attività di ricerca, assicurando il
collegamento tra la ricerca, la didattica e le attività delle unità operative e degli
operatori e il miglioramento delle tecniche di intervento in una prospettiva
intersettoriale; cura e organizza l’aggiornamento e il perfezionamento professionale
degli psicologi; agisce per il superamento delle disfunzioni nelle attività e nei servizi
a livello dipartimentale e nelle unità operative. Cura in particolare il collegamento e il
coordinamento tra le unità operative e gli operatori e definisce gli obiettivi comuni, la
gestione delle risorse comuni alle diverse unità e servizi, l’integrazione organizzativa,
scientifica, culturale. Il Dipartimento mantiene una stretta collaborazione con gli ATS
e condivide con le conferenze dei Sindaci gli obiettivi e lo stato di attuazione del
servizio nella prospettiva dell’integrazione sociale-sanitario; cura, inoltre,
l’armonizzazione delle attività delle unità operative e dei servizi con gli accordi e i
piani condivisi a livello territoriale con i soggetti istituzionali coinvolti, individuati nel
precedente art. 2 e con il terzo settore. Condivide con i diversi soggetti coinvolti, di
cui al precedente comma 6, le modalità di accesso e svolgimento delle attività del
personale psicologo dipartimentale che agisce nelle rispettive sedi.
13.Il DBPSI promuove sinergie e collaborazione degli psicologi con professionisti ed
esperti di altre discipline: biomediche (medicina, psichiatria, neuropsichiatria), delle
scienze motorie, giuridiche e delle scienze umane, sociosanitarie e sociali (sociologia,
pedagogia, antropologia, animazione sociale), filosofiche, artistiche e letterarie. Tale
integrazione è orientata ad una piena aderenza ad un approccio biopsicosociale, al
superamento di modelli riduzionistici, alla promozione di pratiche innovative orientate
al benessere della persona e delle comunità, alla umanizzazione delle cure e
dell’assistenza, al rispetto e alla promozione integrale dei diritti umani nelle pratiche
di cura, rimovendo pratiche di contenzione e restrizione delle libertà, della dignità e
dell’integrità fisica e psicosociale delle persone in cura.
14.Il SPT e il Dipartimento per il benessere psicologico sono titolari della gestione dei
dati e della tutela della loro riservatezza relativi a tutte le attività previste dalla presente
legge; sono inoltre responsabili del rilevamento e della gestione dei dati sulla domanda
e l’offerta di servizi, l’analisi dei flussi di finanziamento e della spesa, l’elaborazione
e la sperimentazione di indicatori per valutare la qualità degli interventi. Il SPT e il
Dipartimento garantiscono e coordinano l’accesso ai dati relativi alla presa in carico e
alla storia clinica delle persone che accedono ai diversi servizi psicologici, nonché le
modalità di immissione di tali dati nel sistema informativo clinico dell’Azienda
Sanitaria e del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, in osservanza delle norme e
generali e specifiche relative al trattamento dei dati sanitari. Il Dipartimento inoltre
definisce le modalità di coordinamento delle informazioni tra i professionisti e tra i
diversi servizi psicologici che assicurino alla persona la continuità di cura e di
assistenza, l’attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico, che promuovano
un processo di integrazione, superando la frammentazione tra le attività dei diversi
servizi tra loro e con le altre attività sanitarie, sociosanitarie e sociali e l’equità delle
cure.
15.Le Aziende sanitarie assicurano, anche con piani straordinari di assunzione, di mobilità
o di assegnazione provvisoria, il potenziamento della presenza degli psicologi in
situazioni di particolare tensione psicologica e psicosociale nei territori e nelle sedi di
servizio, durante epidemie ovvero pandemie, in situazioni di sovraffollamento delle
carceri, in situazioni di elevata dispersione scolastica, in presenza di gravi forme di
violenza, bullismo o esclusione sociale verso persone e soggetti fragili ovvero verso le
minoranze, in presenza di gravi emergenze epidemiologiche ovvero pandemiche
ovvero eventi catastrofici. In tali situazioni si prevede l’ampliamento fino al 100%
della destinazione organica ai servizi coinvolti.
Art. 7
(Uso consapevole delle nuove tecnologie per il sostegno e l’assistenza psicologica)
- Le attività di sostegno e assistenza psicologica prestate in attuazione della presente
legge possono essere erogate anche mediante un uso consapevole delle nuove
tecnologie informatiche, comunicative e assistive, in linea con le evidenze scientifiche
internazionali, allo scopo di fornire interventi psicologici a distanza, ad esempio di
telepsicologia, telemedicina e assistenza psicologica a distanza anche domiciliare e nei
luoghi di studio e lavoro, sviluppare strategie innovative in ambiti sanitari, socio-
assistenziali, educativi, sostenere l’adozione e lo sviluppo di tecnologie assistive per le
persone con disabilità motoria, sensoriale, cognitiva e relazionale, per le persone
anziane in condizioni di parziale non autosufficienza assistite a livello domiciliare e
residenziale, anche a sostegno degli interventi per l’invecchiamento sano e attivo.
- Per le finalità indicate dal precedente comma 1 possono essere utilizzate le piattaforme
informatiche per la telemedicina sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione
di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano il 17 dicembre 2020, e nell'ambito di quanto previsto dalla missione 6
«Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come approvato con decisione di
esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021.
- Le attività di sostegno e assistenza psicologica erogate a distanza ai sensi del comma
1 sono svolte con modalità tali da garantire il conseguimento degli obiettivi di equità
nell'accesso alle cure, anche nelle aree periferiche, di tempestività e continuità
assistenziale con la necessaria sicurezza, di migliore efficacia ed efficienza degli
interventi, di riduzione dei tempi di attesa, di ottimizzazione nell'uso delle risorse
disponibili e di contenimento della spesa sanitaria.
- Il Dipartimento per il benessere psicologico e la Rete Psicologica Nazionale di cui alla
presente legge coordinano e vigilano sull’uso degli strumenti di telemedicina,
garantendo standard di scientificità e appropriatezza, nonché attivando forme di
collaborazione e coordinamento con altri soggetti istituzionali competenti a livello
nazionale e locale; nonché avvalendosi di centri medici autorizzati specializzati
nell’erogazione di prestazioni di natura psicologica attraverso piattaforme
informatiche per l’implementazione di buone pratiche.
Art. 8
(Il SPT nel Sistema integrato dei servizi sociali e di pianificazione e sviluppo del
territorio)
- Il SPT assicura consulenza e collaborazione agli Uffici di Piano degli Ambiti
territoriali e agli uffici comunali preposti alle politiche di welfare e alla pianificazione
territoriale, mediante azioni definite a livello dei Piani di Zona, previsti dalla Legge
328/2000, volte a garantire consulenza e collaborazione per l’integrazione delle
politiche sociali con quelle socio-sanitarie, della casa, della tutela dei minori,
dell’istruzione, della formazione e del lavoro; il rilevamento e la gestione dei dati sulla
domanda e l’offerta di servizi; l’analisi dei flussi di finanziamento e della spesa;
l’elaborazione e la sperimentazione di indicatori per valutare la qualità degli interventi;
la promozione delle competenze professionali del personale coinvolto; la proposta di
attività informative dirette alla cittadinanza.
- Gli psicologi del SPT partecipano in modo sistematico al lavoro in équipe nella rete
dei servizi sociali e sociosanitari del territorio impegnandosi in progetti per la
promozione di una visione del benessere e della salute legata a processi di
rafforzamento delle capacità decisionali, autonomia consapevole e di resilienza,
favorendo l’inclusione sociale e il senso di appartenenza, all’attivazione di progetti di
ricerca-azione sui bisogni a livello individuale, di gruppo e di comunità, ricercando
soluzioni innovative e partecipate di risposta.
- Il SPT promuove e coordina interventi di ricerca-azione e consulenza volti ad
analizzare la dimensione psicosociale e psico-ambientale dei contesti territoriali e
urbani, ad analizzare i bisogni della popolazione in relazione all’uso degli spazi, a
conoscere il tessuto sociale e la dinamica relazionale in cui si pianificano gli interventi,
a valutare l’impatto delle azioni sugli abitanti; promuovere processi partecipativi e a
re-immaginare l’uso di spazi e contenitori pubblici.
- Il SPT promuove e coordina interventi volti a favorire la crescita delle comunità di
abitanti e promuovere il benessere psicologico, lo sviluppo di relazioni, legami,
reciproca fiducia, il consolidamento della coesione e della capacità di riconoscere e
agire sulle sfide e sulle opportunità che caratterizzano lo sviluppo di comunità,
promuovendo strategie condivise e una prospettiva a lungo termine.
- Il SPT collabora con le Amministrazioni Comunali, gli Uffici di Piano e le
organizzazioni sociali per sostenere e le persone, le famiglie e le Comunità, nell’ottica
di avviare appropriati interventi di supporto e programmazione territoriale volti a
promuovere la solidarietà, la coesione e le risorse sociali della comunità e a prevenire
o contenere i disagi psicologici e i rischi per la salute connessi ai disequilibri
nell’organizzazione della vita quotidiana.
- Il SPT interviene per la tutela dell’ambiente e per la migliore fruizione degli spazi
urbani e civili determinati da insediamenti economici, produttivi, logistici e
infrastrutturali di elevato impatto ambientale e sociale.
- Il SPT interviene nelle gravi crisi occupazionali ovvero legate alla criminalità, al
sovraffollamento turistico ovvero ad altri eventi che rappresentano un’emergenza
ovvero un rischio effettivo ovvero percepito nel territorio per le comunità e il loro
sviluppo.
- Il SPT assicura il coordinamento delle azioni e degli interventi psicologici e
psicosociali nel polo territoriale, nel polo ospedaliero e nel servizio sociale, per le
persone in condizioni di fragilità e cronicità, per lo sviluppo del coinvolgimento attivo
dei pazienti nella gestione della salute e della malattia, per la promozione della salute
e del benessere psicologico nei contesti individuali, familiari, di gruppo e di comunità,
per la salute e il benessere psicologico, sociale e organizzativo degli operatori sanitari
e sociali, del volontariato e del III settore, per la consulenza e supervisione psicologica
alle équipe sanitarie, sociosanitarie e sociali.
- Il SPT assicura il coordinamento delle funzioni, delle azioni e degli interventi
psicologici e psicosociali nel polo territoriale, nel polo ospedaliero e nel servizio
sociale per le persone in condizioni di fragilità e cronicità, per lo sviluppo della
partecipazione attiva e del coinvolgimento consapevole delle persone nella gestione
della salute e della malattia, per la promozione della salute e del benessere psicologico
nei contesti individuali, familiari, di gruppo e di comunità, per la salute e il benessere
psicologico, sociale e organizzativo degli operatori sanitari e sociali, del volontariato
e del III settore, per la consulenza e supervisione psicologica alle équipe sanitarie,
sociosanitarie e sociali.
10.Per tali funzioni sono assegnate al SPT risorse di personale psicologico in funzione
della complessità organizzativa dei territori (comuni, ambiti, comunità montane,
municipi) e in funzione della popolazione residente in misura non inferiore agli
standard previsti dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027
(almeno 1 psicologo o ogni 20.000 abitanti) e dai dispositivi nazionali e regionali per
la realizzazione delle Case di Comunità e del Servizio di Psicologia delle Cure primarie
(di cui al successivo articolo 19). Con riferimento alle funzioni previste dal presente
articolo, nel quadriennio successivo all’approvazione della presente legge vengono
immessi in ruolo 3000 psicologi, nel numero di almeno 1 unità ogni 20.000 abitanti.
11.Il Dipartimento per il benessere psicologico delle ATS coordina le unità operative e
assegna il personale psicologo per le finalità previste dal presente articolo.
CAPO II
Istituzione dei Servizi Psicologici Sanitari Territoriali e Ospedalieri
Art. 9
(Istituzione del Servizio di Psicologia Ospedaliera e Sanitaria Territoriale SPOS)
- Alla Rete Psicologia Nazionale afferiscono i servizi di Psicologia Ospedaliera e di
Psicologia di Territorio delle Aziende Sanitarie Locali di tutte le Regioni italiane e
delle Province autonome di Trento e Bolzano.
- Il servizio di Psicologia Ospedaliera e sociosanitaria è costituito come Unità operativa
complessa. La presenza psicologica e le prestazioni psicologiche nei servizi
ospedalieri, nei consultori, nei servizi di psichiatria, neuropsichiatria e per le
dipendenze sono organizzate entro la Unità Operativa Complessa di Psicologia
Ospedaliera e Sociosanitaria alla quale afferiscono gli psicologi che agiscono o erano
in precedenza assegnati a detti servizi.
- I Dipartimenti di Psicologia delle Aziende Sanitarie organizzano, coordinano e
assicurano la continuità della presenza e della consulenza psicologica dei
professionisti nei servizi ospedalieri, consultoriali e territoriali delle aziende stesse,
nel dipartimento cardiovascolare, chirurgico, di diagnostica per immagini, di
emergenza, urgenza e area critica, materno infantile e pediatria, di area medica,
neuroscienze, oncologia ed ematologia, nei consultori, nell’area della Salute Mentale,
nei servizi di psichiatria, neuropsichiatria e dipendenze.
- Gli psicologi del servizio di psicologia ospedaliera e sanitaria territoriale svolgono le
proprie attività:
- negli ospedali, in collaborazione con reparti di degenza, day hospital, servizi di
emergenza, psichiatria, neuropsichiatria infantile, negli hospice e nei reparti di
cure palliative
- nei consultori, nelle case di comunità e in collaborazione con gli psicologi delle
cure primarie anche nella prospettiva di fornire un servizio di II livello,
partecipano alle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)
collaborano alla costruzione, monitoraggio e valutazione dei Percorsi Terapeutici
Diagnostico Assistenziali (PTDA) per diverse patologie croniche, disturbi mentali,
demenze e patologie neurodegenerative vigilando sulla loro appropriatezza
psicologica e integrazione biopsicosociale, soprattutto per le situazioni che
richiedano un approfondimento anche psicoterapeutico;
- Sostengono l’azione e collaborano strettamente con i coordinatori del percorso di
cura e referenti clinico-assistenziali (case manager) sulle linee del PTDA, offrendo
consulenza e formazione sulle implicazioni psicologiche e psicosociali coinvolte
nella valutazione dei bisogni, nella pianificazione dell'intervento, nel
coordinamento dei servizi, nel supporto al paziente e alla famiglia entro relazioni
collaborative e trasparenti, e offrendo un supporto anche formativo sulle
competenze personali e professionali connesse al ruolo, agendo sulle competenze
relazionali, negoziali, di gestione dei conflitti, di risoluzione dei problemi e di
presa di decisioni, di gestione emozionale del funzionamento delle equipe e della
comprensione delle dinamiche organizzative che ne regolano il funzionamento
nelle culture locali del gruppo.
- partecipano e concorrono ai processi di documentazione, monitoraggio e
valutazione, anche sulla base di indicatori di processo e di esito condivisi e validati,
inclusi quelli relativi all'appropriatezza clinica e organizzativa degli interventi,
all'efficacia dei trattamenti e alla qualità della vita dei pazienti. Concorrono, nel
rispetto della riservatezza dei dati sensibili e delle normative nazionali ed europee
sulla protezione dei dati personali, alla pubblicizzazione e al confronto partecipato
dei risultati aggregati delle valutazioni, coinvolgendo anche le associazioni degli
utenti e dei familiari.
- effettuano inoltre, laddove necessario, interventi psicologici, psicoterapeutici e
neuropsicologici domiciliari rivolti ai pazienti e alle famiglie, con pazienti anziani
in condizioni di ridotta autosufficienza, situazioni di grave isolamento sociale
anche nel corso dello sviluppo, gravi situazioni di cronicità e patologie invalidanti,
condizioni di malattia in fase terminale.
- Il Servizio ha il compito di garantire la massima integrazione delle competenze
psicologiche all’interno degli ospedali e dei contesti di cura della azienda sanitaria, per
rispondere alle necessità psicologiche della popolazione di tutte le età (minori, adulti,
anziani) attraverso
interventi di diagnosi precoce
intervento precoci e supporto per quelle situazioni in cui vi è uno stato di disagio
psicologico o patologia all'esordio, con lo scopo di prevenirne lo sviluppo,
aggravamento e cronicizzazione.
- progetti di intervento diretti e indiretti, finalizzati al benessere psicologico rivolto
al singolo, ai gruppi della famiglia, alla comunità e alle organizzazioni lavorando
in costante integrazione multiprofessionale con le diverse figure implicate nei
percorsi di cura all’interno dell’Azienda e all’esterno (Comuni e gli Ambiti, le
Scuole di diversi generi e gradi, realtà pubbliche e del privato accreditato e Sociale,
Autorità Giudiziarie).
- progetti che si avvalgono della professionalità dello psicologo nel campo
dell’attività valutativa, diagnostica, terapeutica, riabilitativa e di sostegno,
- Il servizio opera in contesti e ambiti di intervento, tra loro interconnessi: Interventi nel
Polo Ospedaliero, Interventi nei Consultori familiari e nelle Case di Comunità,
Interventi nell’Assistenza Psicologica Integrata per le Condizioni di Malattia, Acuta e
Cronica, e nella cura delle persone con disordini comportamentali e della salute
Mentale;
- Nel Polo ospedaliero gli psicologi:
- prestano la loro attività in favore di tutte le Unità programmando e organizzando
le prestazioni di natura professionale psicologica anche mediante una sistematica
rilevazione ed analisi dei bisogni e delle domande di intervento psicologico;
- erogano prestazioni ad alta specializzazione in ambito neuropsicologico, nei
Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA), specificamente nelle fasi
diagnostico-valutative, nella valutazione e riabilitazione cognitiva, nelle demenze,
nei disturbi cognitivi post-Covid, negli esiti di trauma cranico, nei disturbi
dell’apprendimento, garantendo la presenza nelle equipe multidisciplinari nella
sanità territoriale e ospedaliera;
- collaborano, per quanto di competenza, alle attività a favore dei detenuti negli
Istituti penitenziari;
- contribuiscono, in sinergia con il Servizio Sanitario Aziendale, a percorsi ed
interventi per sostenere il benessere lavorativo dei dipendenti;
- promuovono attività a sostegno di promozione della salute, con particolare
riferimento ai minori e alle famiglie, in rete con enti e realtà del territorio;
- contribuiscono a percorsi di contrasto alla violenza con particolare riferimento a
quella di genere e nei confronti di minori in rete;
partecipano alle molteplici équipe presenti nella realtà ospedaliera;
partecipano a gruppi di miglioramento e percorsi formativi, per quanto di
competenza;
partecipano al Comitato per l’Ospedale e il Territorio Senza Dolore;
collaborano con il risk management, per quanto di competenza;
collaborano con la struttura Coordinamento Prelievo e Trapianti di Organo;
promuovono iniziative di supporto ai curanti ospedalieri.
- nei Consultori familiari, gli psicologi del Servizio ospedaliero e sanitario territoriale
promuovono il benessere della persona e della famiglia attraverso:
consulenza psicologica per problemi individuali, di coppia e familiari,
consulenza psicologica per l’infanzia e l’adolescenza,
sostegno al rapporto educativo genitori-figli,
adozioni nazionali e internazionali,
consulenza sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia,
sostegno sociale alla maternità,
interventi di formazione dei docenti delle scuole in ambito di educazione
all’affettività e alla sessualità,
- colloqui di orientamento e consulenza educativa finalizzati al sostegno e alla
crescita dei figli,
- interventi nel percorso nascita garantendo il supporto psicologico specialistico in
gravidanza e post–partum e il sostegno psicologico alla neo-genitorialità,
- Interventi psicologici per la promozione della salute della donna e della coppia.
- Gli psicologi del Servizio, compresi gli psicologi delle cure primarie di cui al
successivo articolo 19, agiscono nelle Case di Comunità in stretto raccordo con il PUA,
con i Pediatri di libera scelta e i Medici di Medicina Generale con l’obiettivo di
integrare l’accesso alle risorse e prestazioni sanitarie con le risorse e le prestazioni
psicologiche offerte dal SPT e con il supporto sociale e socioassistenziale offerto dal
territorio, includendo l’attenzione, insieme ai soggetti e alle loro famiglie, anche al
territorio in cui essi vivono, con la mappatura di tutti i soggetti coinvolti (scuole, enti
locali, luoghi e contesti formali e informali di aggregazione, organizzazioni
significative, reti di volontariato) entro i profili della comunità e con una approfondita
conoscenza delle dinamiche, dei processi, delle configurazioni valoriali in esso
presenti. Nelle Case di comunità effettuano inoltre prestazioni specialistiche
ambulatoriali, in libero accesso o su invio dei Medici di medicina generale, Pediatri di
libera scelta, Medici specialisti, con attività di consultazione, approfondimento
psicologico, valutazione neuropsicologica ed interventi psicologici per minori e adulti,
per il sostegno ad un posizionamento attivo rispetto alle cure con particolare
riferimento alla cronicità, e prestazioni di valutazione psicologica e/o neuropsicologica
dei soggetti minori e adulti con disabilità sensoriale, motoria, cognitiva, relazionale.
10.Interventi nell’Assistenza Psicologica Integrata per le Condizioni di Malattia, Acuta e
Cronica, nella cura delle persone con disordini comportamentali e della salute Mentale.
Il Servizio costituisce un sistema integrato di assistenza psicologica per migliorare dal
punto di vista psicologico la qualità di vita delle persone affette da condizioni di
malattia, acuta e cronica, e da disordini comportamentali e di salute mentale, attraverso
interventi di prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione, garantendo continuità
di cura e un approccio basato sull'evidenza. Si mira a rendere strutturale e organica la
presenza dello psicologo nelle equipe multidisciplinari, superando interventi episodici
e frammentari. Gli interventi psicologici, in questo contesto, contribuiscono a
realizzare nei percorsi di cura per le condizioni psicologiche e sono volti ad assicurare
e garantire:
- La centralità della persona nei percorsi di cura, considerando la sua unicità e
globalità, includendo aspetti biologici, psicologici, sociali, relazionali ed
esistenziali;
- L’integrazione degli interventi sanitari, psicosociali ed educativi, evitando
unilateralità e sbilanciamenti, promuovendo e vigilando sulla corretta integrazione
biopsicosociale delle cure;
- La personalizzazione dei piani di cura, tenendo conto della storia di vita, dei
bisogni specifici, delle risorse e delle preferenze del paziente;
- Il rafforzamento delle capacità decisionali, la partecipazione attiva, il
coinvolgimento consapevole e l’autogestione del paziente nel percorso di cura,
contribuendo a garantire le condizioni psicologiche, organizzative e relazionali per
un consenso realmente informato e per la partecipazione del paziente ai processi
di cura;
- La continuità Assistenziale attraverso i diversi livelli assistenziali, dal territorio
all'ospedale e ai servizi e viceversa;
- L’attivazione e la “manutenzione” delle reti di supporto sociale e il loro
coinvolgimento nei processi di cura e inclusione sociale;
L’accessibilità, le pari opportunità e la non discriminazione nei percorsi di cura;
L’appropriatezza degli interventi in base alle specifiche esigenze del paziente e nel
setting più idoneo;
- Il rigoroso rispetto della libertà, dei diritti umani e sociali e della dignità della
persona.
Nei contesti e processi di cura gli psicologi svolgono in particolare le seguenti funzioni:
Valutazione psicologica, psicodiagnostica e neuropsicologica;
Interventi di prevenzione primaria e secondaria sui fattori di rischio e promozione
dei fattori psicosociali di protezione;
- Interventi di primo livello, di counseling, psicoeducazione e supporto psicologico
per la gestione dello stress, dei problemi relazionali e per promuovere l'alleanza
terapeutica;
- Interventi di secondo livello, di psicoterapia e promozione del benessere
psicologico individuale, di coppia, familiare e di gruppo, per la cura di disturbi
psicopatologici e nelle crisi emotive e disturbi dell'adattamento;
- Interventi di riabilitazione: psico-sociali, abilitativi e riabilitativi, a livello
individuale, interpersonale, sociale e di comunità, volti a favorire l'inclusione
sociale e lavorativa, il recupero delle capacità funzionali, la rimozione dello stigma
e delle barriere, e fisiche, psicologiche, culturali e ambientali e sociali;
- Consulenza e supervisione psicologica alla equipe curante e ai suoi membri, ad
altri operatori e istituzioni, volta sia a favorire la comunicazione e la
collaborazione nelle equipe e con i pazienti e i famigliari, sia a sostenere le
competenze non tecniche degli operatori, prevenendo e supportando situazioni di
esaurimento emotivo (burnout) e stress lavoro correlato;
- Supporto psicologico ai caregiver e ai familiari, riconoscendone il ruolo
fondamentale nel processo di cura, offrendo interventi di accompagnamento,
consulenza e sostegno psicologico, volti a ridurre l’impatto e il carico (burden)
legato alle patologie, al trattamento e aell’impegno nella cura, soprattutto in
situazioni di elevata gravità e complessità;
- Interventi di prossimità, per garantire l'assistenza anche a persone con difficoltà di
accesso ai servizi, attraverso interventi domiciliari e nei contesti di vita;
Interventi di gestione delle crisi e del rischio suicidario;
Interventi psicologici per la qualità della vita, l'adattamento alla malattia e il
benessere psicologico;
- Integrazione con interventi psicosociali, riabilitativi e complementari di supporto
sociale, reinserimento lavorativo, psicoeducazione, arteterapia e interventi
espressivi e creativi destinati a persone, gruppi e comunità;
- Interventi mirati a gestire la transizione ecologica e culturale dall'età pediatrica,
all'età adulta e anziana, garantendo continuità assistenziale.
11.Gli psicologi del Servizio ospedaliero e sanitario territoriale sono impegnati per la
promozione della salute in ospedale e nei contesti di cura, attraverso programmi e
azioni coerenti col Piano Nazionale della Prevenzione e con le consolidate evidenze
scientifiche, miranti a rendere l'ospedale non solo un luogo di cura, ma anche un
ambiente che promuove la salute e il benessere di tutta la comunità, e a identificare e
superare le barriere psicologiche che ostacolano l'adozione di comportamenti salutari,
offrendo un supporto personalizzato e centrato sulla persona. Tali azioni includono:
- interventi diretti con i pazienti e i familiari, condivisi e costruiti con la Direzione
aziendale e i responsabili dei reparti e dei servizi ospedalieri e con azioni
consulenziali destinate a tutti gli operatori sanitari medici e delle professioni
sanitarie;
- interventi psicologici per la gestione dello stress lavoro-correlato, offrendo
interventi di valutazione del rischio psicosociale e di prevenzione mirati, sia per i
lavoratori ospedalieri, sia per i pazienti ed i loro familiari;
- programmi per l’alfabetizzazione sanitaria (health literacy) e per il rafforzamento
delle capacità decisionali e l’autonomia consapevole dei pazienti, sviluppando la
consapevolezza di sé, la capacità di prendere decisioni responsabili e di
autogestirsi;
- collaborazioni volte a adottare in ospedale un approccio che consideri le diverse
fasi della vita (life course) e le esigenze psicologiche specifiche di ogni paziente;
- indicazioni e orientamenti per tener conto delle implicazioni psicologiche e
psicosociali delle differenze di genere nel trattamento sanitario e nella promozione
della salute;
- indicazioni e orientamenti per rinforzare percorsi di promozione della salute anche
dopo la dimissione ospedaliera, favorendo il raccordo con medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta;
- assistenza ai reparti e ai servizi nella creazione e nella gestione di gruppi di
supporto per pazienti con problematiche simili, favorendo lo scambio di esperienze
e la creazione di una rete di supporto sociale;
- collaborazione con i servizi sociali e i servizi di prevenzione ed epidemiologia per
costruire il profilo di salute della comunità per identificare le priorità e le azioni da
intraprendere, confrontando l'offerta dei servizi con i bisogni della popolazione.
12.Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo
all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo almeno ulteriori 5000
psicologi, fino ad assicurare uno standard per il servizio di almeno di una unità ogni
5000 abitanti.
13.Le strutture ospedaliere private accreditate, nell’ambito dell’erogazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA), sono tenute ad assicurare la presenza e l’operatività di
funzioni psicologiche integrate nei percorsi di cura, in misura equiparabile a quanto
previsto per le corrispondenti strutture ospedaliere pubbliche. Tali funzioni
comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Valutazione psicologica, finalizzata alla comprensione dei vissuti soggettivi,
all’accertamento diagnostico e all’inquadramento delle condizioni psicologiche
associate alla malattia, all’ospedalizzazione e ai trattamenti;
b) Supporto psicologico individuale e familiare, in tutte le fasi del percorso di cura,
inclusi contesti di dolore cronico, disabilità, cronicità, terapie invasive, cure palliative
e fine vita;
c) Psicoterapia, ove indicata, in forma individuale, di coppia, familiare o di gruppo,
integrata nei Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA);
d) Interventi psicoeducativi, volti a promuovere consapevolezza, partecipazione attiva,
gestione della malattia e aderenza ai trattamenti;
e) Contributo alla gestione del rischio clinico e all’umanizzazione delle cure, con
azioni di prevenzione, comunicazione e relazione terapeutica;
f) Supporto psicologico al personale sanitario, finalizzato alla prevenzione
dell’esaurimento emotivo (burnout), alla gestione dello stress lavoro-correlato e al
benessere organizzativo.
Le Regioni e le Province Autonome, nell’ambito dei processi di accreditamento e della
contrattualizzazione con le strutture sanitarie private, definiscono i requisiti minimi
organizzativi e di personale psicologico necessari a garantire l’effettiva erogazione
delle suddette funzioni, in relazione alla tipologia, alla complessità e al volume delle
prestazioni erogate.
L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e gli organismi
regionali competenti assicurano il monitoraggio dell’attuazione di tali funzioni
mediante strumenti di valutazione basati su indicatori di processo, di qualità e di esito,
anche ai fini della conferma o della revisione dell’accreditamento.
Ulteriori specificazioni e aggiornamenti applicativi del presente comma possono
essere definiti con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni e Province Autonome.
CAPO III
Istituzione dei Servizi Psicologici Territoriali di psicologia scolastica e universitaria
e per la salute psicologica nell’infanzia e nell’adolescenza
Art. 10
(Istituzione del servizio di supporto e assistenza per il benessere psicologico negli
istituti scolastici, nella formazione professionale e nelle Università)
- In attuazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e tenuto
conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, nonché in coerenza con:
- i programmi regionali di assistenza sociosanitaria per le persone affette da disturbi
mentali e disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022,
n. 15;
- l'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 relativo al supporto
psicologico nelle istituzioni scolastiche;
- l'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istitutivo del Fondo
per il sostegno psicologico degli studenti;
- il protocollo d'intesa del 19 marzo 2024 tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito
e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
è istituito il Servizio di supporto e assistenza per il benessere psicologico negli istituti
scolastici, nella formazione professionale e nelle Università (SPSU), finalizzato a
sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto,
prevenire fenomeni di disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica e
universitaria, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
- Il Servizio di cui al comma 1 è erogato per la scuola da una equipe multidisciplinare
distrettuale e per l’Università da una equipe multidisciplinare d’Ateneo. Le equipe
sono formate da professionisti dotati di competenze e di professionalità psicologiche,
psicopedagogiche e socioassistenziali e agisce in stretta collaborazione e
coordinamento con i servizi sanitari, sociosanitari, sociali, educativi e del terzo settore
del territorio. Le equipe multidisciplinari distrettuali sono composte da almeno di uno
psicologo per ogni istituto scolastico e almeno uno psicopedagogista e un assistente
sociale per ogni distretto scolastico. Possono essere inoltre previsti, a livello
distrettuale, altre figure professionali di supporto organizzativo, socioculturale ed
etnografico, di mediazione linguistica e culturale. Le equipe multidisciplinari di
Ateneo sono composte da almeno uno psicologo per ogni Dipartimento Universitario
e da almeno uno psicopedagogista e un assistente sociale per ogni Ateneo e possono
essere inoltre previsti altre figure professionali di supporto organizzativo,
socioculturale ed etnografico, di mediazione linguistica e culturale.
- Il SPSU opera in coordinamento con la Rete Psicologica Nazionale e con i servizi sanitari,
sociosanitari e sociali del territorio. La gestione locale del servizio è affidata agli Uffici
Scolastici Regionali, agli Atenei e ai Dipartimenti del Servizio Psicologico Territoriale
(SPT), che assicurano l’integrazione con gli altri servizi presenti nel territorio.
- Gli Uffici Scolastici Regionali, gli Atenei e i Dipartimenti del SPT gestiscono la
pianificazione e il reclutamento delle risorse necessarie, avvalendosi, se necessario e ove
possibile, di convenzioni con i servizi territoriali competenti. I dirigenti scolastici, i
direttori dei Centri di formazione professionale e i Rettori degli Atenei sono i referenti
locali delle equipe multidisciplinari e ne curano l’organizzazione e il coordinamento
funzionale, d'intesa con i Dipartimenti del Servizio Psicologico Territoriale (SPT).
- La figura dello psicologo scolastico e universitario è istituzionalizzata e il suo profilo
professionale prevede un percorso di specializzazione accademica, come indicato dai
successivi articoli 21 e seguenti della presente Legge, stabilito d'intesa col Ministero
dell'Istruzione e del Merito, dell’Università e della Ricerca, e con il Ministero della
Salute. Sono definiti i titoli di accesso, le competenze specifiche e le modalità di
reclutamento tramite decreti ministeriali.
- I servizi psicologici e socioassistenziali adeguatamente potenziati in previsione dei
compiti previsti dal presente articolo, in ogni caso assicurano, nelle forme concordate e
facilitate entro la Rete territoriale e in armonia con i Piani Territoriali Triennali di cui al
precedente articolo 3, la propria presenza presso le istituzioni scolastiche e Universitarie
per l’esercizio delle proprie funzioni e compiti istituzionali. Le equipe multidisciplinari
integrate accedono inoltre alla consulenza e alla collaborazione con i Dipartimenti e i
Servizi sanitari e sociosanitari di primo e di secondo livello per la presa in carico di
situazioni individuali di particolare complessità.
- Ciascuna equipe multiprofessionale, nel proprio ambito di competenza:
- assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale agli studenti che
ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 14,
garantendo al contempo attività di promozione della salute e dello sviluppo
personale e sociale, di prevenzione del disagio e di rimozione dei fattori di
diseguaglianza e discriminazione ad esso correlati;
- opera in maniera integrata con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali
territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari o di contesto che possono
recare disagio allo studente;
- accede a tutte le informazioni sugli studenti in possesso dell'istituzione scolastica
e universitaria, nel pieno rispetto della disciplina e delle procedure in materia di
protezione dei dati personali e col consenso di ciascun soggetto interessato.
- L'attività delle equipe multidisciplinare comprende le seguenti aree di intervento:
a) Area di ascolto, consulenza e supporto a tutte le componenti scolastiche
a1) individuazione precoce e presa in carico delle situazioni di disagio personale o
di gruppo, anche connesse con le dinamiche educative e i problemi di
apprendimento, e legate in particolare ai disturbi del comportamento alimentare,
alla percezione della identità di genere, alla disforia di genere, alle dipendenze, al
ritiro sociale, alla disabilità, allo stress, all’ansia scolastica e universitario, ai disturbi
dell’umore, a problemi psicologici connessi a malattie croniche, alla marginalità
sociale nonché alle situazioni di abuso, maltrattamento, violenza assistita e a
situazioni di bullismo e cyberbullismo;
a2) realizzazione di pratiche di sostegno psicologico, psicoterapia e promozione del
benessere psicologico a livello individuale e di gruppo, con il consenso dei genitori
per gli alunni di età inferiore ai 16 anni, in spazi attrezzati e riservati messi a
disposizione della scuola, in collaborazione con i Consultori Familiari, i Servizi di
Psicologia del territorio (SPT), con la possibilità di consultazione e proposta di invio
a servizi psicologici e a servizi sanitari (neuropsichiatria) di secondo livello.
a3) Consulenza e sostegno psicologico a progetti individualizzati di apprendimento-
insegnamento per tutti gli alunni e con particolare attenzione alle situazioni disagio
psicologico e sociale, emarginazione e marginalità sociale, di povertà educativa,
disabilità, ritiro sociale, disturbi specifici di apprendimento e dell’attenzione, rischio
di dispersione scolastica
a4) Interventi di promozione del benessere psicologico e supporto alle competenze
di sviluppo personale e sociale (life skills), al pensiero creativo e critico, alle
competenze cognitive, emotive e relazionali, alla comunicazione e all’espressività,
anche con interventi di arteterapia, che possano essere rivolte a tutti gli studenti e
integrate con l’attività didattica e il progetto educativo delle scuole e delle
università;
a5) Collaborazione con i servizi sanitari e sociali per assicurare la continuità, il
supporto psicologico e la continuità dei processi educativi e di apprendimento anche
durante occasioni di ricovero prolungato degli alunni in ospedale per gravi
patologie, per la realizzazione di dimissioni protette di bambini e adolescenti e per
il loro inserimento scolastico, coinvolgendo in questi impegni gli insegnanti e le
classi, nel rispetto della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti nel percorso di cura;
a6) supporto e formazione continua rivolta al personale docente e non docente,
concernenti le problematiche specifiche dell'età evolutiva, le eventuali difficoltà
relazionali esistenti all'interno del gruppo classe e nel rapporto docente-discente e
per una migliore gestione delle situazioni di disagio.
a7) interazione con le altre figure professionali e i servizi sanitari, sociosanitari e
sociali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola, compresi il SPT e i suoi
servizi territoriali per la disabilità, per il lavoro e l’organizzazione, le cure primarie,
l’emergenza e lo sport.
b) area del supporto all’autonomia scolastica, al PTOF e all’autonomia universitaria in
tema di promozione del benessere psicologico nell’istituzione educativa
b1) consulenza al dirigente scolastico e agli organi collegiali per la promozione del
benessere organizzativo nella scuola e per la predisposizione di un ambiente di
apprendimento responsabilizzante e motivante, aperto al dialogo sociale e
intergenerazionale;
b2) consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche per la programmazione e
realizzazione di azioni, progetti e iniziative di tutela e promozione del benessere e
dello sviluppo personale e sociale degli studenti, del personale scolastico e delle
famiglie, per la prevenzione della dispersione, dell’abbandono e del dropout
scolastico e universitario, per l’inclusione degli alunni e studenti con disabilita nella
scuola, nell’Università e nel territorio, per la valorizzazione di forme di
apprendimento-servizio solidale per il benessere psicologico e sociale nella
comunità, per la rimozione delle diseguaglianze, nella scuola, nella formazione
professionale, nell’Università e nella comunità, e per assicurare il rispetto e la
promozione delle condizioni di parità di trattamento, inclusione e non
discriminazione per problematiche legate a razzismo, discriminazione verso le
persone con disabilità, razzismo, e sessismo.
b3) Consulenza e supporto ai docenti, al personale non docente, agli organi
collegiali, alla dirigenza scolastica e universitaria e agli studenti per la realizzazione
condivisa di progetti di promozione delle competenze per la vita (life skills) e
educazione tra pari, volti alla promozione dello sviluppo personale e sociale e alla
valorizzazione delle risorse di promozione di salute anche nella didattica e nelle
relazioni scolastiche;
b4) supporto alla scuola, alla formazione professionale e all’Università per la
realizzazione di progetti di educazione alla salute per il benessere psicologico, alla
sensibilità, all'emotività, all’affettività e alla sessualità, rivolti agli studenti, agli
insegnanti, alle famiglie;
b5) realizzazione di progetti specifici, condivisi con la scuola, la formazione
professionale e con l’Università, destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti,
con finalità informativa, dialogica e educativa, anche al fine del superamento delle
forme di discriminazione, stigmatizzazione e esclusione nei confronti delle persone
affette da disagio o disturbo mentale;
- In casi di particolare complessità, come gravi condizioni di marginalità o abuso, il
servizio può attivare interventi territoriali e domiciliari in coordinamento con i servizi
del Dipartimento di promozione del benessere psicologico delle Aziende Sanitarie
Locali.
10.Sono previsti spazi attrezzati e riservati all'interno delle scuole e delle università per
garantire la riservatezza degli interventi psicologici che, alternativamente, potranno
essere erogati tramite strumenti di telemedicina e telepsicologia.
11.Gli studenti fuori sede possono accedere ai servizi di supporto anche nella regione di
residenza, in collaborazione con i servizi sociosanitari locali, per assicurare continuità
nell'assistenza, ovvero usufruire dell'erogazione delle prestazioni psicologiche tramite
strumenti di telemedicina e telepsicologia.
12.Le risorse finanziarie per il SPSU sono assegnate in quota parte: - dal bilancio del
Ministero dell'Istruzione e del Merito e ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali in
base alla popolazione scolastica e ai tassi di disagio rilevati; dal bilancio del Ministero
dell'Università e Ricerca, che provvederà a distribuirlo agli Atenei, sentita la
Conferenza dei Rettori, in base alla popolazione universitaria e ai tassi di disagio
rilevati.
13.I Ministeri dell'Istruzione e del Merito e dell'Università e della Ricerca, in
collaborazione con le Regioni e con il Consiglio della Rete Psicologica Nazionale per
il benessere psicologico, provvedono alla programmazione e al monitoraggio delle
attività del SPSU, garantendo una copertura capillare e l'adeguatezza dei servizi offerti.
14.Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione e
del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della
Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano, sentiti il Consiglio superiore della pubblica
istruzione, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, la Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane (CRUI) e il Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari, adotteranno un decreto per definire:
o I criteri e le modalità di attuazione del SPSU.
o Le specifiche competenze professionali e i requisiti di accesso per le figure
coinvolte.
o Le modalità di reclutamento e l'inquadramento contrattuale del personale.
Saranno contestualmente aggiornati protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione
e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca con il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi per garantire un raccordo efficace tra scuola, università e
servizi psicologici territoriali.
15.Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo
all’approvazione della presente legge vengono assunti in servizio 8000 psicologi, 500
Assistenti sociali e 500 pedagogisti.
Art. 11
(Istituzione del Centro per il bambino e famiglia CBF e dei Nuclei psicologici per la
tutela dei minori NPTM)
- Sono Istituiti, di norma a livello provinciale, servizi interaziendali delle Aziende
Sanitarie Locali, denominati “Centro per il Bambino e la Famiglia (CBF), aventi il
compito di offrire servizi specialistici per le famiglie in difficoltà.
- Nel centro operano psicologi, psicoterapeuti e mediatori con formazione professionale
specifica, in grado di garantire interventi qualificati per le famiglie in crisi.
- Il CBF collabora, interagisce e offre consulenza specifica a tutti i servizi e gli enti che
intervengono in casi di violenza, conflittualità o crisi familiari: tribunali (ordinario e
minorile), Forze dell’Ordine, servizi territoriali per la Tutela dei Minori, Consultori
Familiari, Case di Comunità Servizi di Cure primarie, servizi specialistici
(Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Servizi Dipendenze, Centri Psico-Sociali),
scuole di ogni ordine e grado, i Servizi di psicologia scolastica di cui al precedente art.
10, le associazioni di volontariato e del Terzo Settore.
- Il Centro interviene direttamente in situazioni di violenza e abusi sui minori, a
situazioni relazionali di alta conflittualità, di maltrattamento grave e in tutte le
circostanze che rappresentano un serio rischio per la salute dei figli minorenni e pone
attenzione agli interventi di sostegno delle funzioni dei genitori nelle diverse fasi di
vita della famiglia, con l’obiettivo di migliorarne le competenze e aiutarli a superare i
momenti di difficoltà.
- Il CBF offre i seguenti servizi attivabili anche direttamente dai cittadini o su richiesta
e segnalazione dei servizi e degli Enti indicati nel precedente comma 3:
Servizi per adulti, genitori e famiglie,
- Colloqui psicologici clinici per i genitori dei bambini che hanno subito
esperienze traumatiche connesse alle violenze subite o agite;
- Terapia multifamiliare per le famiglie in gravi difficoltà di tipo relazionale-
educativo che hanno determinato varie forme di maltrattamento: lavoro in
gruppi di coppie o di famiglie per creare occasioni, guidate da terapeuti, per
l’individuazione attiva delle soluzioni, anche tramite il confronto con risposte
già sperimentate da altre famiglie che hanno vissuto problematiche simili;
- Psicoterapia individuale per superare momenti di crisi dovuti a eventi traumatici
connessi ad agiti violenti o conflittuali nella propria vita o in famiglia;
- Interventi di riorganizzazione cognitiva per disturbi post traumatici da stress
conseguenti a violenze subite;
- Mediazione familiare per genitori separati o in separazione con forti
conflittualità, per aiutarli a gestire i figli minori e a confrontarsi sulle loro
esigenze;
Interventi a sostegno della genitorialità in situazione di abuso o maltrattamento;
Family Group Conference: intervento in cui la famiglia viene chiamata in prima
persona a definire un “progetto di tutela” in risposta alle preoccupazioni dei
Servizi Sociali in merito a situazioni di rischio del minore;
- Interventi di Resistenza Non Violenta (NVR): tecnica basata sui principi della
non violenza, indicata nella gestione di ragazzi in conflitto con i propri genitori;
- Trattamento di persone con problemi di gestione della propria aggressività.
Servizi per bambini e ragazzi:
- Valutazione psicologica del bambino vittima di gravi traumi derivati dalle
violenze subite, per predisporre i più opportuni interventi di cura e di tutela;
- Psicoterapia individuale, per rielaborare gli eventi traumatici violenti subiti e
poterli superare;
- Consulenza psicologica per adolescenti e ragazzi (fino ai 25 anni) in situazioni
di abuso o maltrattamento.
- Il CBF offre i seguenti Servizi per operatori sociali, sanitari, educativi, del diritto:
Servizi di consulenza professionale specialistica;
Interventi di psicologia giuridica (audizioni protette e incidenti probatori) in
supporto alle minori vittime di violenze ed abusi;
- Iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi della violenza e della
conflittualità.
- Sono istituiti nelle Aziende Sanitarie i Nuclei psicologici per la tutela dei Minori
(NPTM) che hanno sede e agiscono presso i Consultori e/o le Case di Comunità. Gli
Psicologi dei Nuclei Tutela Minori effettuano i seguenti interventi, in collaborazione
con i servizi sociali dei Comuni, nei confronti dei minori interessati da provvedimenti
della Magistratura o a rischio e in situazioni di disagio, trascuratezza, maltrattamento
e abuso:
- indagini per i minori in situazione di rischio, maltrattamento fisico e psicologico,
grave trascuratezza, abbandono e abuso sessuale;
indagini per i minori con condotta irregolare o soggetti a procedura penale;
valutazione psicodiagnostica;
valutazione delle capacità genitoriali;
interventi di sostegno psicologico;
indagini per l'affidamento dei minori in caso di separazione conflittuale dei genitori;
prestazioni e interventi per le adozioni nazionali e internazionali con:
informazioni alle coppie e/o famiglie che desiderano adottare,
informazioni sui requisiti e l’iter da seguire nel procedimento di adozione,
indagini psico-sociali di idoneità, su richiesta del Tribunale per i Minorenni, per
le coppie che hanno inoltrato domanda di adozione nazionale ed internazionale,
- interventi di sostegno psico-sociale individuali e di gruppo alle famiglie nell’anno
di affidamento preadottivo.
- Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo
all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 1500 psicologi.
Art. 12
(Istituzione dei Centri territoriali di ascolto e intervento psicologico per i ragazzi e i
giovani adulti)
- Vengono istituiti presso ogni Casa di Comunità i Centri territoriali di Ascolto,
Consulenza e Intervento Psicologico e Sociale per ragazzi e Giovani adulti (di seguito
"Centri PRG").
- I Centri PRG hanno come finalità: offrire supporto psicologico, sociale e educativo ai
giovani al di fuori del contesto scolastico; fornire consulenza ai familiari e agli adulti
con responsabilità educative; promuovere lo sviluppo personale e sociale dei giovani
attraverso la co-progettazione di interventi educativi e sociali; promuovere progetti e
interventi per la consapevolezza e la responsabilità in ambito affettivo-sessuale.
- Ogni Centro PRG è gestito da una equipe multidisciplinare composta almeno da: un
responsabile psicologo, appartenente al Dipartimento per il Benessere Psicologico
dell’Azienda Sanitaria Locale, e da un assistente sociale e un educatore dei Servizi
sociali di ciascun ATS.
- L’equipe opera sia all'interno del Centro sia nei contesti di aggregazione giovanile,
spontanei e organizzati, nonché tramite strumenti di telepsicologia e telemedicina.
- I Centri si occupano delle seguenti aree di intervento:
a. prevenzione e presa in carico precoce, di situazioni di disagio psicosociale, inclusi
problemi legati ai disturbi del comportamento alimentare; alla percezione e disforia di
genere; alle dipendenze; al ritiro sociale; alla disabilità; alla gestione di malattie
croniche; alla marginalità sociale; all’abuso, maltrattamento, violenza assistita,
bullismo e cyberbullismo.
b. ascolto, sostegno psicologico individuale e di gruppo, con il consenso dei genitori
per i minori di 16 anni, con eventuale coinvolgimento dei servizi specialistici dei
consultori, dei servizi sociosanitari, dei servizi di neuropsichiatria e salute mentale per
la presa in cura e la gestione integrata di situazioni critiche;
c. promozione di competenze cognitive, emotive e sociali (life skills) attraverso
laboratori, attività educative, espressive, creative e arteterapia, a sostegno delle
competenze cognitive, emotive, relazionali;
d. ogni centro PRG presterà particolare attenzione alle nuove tecnologie comunicative
e multimediali e alle strategie di intervento che ne prevedano l’impiego critico,
secondo criteri di appropriatezza e modalità basate su evidenze scientifiche.
- I Centri PRG agiscono mediante: punti di ascolto e percorsi formativi per ragazzi,
genitori e figure educative; interventi integrati con scuole, consultori familiari e servizi
territoriali; laboratori co-progettati con educatori e operatori del territorio, mirati
all’inclusione sociale; all’orientamento e formazione; al sostegno a giovani con
fragilità.
Gli interventi seguono un approccio partecipativo, coinvolgendo scuole, famiglie, centri
culturali, ricreativi e sportivi e il terzo settore.
- I Centri PRG operano in coordinamento con i servizi sociali e sociosanitari, con i
servizi educativi e culturali, con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore.
- Le equipe promuovono reti di supporto e interventi tempestivi, valorizzando le risorse
locali e le capacità resilienti della comunità.
- Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo
all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 1500 psicologi.
CAPO IV
Istituzione dei Servizi Psicologici nel polo territoriale
Art. 13
(Istituzione del Servizio di Psicologia per le Persone con Disabilità SPPD)
- Il Servizio di psicologia per le persone con disabilità (SPPD) costituisce il punto di
riferimento per l’accompagnamento psicologico alla vita indipendente e al benessere
psicologico per le persone con disabilità ed è orientato a sostenerle in accordo con la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata
dall’Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18 e sottoscritta il 30 marzo 2009, promuovendo
dal punto di vista della psicologia individuale, sociale e collettiva il rispetto per la
dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie
scelte, e l’indipendenza delle persone; la non discriminazione; la piena ed effettiva
partecipazione e inclusione nella società; il rispetto per la differenza e l’accettazione
delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; la
parità di opportunità; l’accessibilità; la parità tra uomini e donne; il rispetto dello
sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con
disabilità a preservare la propria identità.
- Gli psicologi assegnati al servizio mantengono una stretta collaborazione con gli
psicologi afferenti agli altri servizi in cui è articolato il SPT, e particolarmente con lo
psicologo scolastico, lo psicologo del lavoro, dello sport, del carcere, lo psicologo delle
cure primarie e gli psicologi nelle Case di Comunità. Il Dipartimento per il benessere
psicologico definisce le modalità di collaborazione e interazione professionale entro il
SPT sui temi e negli interventi a favore delle persone con disabilità.
- Il SPPD fornisce consulenza alle persone con disabilità e alle loro associazioni per
l’esercizio dei diritti psicologici al benessere, all’inclusione e alla vita indipendente
- Il SPPD, anche in collaborazione con lo psicologo scolastico, delle cure primarie e
delle Case di comunità e dei Servizi sociali, fornisce consulenza ai servizi scolastici
sociali e sanitari destinati alle persone con disabilità per la salute e il benessere
psicologico, l’inclusione sociale, lo sviluppo personale e sociale, l’autonomia, le
competenze per la vita (life skills) e le capacità e potenzialità delle persone con
disabilità nelle età della vita, dalla prima infanzia, nell’età adulta e nella prospettiva
della longevità.
- Il SPPD collabora direttamente con i servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e
adolescenza, con i servizi sociosanitari per le persone adulte e anziane con disabilità,
con le istituzioni educative e con i Servizi sociali di sostegno all’autonomia, mediante
attività e interventi di diagnosi e certificazione psicologica della condizione di
disabilità secondo criteri biopsicosociali in linea non solo con la classificazione delle
patologie e dell’impairment (ICD), ma anche con la diagnosi dei processi e dei fattori
ambientali, interpersonali, sociali, culturali (ICF) che compongono il panorama della
condizione di disabilità, collaborando anche agli adempimenti relativi alla legge
104/92 e ai sostegni scolastici.
- Il SPPD assicura la collaborazione alla definizione dei processi e degli interventi di
riabilitazione, promozione e rinforzo di competenze e abilità cognitive, emotive,
relazionali destinate a sostenere i processi di sviluppo e le capacità e potenzialità delle
persone con disabilità nel rispetto dell’identità e della libertà di ciascuno nella
costruzione e nel mantenimento della vita indipendente e, contestualmente, per la piena
abilitazione dei contesti familiari, interpersonali, dell’istruzione, della formazione e
della cultura, del lavoro, del tempo libero, del turismo e dello sport per l’inclusione, la
non discriminazione e la promozione umana e sociale delle persone con disabilità.
- Il SPPD garantisce consulenza a insegnanti di sostegno e assistenti educativi che
agiscono nelle scuole di ogni ordine e grado, ai consigli di classe, agli operatori dei
Servizi di Formazione all’Autonomia, ai Centri Socio Educativi, ai Centri Diurni
Disabili; tale consulenza riguarda in primo luogo il supporto alla programmazione
scolastica, alle relazioni scuola-famiglia, alla relazione educativa con la comunità
progetti educativi per le persone con disabilità per il benessere psicologico, la
promozione di competenze cognitive, emotive e sociali (life skills), l’attenzione alla
pluralità dei linguaggi e ai codici espressivi e creativi (arteterapia), l’inclusione e il
progetto di vita, e viene realizzata in accordo con le istituzioni scolastiche e con gli
enti territoriali titolari dei servizi educativi per la disabilità.
- Il SPPD interviene, a livello individuale o di gruppo, per la consulenza e il sostegno
psicologico e l’advocacy per le persone con disabilità e le loro famiglie.
- Il SPPD garantisce consulenza agli operatori dei servizi ospedalieri e dei servizi
sanitari di diagnosi e cura sugli aspetti emotivi, comunicativi e relazionali negli
interventi sanitari, per la salute e il benessere affettivo e sessuale delle persone con
disabilità al fine di tutelare il diritto all’emotività, all’affettività, alla corporeità, alla
sessualità e al benessere biopsicosociale della persona con disabilità.
10.Il SPPD fornisce consulenza e collaborazione con gli Enti Locali e i Servizi sociali, le
istituzioni scolastiche e educative, le Aziende Sanitarie, le forze sociali, le istanze
organizzate della società civile, con le famiglie e con il volontariato per progetti di
comunità destinati alla costruzione condivisa di una società inclusiva e accessibile per le
persone con disabilità, secondo i principi della citata Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità.
11.Il SPPD promuove e collabora all’assistenza alle persone con disabilità, di cui al
successivo articolo 14, per la salute e il benessere affettivo e sessuale, al fine di tutelare
il diritto all’emotività, all’affettività, alla corporeità, alla sessualità e al benessere
biopsicosociale della persona con disabilità
12.Al servizio di Psicologia per le persone con disabilità afferiscono gli psicologi delle
Aziende Sanitarie Locali in precedenza assegnati ai servizi di Neuropsichiatria per
l’infanzia e l’adolescenza ed è comunque previsto un organico non inferiore a tre
psicologi per ogni ambito territoriale sociale.
13.Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo
all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 1600 psicologi.
Art. 14
(Assistenza all’emotività, all’affettività e alla sessualità per persone con disabilità)
- Al fine di tutelare il diritto all’emotività, all’affettività, alla corporeità, alla sessualità
e il benessere psico-fisico della persona con disabilità con ridotta autosufficienza a
livello di mobilità e motilità ovvero consapevolezza, istituisce la figura professionale
dell’operatore all’emotività, all’affettività, e alla sessualità per la persona con disabilità
di seguito denominato «operatore all’emotività, all’affettività e alla sessualità
(O.E.A.S.).
- Si definisce “assistito”: la persona maggiorenne con disabilità che beneficia
dell’intervento, che a causa di una disabilità di natura fisica o psichica, incontra
comprovata difficoltà ad attivare funzionalmente comportamenti sessuali, tra cui
autoerotismo o comunque a sviluppare compiutamente la propria sfera sessuale-
relazionale.
- Si definisce “Operatore all’emotività, all’affettività e alla sessualità per persone con
disabilità (O.E.A.S.)”: persona maggiorenne che abbia concluso il corso di studi
obbligatori, il percorso formativo per la realizzazione ed il sostegno all’assistenza
sessuale e risulta iscritta al registro regionale per O.E.A.S.
- Si definisce “Caregiver”: altro operatore, diverso dall’O.E.A.S., che assiste la persona
con disabilità.
- Si definisce “Committente”: la persona, legata da rapporto di parentela con l’assistito
o comunque suo tutore, curatore o amministratore di sostegno, che prende contatto con
l’O.E.A.S.;
Si definisce “Incontro”: la singola sessione dell’O.E.A.S. con l’assistito.
Si definisce “Indipendenza dell’O.E.A.S.”: la situazione di autosufficienza economica
indipendenti dallo svolgimento della professione di O.E.A.S. e le condizioni personali
rappresentate al momento della candidatura per l’ammissione al corso O.E.A.S.
finalizzate a effettuare la valutazione di maturità affettiva necessaria per svolgere la
professione di O.E.A.S.
- Si definisce “Intervento”: l’insieme degli incontri con l’assistito che compongono il
percorso educativo svolto dell’O.E.A.S. a beneficio dell’assistito e che devono avere
un numero finito di sedute per non alimentare una dipendenza affettiva.
- Si definisce “Richiesta di intervento”: il formulario predisposto nel Protocollo di
intervento dell’O.E.A.S. per l’assistito e per il committente.
10.Si definisce “Tutor”: esperto psico-sessuologo iscritto a un elenco di professionisti
formati e selezionati per la realizzazione ed il sostegno di iniziative per l’assistenza
sessuale e iscritto negli appositi registri regionali.
11.L'attività di O.E.A.S., che è caratterizzata da piena autonomia della persona che la
esercita, può essere svolta come libera professione e/o in collaborazione con strutture
pubbliche, Enti, Cooperative, Strutture private che si occupano di disabilità anche per
promuovere i progetti di educazione affettiva e sessuale rivolti agli utenti, alle famiglie
e agli operatori.
12.Nello svolgimento della sua attività, laddove necessario, l’O.E.A.S. imposta
l’Intervento coordinandosi in equipe, avendo cura di rappresentare all’assistito e al
committente la necessità di essere assistito da altri Caregiver durante gli incontri al fine
di sostenere il benessere affettivo e sessuale dell’assistito, facendo riferimento a questo
scopo ai Consultori familiari e al SPPD del territorio di riferimento dell’assistito.
L’O.E.A.S. s’impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti della salute e i
sanitari coinvolti nella tutela psico-fisica della persona con disabilità, adottando
comportamenti leali e collaborativi.
13.È istituito, a cura delle Aziende Sanitarie Locali, un elenco degli O.E.A.S. e dei tutor
che abbiano assolto agli obblighi formativi di cui al successivo comma 28. Gli
O.A.E.S. e i tutor posso fare istanza alla ASL per l’iscrizione nell’elenco di cui al
presente articolo presentando documentazione del superamento degli obblighi
formativi e certificando con atto notorio di non essere incorsi in provvedimenti che
comportino la revoca del riconoscimento della qualifica di O.E.A.S. e di tutor.
L’elenco, approvato dal Direttore Generale della ASL, è reso pubblico nei siti internet
dell’ASL.
14.L’O.E.A.S. è tenuto a rispettare le disposizioni della presente legge. L’ASL vigila sul
rispetto da parte dell’O.E.A.S. delle disposizioni della presente legge e ne dispone, in
caso di inosservanza, la cancellazione dall’elenco. Tale provvedimento comporta
automaticamente la revoca del riconoscimento della qualifica di O.E.A.S. e di tutor.
15.Le stesse regole si applicano anche nel caso di prestazioni effettuate, in tutto o in parte,
a distanza o con qualunque mezzo elettronico e/o telematico.
16.L’O.E.A.S. conforma il proprio intervento al rispetto delle linee di cui al comma 26 e
lo orienta al benessere psicofisico dell’assistito, nel rispetto della dignità della persona,
della famiglia e della stessa collettività, promuovendo una professione tesa a favorire
l’autonomia della persona con disabilità in ambito affettivo e sessuale.
17.L’intervento dell’O.E.A.S. deve essere improntato ai principi di empatia emozionale e
di personalizzazione teorico-pratica dell’Intervento sul singolo assistito, valutando la
possibile reazione emotiva dell’assistito all’innamoramento, evitando il
fraintendimento e le false illusioni e il coinvolgimento affettivo nei confronti
dell’assistito.
18.Nello svolgimento della propria attività l’O.E.A.S. deve rispettare rigorosamente le
regole di base dell’igiene personale, compresa la pulizia degli abiti e si assicura che
l’assistito le rispetti a sua volta.
19.Qualora fossero presenti difficoltà dell’utente è obbligo dell’O.E.A.S. intervenire e
fornire strumenti e accortezze igieniche adeguate alla prosecuzione in sicurezza
dell’intervento.
20.Nello svolgimento dell’incontro l’O.E.A.S. non può indossare indumenti provocanti e
sessualmente allusivi e ha l’obbligo di adottare un linguaggio corretto, chiaro e
confacente alla sensibilità delle tematiche trattate, anche al di fuori del rapporto
professionale con l’assistito.
21.Le informazioni personali relative all’assistito e al committente, apprese dall’O.E.A.S.
nello svolgimento dell’intervento, sono confidenziali e non possono essere comunicate
al di fuori del rapporto professionale, a meno che ciò non sia strettamente necessario
alla riuscita dell’Intervento.
22.Nello svolgimento della propria attività l’O.E.A.S. non effettua prestazioni sanitarie a
meno che non abbia una specifica abilitazione all’esercizio di una professione sanitaria
e, in questo caso, negli stretti limiti previsti per l’esercizio di tale professione e dandone
espressa informazione all’assistito che deve confermare esplicitamente il proprio
consenso informato.
23.Al momento della sottoscrizione dell’intervento l’O.E.A.S. deve informare l’assistito
e il committente del costo dell’intervento e dei singoli incontri.
24.L’O.E.A.S. non può erogare la propria prestazione se non in forza di una Richiesta di
Intervento redatta secondo i formulari previsti dal successivo comma 25. e debitamente
sottoscritte dall’assistito, ovvero, laddove necessario, dal suo tutore legale o di chi ne
fa le veci. Al momento della sottoscrizione della Richiesta di Intervento, l’O.E.A.S.
deve verificare, con eventualmente l’ausilio di un professionista qualificato, la capacità
dell’assistito di fornire il proprio consenso consapevole.
25.Con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge vengono definiti i requisiti del
formulario di Richiesta di Intervento nonché le modalità di verifica della capacità di
fornire il consenso consapevole da parte dell’assistito.
26.Con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sentito il
Ministro della disabilità, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità dell’intervento e dell’incontro dell’O.E.A.S.
secondo le seguenti linee di indirizzo:
a. l’intervento deve presentare tre fasi, Accoglienza, Ascolto e Contatto e a ciascuna
fase deve essere dedicato almeno un incontro;
b. la durata del singolo incontro e il numero di incontri per ogni fase sono variabili,
salve le seguenti eccezioni: la fase dell’Accoglienza non può superare i due
incontri, i quali non possono superare le tre ore; la fase dell’Ascolto non può
superare i tre incontri, i quali non possono superare le tre ore; la fase del Contatto
non può superare i sette incontri, la cui durata non può essere inferiore ai trenta
minuti né superiore a un’ora.
c. L’O.E.A.S. concorda l’incontro insieme all’assistito, al committente e, laddove
necessario, insieme agli altri Caregiver coinvolti nell’intervento.
d. Gli incontri possono avvenire direttamente nell’abitazione dell’assistito,
all’interno delle strutture che ospitano le persone con disabilità, ma anche presso
lo studio dell’O.E.A.S. Nella scelta del luogo dell’incontro l’O.E.A.S. garantisce
la sicurezza e la privacy dell’assistito.
e. L’incontro non può prevedere rapporti sessuali di tipo penetrativo, né di tipo orale
con l’assistito.
f. Tutto il materiale – anche audio e video – utilizzato nell’Intervento deve essere
concordato con l’assistito e previamente con il Tutor, al fine di valutarne l’utilità
educativa.
27.Tutti i materiali e gli strumenti utilizzati nell’Intervento devono essere di ottima qualità
e l’assistito deve essere informato relativamente alle condizioni di preservazione della
sicurezza e dell’igiene del materiale prima del suo utilizzo. Tutto il materiale – anche
audio e video – utilizzato nell’Intervento deve essere concordato con l’assistito e
previamente con il Tutor, al fine di valutarne l’utilità educativa.
28.Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delegato alla disabilità
e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi di
formazione regionali per O.E.A.S e per i Tutor, nonché i rapporti tra O.E.A.S. e tutor.
I corsi di formazione devono avere comunque una durata minima pari a 150 ore, con
tirocinio pratico pari ad almeno 150 ore in affiancamento a un Tutor accreditato, che
svolge tale funzione a titolo gratuito. Al temine del corso dovrà essere certificato il
possesso delle competenze richieste per lo svolgimento dei compiti rispettivamente
dell’O.E.A.S. e del Tutor e tale certificazione costituisce requisito indispensabile e
obbligatorio al conseguimento della qualifica rispettivamente di O.E.A.S. e di Tutor.
Il conseguimento della qualifica di tutor è proclamato simultaneamente alla
dichiarazione dell’esito positivo della formazione.
29.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle risorse di cui
all’articolo 34 comma 3, erogano un contributo per sostenere le spese relative a
interventi per l’assistenza all’emotività, all’affettività e alla sessualità per persone con
disabilità riservato alle situazioni individuate dall’articolo 3 del Decreto
interministeriale 26 settembre 2016. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di
4400 euro a persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione
economica equivalente secondo le modalità indicate nell’art.1-quater comma 3 del
decreto-legge 30 dicembre 2021 n.228 convertito, con modificazioni, nella legge 25
febbraio 2022, n.15.
Art. 15
(Istituzione del Servizio di Psicologia per le Emergenze SPEM)
- Il SPT organizza un servizio psicologico per le emergenze (SPEM), a valenza
comunale e intercomunale avente sede presso gli ATS, in collaborazione con gli enti
preposti alle risposte in emergenza, il terzo settore, la Croce Rossa, le amministrazioni
locali, associazioni e cittadini. Le disposizioni di cui al presente articolo ampliano gli
ambiti di applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
- Il SPEM individua situazioni di particolare criticità, individuali, di gruppo o collettive,
che richiedono un intervento mirato, anche in termini di prevenzione, predisponendo
e attuando risposte rivolte alla comunità quanto ai singoli. Collabora inoltre con gli
Enti preposti alla definizione, verifica, aggiornamento dei piani di emergenza e
collabora alle prove d’emergenza nelle comunità, nelle scuole, nelle aziende e ovunque
essere siano previste dalla normativa vigente. Collabora alla formazione permanente e
periodica sull’emergenza degli studenti, dei lavoratori, della cittadinanza.
- Predispone e attua interventi di contrasto ai rischi di isolamento, soprattutto da parte
dei soggetti e delle categorie più fragili e vulnerabili, sostenendo e attivando forme di
solidarietà e sostegno sociale, anche stimolando le persone a essere soggetti agenti al
fine di attivare le risorse umane e sociali della comunità.
- Promuove interventi, a livello individuale e di gruppo, in grado di prevenire o ridurre
lo stress post-traumatico e collabora al coordinamento della comunicazione e delle
informazioni tra i diversi organismi ed enti coinvolti.
- Esercita funzioni di triage psicologico, individuando i soggetti che presentano
specifiche criticità e specifici bisogni, contattando i servizi preposti (servizi sanitari,
sociali, educativi, ecc.), avvalendosi, nell'erogazione della prestazione, anche di
strumenti di telepsicologia e telemedicina.
- Garantisce, in coordinamento con i servizi della Protezione civile e della Croce Rossa
Internazionale, accoglienza, valutazione e sostegno psicologico, anche in funzione di
triage psicologico, durante il soccorso e la prima assistenza a cittadini stranierisoccorsi
in mare ovvero giunti nel territorio nazionale in condizioni di pericolo e collabora,
insieme agli altri Servizi di psicologia presenti nel territorio, all’assistenza psicologica
ai cittadini stranieri nei Centri di accoglienza straordinaria, nelle Strutture di
accoglienza provvisoria, nel Sistema di accoglienza e integrazione e nei Centri di
permanenza per i rimpatri, uniformandosi al divieto di segnalazione all’Autorità
giudiziaria di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno.
- Gestisce gruppi di supervisione con operatori e volontari, contrastando lo stress e
l’esaurimento emotivo (burnout) e supportando il lavoro di ricostruzione delle reti
sociali.
- Gestisce gruppi con i cittadini, per una condivisione delle emozioni e l’individuazione
di strategie di coping (individuali e sociali) al fine di sostenere il rafforzamento delle
capacità decisionali e l’autonomia consapevole dei soggetti, potenziare le risorse, e
rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità locale.
- Individua i bisogni specifici della popolazione, promuovendo il benessere di singoli,
gruppi e comunità, anche e soprattutto date le condizioni di precarietà e rischio nelle
situazioni di emergenza.
10.Il servizio di Psicologia delle emergenze è coordinato a livello provinciale da uno
psicologo responsabile per ogni ambito territoriale di cui alla Legge 328/2000, che
predispone piani di formazione e addestramento del personale psicologico, piani di
esercitazione e simulazione nel territorio, partecipa al coordinamento provinciale per
le emergenze presso le Prefetture; organizza e dirige gli psicologi in occasione delle
emergenze che investono il territorio di competenza, collabora con la protezione civile,
le forze dell’ordine e si coordina con i servizi sanitari e sociali impegnati nelle
emergenze.
11.Al servizio di Psicologia delle emergenze afferiscono psicologi delle Aziende Sanitarie
Locali e degli ATS (Ambiti territoriali sociali), specificamente formati alle emergenze
e alla psicologia della salute e della comunità che vengono assegnati al servizio nelle
occasioni di emergenza nel territorio e in funzione dei percorsi di esercitazione,
prevenzione e sensibilizzazione della popolazione.
12.Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo
all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 2000 psicologi, nel
numero di almeno 1 ogni 30.000 abitanti.
Art. 16
(Istituzione del Servizio psicologico per il Lavoro nelle aziende private e nella
pubblica amministrazione SPLA)
- Il SPT istituisce e organizza un Servizio sociosanitario di Psicologia del lavoro (SPLA)
che interviene nelle relazioni tra i diversi soggetti lavorativi e i contesti organizzativi,
sui fattori personali, interpersonali e situazionali che agiscono nella costruzione delle
relazioni individuali e collettive allo scopo di promuovere in maniera specifica il
benessere lavorativo, lo sviluppo e del capitale umano, la salute organizzativa nei
luoghi di lavoro e la salute psicologica dei lavoratori.
- Le aziende e le imprese e i datori di lavoro pubblici e privati devono garantire l’accesso
e la piena collaborazione con le azioni del Servizio psicologico per il lavoro, anche
mettendo a disposizione risorse appropriate allo svolgimento delle attività del
personale psicologo, compresa la diponibilità di spazi riservati e attrezzati per colloqui
psicologici anche online a cui i lavoratori possano accedere in orario di lavoro
compatibilmente con l’organizzazione, e rimuovendo ogni ostacolo all’esercizio di
tali attività, anche in osservanza dell’obbligo per i datori di lavori, già previsto dal
D.lgs. 81/2008, di fornire una sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti a rischi
specifici per la salute sul posto di lavoro e di assicurare la valutazione periodica dello
stato di salute dei lavoratori e l'adozione di misure preventive appropriate. Le aziende,
le Imprese e il servizio assicurano e garantiscono il rigoroso rispetto e tutela della
privacy e della riservatezza dei dati personali per i lavoratori che accedono ai colloqui
e alle prestazioni psicologiche.
- Il SPLA svolge funzioni di interesse pubblico per la salute e la promozione del
benessere dei lavoratori, in armonia con gli art. 3, 4, 35, 36, 37, 38 della Costituzione,
destinate alla tutela della salute dei lavoratori, alla prevenzione delle conseguenze e
dei correlati psicologici delle patologie, dei disturbi e degli infortuni professionali e
per la promozione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Questi principi implicano
attività di sorveglianza sanitaria, di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori, di formazione, informazione e supporto nella gestione delle
problematiche di salute e sicurezza, nei contesti professionali e lavorativi, a livello
individuale e collettivo.
- Il SPLA concorre alle finalità del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione
dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, così come modificato dal D.L.gs. 3 agosto 2009, n.
106 e collabora per tali finalità con i servizi pubblici di Medicina del Lavoro e con i
medici competenti.
- Nell’esercizio delle proprie funzioni, il SPLA può prevedere, pur nella distinzione dei
ruoli e delle fonti di committenza, forme di collaborazione con i servizi aziendali di
gestione delle risorse umane e con gli psicologi in essi operanti. Il SPLA non può
essere coinvolto in compiti di selezione e valutazione del personale, di implementare
di programmi di formazione destinate a specifiche competenze di interesse
prettamente aziendale o nella gestione delle performance specifiche dei dipendenti.
- Il SPLA collabora e offre consulenza psicologica e psicosociale ai Centri per l’impiego
nei compiti di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, di promozione degli
interventi di politica attiva del lavoro, di supporto dei lavoratori in mobilità e alle
categorie protette, di assistenza e orientamento psicologico in situazioni di cessazione
dei rapporti di lavoro e disoccupazione e di predisposizione di percorsi di formazione
e riqualificazione. Il SPLA offre inoltre consulenza e collaborazione alle agenzie
interinali, ai Centri di Formazione, ai Patronati nell’assistenza ai lavoratori nel
territorio.
- Il SPLA collabora con l’Ispettorato del lavoro per i compiti di vigilanza in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per il riconoscimento del
diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
- Il SPLA collabora con l’INAIL per ridurre il fenomeno infortunistici, tutelare i
lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa
degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di
controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.
- Il SPLA organizza e svolge attività di psico-promozione, ascolto, counseling, sostegno
psicologico, valutazione psicologica e diagnosi, abilitazione e potenziamento delle
competenze psicologiche e sociali e delle competenze non tecniche, nei luoghi di
lavoro destinate a lavoratori singolarmente o in gruppo, su problemi e obiettivi di
sviluppo personale e sociale correlati al contesto lavorativo, alle dimensioni personali
e ai contesti di vita dei lavoratori.
10.Il SPLA offre consulenza organizzativa di processo alle aziende, alla pubblica
amministrazione e alle organizzazioni sociali dei lavoratori, anche collaborando ai
processi di costruzione di un welfare aziendale integrato con lo sviluppo del welfare
territoriale, esaminando ed intervenendo sui fattori psicosociali che influenzano il
funzionamento organizzativo e cooperando affinché i processi di cambiamento
organizzativo abbiano un sostenibile impatto sulla vita delle persone e contribuendo
all’arricchimento dei sistemi di comunicazione interna.
11.Il SPLA collabora con le aziende, la pubblica amministrazione e le rappresentanze dei
lavoratori per promuovere la cultura della sicurezza fisica, psicosociale e sociale nei
luoghi e nelle relazioni di lavoro, impegnandosi in particolare per la prevenzione e
l’intervento sul mobbing, l’esaurimento emotivo da lavoro (burnout) e lo stress-lavoro
correlato.
12.Il SPLA collabora con le imprese e le organizzazioni sociali dei lavoratori per
iniziative volte a promuovere e realizzare forme di welfare aziendale e sociale.
- Il SPLA collabora con le imprese, la pubblica amministrazione, le forze armate, le
forze di polizia nazionali e locali e le organizzazioni sociali dei lavoratori e gli Enti
Locali per l’orientamento al lavoro, l’accesso all’impiego, la gestione psicologica
della perdita del lavoro a livello individuale e collettivo, l’intervento sugli ostacoli e i
riflessi psicologici delle diseguaglianze nei luoghi di lavoro e nell’accesso al lavoro,
offrendo anche sostegno psicologico a livello individuale e di gruppo e per assicurare
il rispetto e la promozione delle condizioni di parità di trattamento, inclusione e non
discriminazione per problematiche legate a razzismo, discriminazione basata sull’età,
discriminazione verso le persone con disabilità e disabilità, razzismo, e sessismo.
13.Il SPLA promuove nei luoghi di lavoro programmi di prevenzione e promozione della
salute, offrendo ai lavoratori opportunità per migliorare la propria salute, di ridurre i
fattori di rischio generali e in particolare quelli maggiormente implicati nella genesi
delle malattie croniche, di migliorare i propri stili di vita e perseguire il benessere
psicologico; promuove inoltre progetti e interventi per la consapevolezza e la
responsabilità in ambito affettivo-sessuale.
14.Il SPLA collabora con il servizio di Psicologia scolastica e universitaria per programmi
e servizi di orientamento.
15.Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo
all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 4000 psicologi, nel
numero di almeno 1 ogni 5.000 lavoratori occupati.
Art. 17
(Istituzione del Servizio di Psicologia per lo Sport SPSP)
- Il SPT istituisce e organizza un Servizio psicologico per lo sport (SPSP) che mette a
disposizione delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli Enti di
promozione sportiva del proprio territorio competenze psicologiche per sostenere il
benessere psicologico e la salute degli atleti e dei soggetti coinvolti nelle attività
sportive a livello agonistico e non agonistico, offrendo, anche in collaborazione tra
l’Unità Operativa di Psicologia dello Sport e altri servizi e unità operative del
Dipartimento per il benessere psicologico, attività di psico-promozione, ascolto,
counseling, sostegno psicologico, valutazione psicologica e diagnosi, abilitazione e
potenziamento delle competenze psicologiche e sociali e delle competenze per la vita
(life skills) connesse all’attività sportiva, destinate ai tesserati, singolarmente o in
gruppo, su problemi e obiettivi di sviluppo personale e sociale sia correlati al contesto
e alle attività sportive, sia connesse alle dimensioni personali e ai contesti di vita.
- Le associazioni e le società sportive devono garantire l’accesso e la piena
collaborazione con le azioni del Servizio psicologico per lo sport, anche mettendo a
disposizione risorse appropriate allo svolgimento delle attività del personale psicologo
e rimuovendo ogni ostacolo all’esercizio di tali attività.
- Il SPT collabora per la diffusione nella comunità e negli ambiti formativi e psico-
educativi delle attività sportive per le diverse età della vita come fattore di promozione
della salute e del benessere psicologico, agendo anche su aspetti legati alla pratica
sportiva che non sono direttamente mirati al conseguimento di un obiettivo agonistico,
ma alla relazione tra pratica sportiva e miglioramento della qualità della vita nelle
diverse fasi dello sviluppo, dall’infanzia, all’adolescenza, alla giovinezza, all’età
adulta e nell’invecchiamento.
- Il SPT collabora con le società sportive per la prevenzione e l’intervento sui problemi
legati al doping e all’abuso di sostanze, degli episodi di mobbing e bullismo, per la
realizzazione di specifici programmi per la promozione dell'attività fisica e dello sport,
in condizioni di parità di trattamento, inclusione e non discriminazione per
problematiche legate a razzismo, discriminazione basata sull’età, discriminazione
verso le persone con disabilità, razzismo e sessismo; promuove inoltre progetti e
interventi per la consapevolezza e la responsabilità in ambito affettivo-sessuale.
- Il SPT collabora a programmi per la prevenzione dei rischi associati alla pratica
sportiva e delle possibili patologie fisiche e psicologiche che possono comparire
durante o dopo il completamento della pratica sportiva.
- Afferisce all’Unità Operativa di Psicologia dello Sport almeno uno psicologo
affiancato, da uno o più psicologi in formazione, per ognuno degli Ambiti territoriali
sociali. Il dimensionamento viene ulteriormente determinato dalla commissione di cui
al successivo articolo 24, in confronto e collaborazione con il CONI, anche in funzione
dell’incidenza nei territori provinciali delle società e associazioni sportive,
professionistiche e dilettantistiche e del numero di tesserati alle stesse e di praticanti
alle attività sportive, anche in funzione del necessario coordinamento entro il SPT delle
attività degli psicologi del SPSU e dei professionisti dipendenti, consulenti o
convenzionati con le associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche.
- Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo
all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 3600 psicologi,
distribuiti sulla base dell’analisi dell’utenza effettuate di concerto con Ministero dello
Sport, CONI e Sport e Salute.
Art. 18
(Attività di Psicologia per i detenuti, per i soggetti in situazione di esecuzione penale
esterna e per il benessere psicologico, sociale e lavorativo del personale operante
presso l’amministrazione penitenziaria)
- Il STP assicura alle persone in stato di detenzione e di esecuzione penale esterna i
servizi e le prestazioni psicologiche previste dai LEA e dai LEPS, assicura assistenza
e supporto psicologico al personale dell’amministrazione penitenziaria ed integra e
coordina le funzioni assegnate agli psicologi nelle varie attività previste
nell’ordinamento penitenziario, sanitario e sociale, assicurando allo stesso tempo piena
collaborazione e integrazione con il DAP e con le altre professioni sanitarie, sociali,
educative, scolastiche, amministrative e di polizia penitenziaria.
- Le attività del SPT presso l’amministrazione penitenziaria sono svolte nel pieno
rispetto dei diritti umani, personali e sociali e sono destinate a: rafforzare l’azione di
rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti, nello spirito dell’art. 38 della
Costituzione; promuovere e tutelare sia la salute psicologica dei detenuti, sia il
benessere psicologico personale, lavorativo e organizzativo, la prevenzione e il
trattamento psicologico dello stress lavoro correlato del personale
dell’amministrazione penitenziaria; assicurare alle persone in stato di detenzione e di
esecuzione penale esterna i servizi e le prestazioni psicologiche previste dai LEA e i
LEPS; assicurare una valutazione psicologica appropriata nell’accoglienza dei nuovi
giunti, nella predisposizione di percorsi di accompagnamento psicologico della vita
penitenziaria e nelle diverse fasi di trattamento, anche in regime di esecuzione
penitenziaria esterna, nelle fasi di dimissione e di reinserimento successivi
all’esecuzione penitenziaria; garantire all’amministrazione penitenziaria consulenza e
collaborazione alle iniziative di formazione volte al miglioramento del benessere
organizzativo e delle relazioni tra il carcere e la comunità esterna; collaborare con
uffici e servizi che operano per la giustizia riparativa.
- Lo standard numerico di psicologi coinvolti nell’amministrazione penitenziaria è non
inferiore a 3 psicologi ogni 100 detenuti. Aumenta a 6 nel caso in cui l’istituto di pena
si trovi in una condizione di sovraffollamento della popolazione carceraria rispetto alla
capienza prevista dalla struttura superiore al 15%.
- Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo
all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 1800 psicologi.
Capo V
Psicologia nelle cure primarie
Art. 19
(Istituzione della figura professionale dello Psicologo delle Cure Primarie)
- Lo Psicologo delle Cure Primarie opera a livello della assistenza primaria e della
integrazione sociosanitaria delle cure, in stretta collaborazione con le funzioni
psicologiche, psicoterapeutiche e neuropsicologiche del servizio di psicologia
ospedaliera e sanitaria territoriale, nella prospettiva di una integrazione
biopsicosociale dei servizi di base per la cura e la promozione della salute e del
capitale sociale, assicurando la presenza della psicologia nei luoghi e nelle funzioni
della sanità territoriale come risorsa scientifica e professionale per un’appropriata
configurazione dei servizi, delle unità di offerta, dell'organizzazione e delle
competenze multiprofessionali nelle cure primarie.
- Lo Psicologo delle cure primarie assicura un'attenzione integrata e tempestiva alla
salute e al benessere psicologico individuale e collettivo, anche coinvolgendo
attivamente la comunità nella costruzione collettiva della salute e per assicurare
crescenti livelli di equità e valorizzare le risorse psicologiche personali, sociali e di
comunità che possono contribuire a migliorare la conoscenza.
- Lo Psicologo delle cure primarie espleta le proprie funzioni entro il SPT e in
coordinamento funzionale con i medici di Medicina Generale, i pediatri di Libera
Scelta e con i servizi socioassistenziali del territorio; esercita le sue funzioni presso le
Case di Comunità e nelle articolazioni organizzative della medicina di cure primarie
e dell’assistenza.
- La presenza territoriale è legata agli standard di popolazione e al numero dei medici
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in una proporzione che consenta la
copertura completa della popolazione minorenne e maggiorenne, in misura non
inferiore ad 1 psicologo ogni 10 MMG e 1 Psicologo ogni 5 PLS e, comunque, non
inferiore a 1 psicologo per AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale), a cui va
aggiunto almeno 1 psicologo per ogni Casa di Comunità anche in funzione della
collaborazione con i Punti unici di accesso (PUA), Le Unità di Valutazione
Multidimensionale (UVM), i Coordinamenti Organizzativi Territoriali (COT).
- Lo psicologo delle cure primarie svolge la propria attività in collaborazione con i
servizi e i professionisti impegnati nelle cure primarie nei compiti di presa in carico
della persona nel suo complesso, nella valutazione multidimensionale dei bisogni,
nella definizione di piani personalizzati di inclusione, assistenza e cura e
nell'integrazione dei servizi destinati alla persona in tutto l'arco della vita. L’accesso
diretto alle prestazioni psicologiche nelle cure primarie e l’integrazione degli
psicologi nelle équipes multidimensionali delle cure primarie sono destinati a
migliorare e a rendere più tempestivo, efficace, appropriato e integrato l’accesso ai
servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali, e concorre ad evitare accessi impropri a
prestazioni farmacologiche, specialistiche e diagnostiche-strumentali e a ridurre
consistentemente le liste di attesa.
- Nelle case di comunità lo psicologo delle cure primarie:
a. si occupa specificamente dell'intreccio tra fattori biologici, sociali e psicologici
che influenzano la salute, la malattia e il benessere psicologico, per azioni e
interventi per la promozione della salute fisica e psicologica, per sostenere
psicologicamente le persone e le famiglie nella gestione delle malattia e delle
condizioni croniche; promuove e facilita la costruzione di una consapevole
alleanza terapeutica, agisce per il miglioramento della comunicazione e
collaborazione tra le persone assistite e il personale sanitario; effettua interventi
volti a gestire il dolore, lo stress, l'ansia, la depressione e altri, sintomi psicologici
che intervengono nelle vicende di salute e malattia delle persone assistite; effettua
funzioni di diagnosi psicologica e interventi di primo livello sul disagio e la salute
psicologica per le persone assistite; progetta e valuta interventi per modificare stili
di vita, comportamenti e abitudini rilevanti per la salute e il benessere, e per
affrontare le disparità di salute e i problemi di diversità culturale.
b. realizza nelle case di comunità interventi diretti alla gestione e prevenzione della
violenza di genere, sui minori e sulle persone fragili mediante interventi di
supporto psicologico e di sostegno sociale multidimensionale a livello
individuale, famigliare e di comunità e collaborando ad azioni integrate e
multisettoriali di facilitazione, costruzione e buon funzionamento di reti
istituzionali tra servizi e istituzioni del territorio; promozione di azioni
partecipative e di co-creazione che coinvolgano servizi e istituzioni
nell'individuazione di procedure e protocolli condivisi; prevenzione degli effetti
della vittimizzazione secondaria delle donne; promozione di azioni per il
riconoscimento e la gestione degli indicatori precoci di rischio di violenza, al fine di
incentivare reti di prossimità atte a contrastare e ridurre gli effetti che la violenza
ha nella vita delle vittime dirette e indirette nonché in quelle di coloro che la
agiscono.
c. collabora con le attività del SPT nel Sistema integrato dei servizi sociali e di
pianificazione e sviluppo del territorio, di cui al precedente articolo 8.
- Gli psicologi delle cure primarie, in collaborazione con i servizi di secondo livello del
Servizio di psicologia ospedaliera e sociosanitaria, prendono in carico situazioni che
richiedano un approccio psicoterapeutico e neuropsicologico, con interventi
psicologici, psicoterapeutici e neuropsicologici domiciliari rivolti ai pazienti e alle
famiglie, con pazienti anziani in condizioni di ridotta autosufficienza, situazioni di
grave isolamento sociale anche nel corso dello sviluppo, gravi situazioni di cronicità
e patologie invalidanti, condizioni di malattia in fase terminale.
- Per essere immessi nel servizio di psicologia nelle cure primarie in regime di
dipendenza o di convenzione con il SSN lo psicologo dovrà aver superato con esito
positivo un percorso formativo specialistico organizzato dalle Università in
collaborazione con le Regioni, in cui non meno di 90 cfu siano destinati ad attività
professionalizzanti specifiche di Psicologia nelle cure primarie e 60 CFU siano
dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la
supervisione di qualificati psicoterapeuti. Per la durata del Corso di studi gli psicologi
ammessi sono tenuti ad effettuare attività guidate (tirocini professionalizzanti) alla
totalità delle attività psicologiche presso i Distretti, le Case di Comunità e le
articolazioni organizzative dell’assistenza primaria, con un impegno pari a quello
previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno,
complessivamente 38 ore settimanali, comprensive delle ore di formazione e di attività
didattica. Il titolo di specializzazione in Psicologia, di cui al successivo articolo 21,
costituisce requisito per l’immissione come dipendente o in regime di convenzione
nel Servizio di psicologia delle cure primaria se nel percorso di studi sono certificati i
150 CFU previsti dal presente comma. I percorsi formativi universitari per la
psicologia nelle cure primarie fanno parte della Rete formativa di cui al successivo
articolo 22.
Le Università possono conferire a professionisti psicologi che esercitano presso i
Servizi previsti dalla presente Legge, incarichi di tutorato formativo e percorsi
formativi on the job, per la durata prevista dagli ordinamenti.
Le tasse di iscrizione ai percorsi formativi previsti dal presente articolo saranno
commisurate ai costi sostenuti dalle Università per le docenze, gli incarichi di tutorato
e per l’organizzazione dei corsi.
Agli psicologi già in servizio in forza delle leggi Regionali sulla psicologia delle cure
primarie che non siano in possesso del requisito formativo previsto dal presente
articolo è raccomandato il conseguimento di detto titolo; a tali psicologi le Università
riconosceranno crediti formativi acquisiti durante la formazione prevista dalle Leggi
Regionali prima dell’entrata in vigore della presente Legge e, ai fini dell’espletamento
del tirocinio, viene riconosciuta l’attività in servizio presso i Dipartimenti di
Psicologia delle Aziende sanitarie locali.
- Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo
all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo ovvero in regime di
convenzione 8000 psicologi per il servizio di psicologia nelle cure primarie.
Art. 20
(Centro di Psicologia dell’Invecchiamento e della Longevità)
- Presso le case di comunità e gli ATS è istituito il Centro di Psicologia
dell'Invecchiamento e della Longevità con l'obiettivo di promuovere un buon
invecchiamento, e quindi assicurare una buona qualità di vita alla persona adulta-
anziana.
- Il Servizio si rivolge a tutti coloro che, già a partire dai 50 anni di età, desiderano
monitorare e potenziare le proprie abilità mentali (ad es., memoria, attenzione) ed il
proprio ben-essere psicologico, per invecchiare bene e per promuovere longevità. Il
Centro promuove, quindi, la prevenzione come prima forma di cura, e la promozione
della qualità di vita, l’attenzione alla pluralità dei linguaggi, delle attività, ai codici
espressivi e creativi, della vita affettiva e dell’intimità della persona che sta
invecchiando.
- Il Centro costituisce un punto di riferimento anche per tutte le persone che “convivono”
con un disturbo neurodegenerativo (demenza) e i caregivers (familiari) che se ne
prendono cura, per rispondere alle loro esigenze, sostenerli e supportarli nella loro
esperienza e promuoverne il benessere e una miglior qualità di vita.
- Nel Centro sono presenti psicologi di cure primarie, psicologi con specifica formazione
ed esperienza di assesment e approcci di intervento basati su evidenze scientifiche proprie
della psicologia dell'invecchiamento (ad es. geropsicologi e neuropsicologi). Il Centro
lavora in sinergia con gli altri Servizi del SPT sulle tematiche dell'invecchiamento e
della longevità e, in collaborazione con i Comuni e gli ATS, può prevedere forme di
presenza diffusa sul territorio (centri di quartiere, centri sociali per anziani, ambulatori
dei medici di medicina generale) con libero accesso e partecipazione per la
popolazione over 50 e/o per i caregivers che se ne prendono cura.
- Gli psicologi del Centro, in collaborazione con i servizi di secondo livello del Servizio
di psicologia ospedaliera e sociosanitaria, prendono in carico anche situazioni che
richiedano un approccio psicoterapeutico, con interventi psicologici e psicoterapeutici
domiciliari rivolti a pazienti anziani in condizioni di ridotta autosufficienza.
10.Con riferimento alle funzioni previste dal presente articolo, nel quadriennio successivo
all’approvazione della presente legge vengono immessi in ruolo 1600 psicologi, nella
misura di almeno 1 unità ogni 8000 abitanti di età superiore ai 65 anni.
Capo VI
Formazione e standard organizzativi
Art. 21
(Formazione)
- Le Università, sentito il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, adeguano i
percorsi formativi nei Corsi di laurea abilitante in Psicologia, nelle Scuole di
Specializzazione Universitarie e nei Corsi di alta formazione (corsi di
perfezionamento e master di I e II livello) alle previsioni della presente legge e alla
legge 11 gennaio 2018 n. 3.
- Le Università concorrono, con le Aziende sanitarie e gli altri Enti del SSN e i servizi
ivi istituiti ai sensi della presente Legge, con il Servizio sociale degli ATS e con il III
settore, alla realizzazione di percorsi di professionalizzazione e tirocinio nell’ambito
del corso di laurea triennale e magistrale in Psicologia, ai fini dell’abilitazione e della
qualificazione professionale degli studenti. A questo scopo le Università possono
conferire incarichi a professionisti psicologi che esercitano presso i Servizi previsti
dalla presente Legge, oltre ad incarichi di docenza nelle materie del corso
universitario, incarichi di tutorato formativo e percorsi formativi in servizio, per la
durata prevista dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici, con oneri a carico del
finanziamento della presente legge, nella misura di almeno un professionista tutor
ogni 10 studenti, e almeno un professionista tutor per ogni settore della presente legge
per ogni Corso di Laurea Magistrale. Ai tutor viene riconosciuta una indennità
aggiuntiva pari a un quinto dello stipendio annuo netto presso l’amministrazione di
appartenenza.
- Le Università istituiscono, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome, specifici
percorsi di Specializzazione post lauream per la Rete Psicologica Nazionale abilitanti
le funzioni professionali previste per gli psicologi del SPT nell’ambito degli attuali
ordinamenti delle Scuole di Specializzazione, potenziando le attività di docenza e
ricerca legate alla formazione universitaria di terzo livello, avvalendosi anche di
docenti dipendenti del SSN e delle altre Amministrazioni pubbliche.
- Il piano degli studi delle Scuole di specializzazione si riferisce, con appropriate
integrazioni, all'ordinamento delle Scuole di Specializzazione in Psicologia (riordino
degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica,
Decreto MIUR n. 50/2019).
- Potranno accedere a questo livello di formazione universitaria i laureati magistrali in
psicologia, abilitati all’esercizio della professione, previo superamento delle prove di
ammissione previste dagli ordinamenti universitari.
- Le lezioni teoriche e metodologiche nei settori scientifico disciplinari previsti dagli
ordinamenti delle Scuole di specializzazione sono effettuate in percorsi didattici a cura
del personale docente di ruolo o a contratto delle Università. Le attività pratiche e
professionalizzanti e le supervisioni alla formazione psicoterapeutica e
neuropsicologica vengono effettuate con riferimento specifico alle azioni previste nel
SPT, nelle Case di Comunità e nelle AFT, ovvero nell’SPSU, negli Istituti e negli
uffici scolastici e della formazione professionale a cura delle Università anche con il
concorso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli uffici
scolastici regionali e provinciali e della rete formativa costituita dai servizi e presidi
ospedalieri, dipartimentali e distrettuali, ivi compreso l’SPT e l’SPOS, l’SPSU,
l’SPLA, l’SPSP, l’SPPE, l’SPPD, l’SPEM e gli altri servizi istituiti dall’SPT.
- La formazione dello psicologo specialista implica, sotto la responsabilità delle Scuole
di specializzazione universitarie e dei Dipartimenti per il benessere psicologico delle
Aziende sanitaria locali, la partecipazione guidata (tirocini professionalizzanti) alla
totalità delle attività psicologiche presso il Servizio di Psicologia del Territorio, le
Aziende Sanitarie Locali, gli ospedali, le Case di Comunità e le articolazioni
organizzative della medicina delle cure primarie, i servizi sociali degli ATS, il
Servizio di Psicologia Scolastica e Universitaria, gli Uffici scolastici territoriali, gli
Istituti di istruzione prescolastica, primaria e secondaria, presso la formazione
professionale e le Università, il servizio per le persone con disabilità, il servizio di
psicologia del lavoro, il servizio di psicologia dell’emergenza, il carcere e le unità di
esecuzione penitenziale esterna, le associazioni sportive. La formazione dello
psicologo specialista implica la graduale assunzione di compiti assistenziali e/o
consulenziali nell’esecuzione di interventi, con autonomia vincolate alle direttive
ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili
delle strutture delle aziende sanitarie, degli istituti scolastici e di formazione
professionale, dei servizi sociali, della Direzione degli istituti penitenziari, presso cui
si svolgono le attività.
- I tirocini delle Scuole di specializzazione si avvalgono di un tutorato a cura di docenti
dell’Università, di personale delle ASL, dei servizi sociali degli ATS, di personale
dirigente delle Amministrazioni e degli Istituti Scolastici, della Pubblica
Amministrazione, dell’Amministrazione Carceraria, del CONI e della formazione
professionale con specifico curricolo e comprovata formazione psicologica nei settori
scientifico-disciplinari previsti dagli ordinamenti delle Scuole di specializzazione
nella misura di 3 tutor per ognuna delle sette aree di intervento del SPT in ciascuna
Scuola di Specializzazione. A questo scopo le Università possono conferire a
professionisti psicologi che esercitano presso i Servizi previsti dalla presente Legge,
incarichi di tutorato formativo e percorsi formativi in servizio, per la durata prevista
dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici, con oneri a carico del finanziamento
della presente legge, nella misura per ciascuna scuola di almeno tre professionisti tutor
per ognuno delle tipologie di Servizio istituite con la presente legge. Ai tutor viene
riconosciuta una indennità aggiuntiva pari a un quinto dello stipendio annuo netto
presso l’amministrazione di appartenenza.
- Analogamente a quanto previsto dall’art. 40 comma 1 del D.lgs. 368/99 per gli
specializzandi in Medicina, anche per gli Psicologi in formazione universitaria nei
percorsi di specializzazione post lauream per la Rete Psicologica Nazionale,
impegnati in formazione nel Servizio di Psicologia di Territorio e nel Servizio di
Psicologia Scolastica e Universitaria, l’impegno richiesto è pari a quello previsto per
il personale del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, complessivamente 38 ore
settimanali.
10.Per effetto del fabbisogno individuato negli articoli 8 comma 10, 9 comma 12, 10
comma 9, 11 comma 8, 12 comma 9, 13 comma 13, 15 comma 12, 16 comma 10, 17
comma 10, 18 comma 4, 19 comma 9, 20 comma 6, per ognuno dei quattro anni
accademici successivo all’entrata in vigore della presente Legge, sono ammessi
10.000 specializzandi alle Scuole di specializzazione di cui al presente articolo. Il
numero di specializzandi ammessi negli anni accademici seguenti sarà determinato di
concerto dal Ministero della Salute, dell’Università e delle Finanze, Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e il Comitato di
coordinamento della Rete psicologica nazionale, funzionale ad assicurare il turnover
del personale e i futuri obiettivi di sviluppo del servizio.
11.Le tasse di iscrizione a carico degli specializzandi saranno determinate dalle
Università e commisurate ai costi sostenuti per le docenze e per l’organizzazione dei
Corsi di Specializzazione.
12.Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca,
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e il
Comitato di coordinamento della Rete psicologica nazionale, determinano con uno o
più decreti il fabbisogno stimato e ponderato dei posti, suddivisi per tipologia
funzionale, disponibili per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata
per l’anno accademico in corso, coperti con contratti finanziati con risorse statali, con
contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti
pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui al successivo comma
13.Gli Psicologi in possesso del titolo di Specializzazione universitaria che avranno
accesso ai ruoli previsti nelle Amministrazioni di appartenenza, avranno un
inquadramento analogo e un trattamento economico commisurato a quello
attualmente previsto per gli Psicologi nel Servizio Sanitario Nazionale.
14.Alle Scuole di specializzazione universitarie si accede tramite Concorso nazionale
indetto dal Ministero dell’Università e della ricerca con modalità e criteri analoghi a
quelli previsti dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
10 agosto 2017, n. 130, recante il "Regolamento concernente le modalità per
l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi
dell'art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368", come modificato
dall'articolo 237, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34,
dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 20 luglio 2020 n. 79 e, da ultimo,
dall'art. 60, comma 4, del richiamato decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
15.Oltre al numero di posti determinato come previsto dal precedente comma 10, si
possono prevedere posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti
pubblici/privati che verranno assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai
posti coperti con contratti finanziati con risorse statali e ai posti coperti con contratti
aggiuntivi finanziati dalle regioni e dalle province autonome. In modo particolare
possono essere previsti posti in soprannumero per:
a) Psicologi Militari: possono concorrere per la riserva dei posti disponibili per le
esigenze della Sanità Militare i candidati designati da parte dell’Ispettorato generale
della Sanità Militare, per un contingente non superiore al 5% individuato d'intesa
con il Ministero della Difesa.
b) Psicologi della Sanità della Polizia di Stato: è stabilita, d'intesa con il Ministero
dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per
cento per le esigenze della Sanità della Polizia di Stato.
c) Sanità della Guardia di Finanza: è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, una riserva di posti per le esigenze della Sanità della Guardia di
Finanza complessivamente non superiore al cinque per cento, tenuto conto delle
esigenze della Sanità della Guardia di Finanza.
Per essere ammessi alle suddette categorie di posti i candidati devono farne espressa
richiesta nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i soggetti rientranti nelle
categorie di cui al presente comma devono necessariamente svolgere l'attività
formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell’ambito della
propria rete formativa. La partecipazione su posti riservati e in sovrannumero alla
formazione specialistica da parte degli psicologi riservatari risponde a specifiche
esigenze delle Amministrazioni richiedenti le riserve stesse, sulle quali grava la
copertura degli oneri relativi alla remunerazione da corrispondere ai suddetti
specializzandi per la frequenza del corso di specializzazione.
16.In via transitoria e in prima applicazione della Legge, per gli psicologi in possesso di
titolo di specializzazione universitaria o titolo equipollente conseguito
precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, viene richiesto per
accedere ai concorsi di immissione in ruolo come psicologo nei servizi istituiti dalla
presente legge, la frequenza con esito positivo di un Master di psicologia di territorio,
della durata di un anno accademico, istituto dalle Università sede di Scuola di
Specializzazione, in collaborazione coi Dipartimenti di psicologia delle Aziende
Sanitarie incluse nella Rete formativa, che preveda attività di tirocinio presso i servizi
per un orario di non meno di 36 ore settimanali. Per tale frequenza sono messe a
concorso 2000 borse di studio di 25.000 euro lordi ciascuna. Tale frequenza non è
obbligatoria per gli psicologi che siano dipendenti o in rapporto di lavoro
convenzionato per più di 20 ore settimanali con il Servizio Sanitario Nazionale. Le
tasse di iscrizione a carico dei corsisti saranno commisurate ai costi sostenuti dalle
Università per le docenze e per l’organizzazione dei Master. Le Università possono
conferire a professionisti psicologi che esercitano presso i Servizi previsti dalla
presente Legge, incarichi di tutorato formativo e percorsi formativi on the job, per la
durata prevista dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici, con oneri a carico del
finanziamento della presente legge, nella misura per ciascuna scuola di almeno tre
professionisti tutor per ognuno delle tipologie di Servizio istituite con la presente
legge.
Art. 22
(Rete formativa delle Scuole di Specializzazione Universitarie)
- Per ogni scuola di specializzazione si individua un numero di strutture che
compongono la rete formativa, nel rispetto degli standard di cui al comma 4 del
presente articolo e all’articolo 23 comma 1 della presente Legge, al fine di garantire la
qualità assistenziale e formativa della rete stessa. Per rete formativa si intende
l’insieme di tutte le strutture coinvolte nella formazione: le strutture di sede, le strutture
collegate e le eventuali strutture complementari, le quali, in collaborazione tra loro,
garantiscono la completezza del percorso formativo degli psicologi in formazione.
Durante il proprio percorso, lo psicologo in formazione è assegnato ai dipartimenti,
reparti e ai servizi delle strutture facenti parte della rete formativa della propria Scuola.
- Ai fini della costituzione della Rete Formativa le Università possono stipulare
convenzioni con:
Strutture e servizi sanitari delle ASL e delle Aziende Ospedaliere,
Strutture del servizio sociale degli Ambiti territoriali sociali,
Strutture e organizzazioni del Terzo settore.
- Le Università possono inoltre stipulare convenzioni con Istituti di Specializzazione in
Psicoterapia, abilitati ai sensi del Regolamento (D.M. 11 dicembre 1998 n. 509) al fine
di condividere programmi comuni di insegnamento e per la realizzazione di parti del
programma formativo previsto dall’Ordinamento e dal Regolamento didattico, fatta
salva l’osservanza dei criteri minimi generali e specifici e degli standard di
performance previsti per la Scuola e per la relativa rete formativa della Scuola di
Specializzazione. Gli psicologi che vorranno avvalersi della frequenza dei Corsi
presso le Scuole di Specializzazione di Psicoterapia convenzionate con le Università,
in possesso di Laurea Magistrale in Psicologia, di abilitazione alla professione di
psicologo e di idonei requisiti scientifici e professionali, possono essere ammessi a
frequentare corsi e attività integrative del loro curriculum in base all’ordinamento
previsto ai sensi dell’articolo 21 comma 1 della presente Legge, presso le Scuole di
Specializzazione Universitarie, nei termini e alle condizioni stabilite in sede di
convenzione, e concorrere quindi all’ammissione al Contratto di formazione
psicologica specialistica previsto dall’articolo 6 Comma 3 della presente Legge,
segnalando all’atto di presentazione della Domanda di partecipazione al Concorso di
aver effettuato la preiscrizione con riserva alla Scuola di specializzazione in
psicoterapia convenzionata.
- Entro 6 mesi dall’emanazione della presente Legge l’Osservatorio di cui all’articolo
24 propone al Ministero della Salute e dell’Università i criteri e gli standard di
accreditamento delle Reti formative delle Scuole di Specializzazione, da emanarsi per
Decreto congiunto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Università e della
Ricerca, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei seguenti principi:
Ogni rete formativa delle Scuole di Specializzazione deve documentare il possesso di
standard minimi generali e specifici rispondenti ai seguenti criteri:
a) capacità strutturale, nel senso di possesso di spazi adeguati all’esercizio delle
funzioni previste, secondo standard strutturali, a loro volta suddivisi in:
- fondamentali, che devono essere presenti sia nella struttura di sede sia in quelle
collegate;
- annessi, che devono essere presenti nella struttura di sede e nelle strutture
collegate o negli enti del Servizio sanitario nazionale, del Servizio Sociale e del
Terzo Settore che le ospitano;
- servizi generali, che devono essere presenti negli enti del Servizio sanitario
nazionale, del Servizio Sociale e del Terzo Settore che ospitano la struttura di
sede o la struttura collegata;
b) capacità tecnologica, nel senso di possesso di attrezzature necessarie per l’esercizio
delle funzioni previste;
c) capacità amministrativa e organizzativa, nel senso di adeguati processi
comunicativi e amministrativi e di sussistenza delle competenze professionali
necessarie;
d) capacità assistenziale, nel senso di garantire un’adeguata quantità e tipologia di
interventi e prestazioni psicologiche e assistenziali.
Art. 23
(Rapporti fra la Scuola di specializzazione, la rete formativa ed il Servizio sanitario
nazionale, i Servizi Sociali e il Terzo Settore)
- La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni
viciniori, in base a specifici Accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università
interessate. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare
almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli
specializzandi. Le strutture extra universitarie afferenti alla rete formativa sono
identificate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola tenendo conto degli
standard accreditanti. Lo psicologo in formazione specialistica viene assegnato ai
reparti/servizi delle strutture sanitarie, sociali e del III settore facenti parte della rete
formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola
e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. La
copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi
professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività
assistenziale, è a carico dell'azienda sanitaria presso cui avviene la formazione.
Laddove la struttura extra rete ricevente, per prassi o per normativa vigente nel Paese
estero o della Regione italiana ospitante, non sia disponibile a farsi garante della
copertura assicurativa, la stessa deve essere integrata o vicariata attraverso la stipula
di una polizza assicurativa, avente pari finalità, ad opera dello psicologo in formazione
specialistica.
- Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario,
mentre le Aziende e le Istituzioni accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario
nazionale assicurano a proprio carico la docenza affidata a personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale.
- L’Università, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi
per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente di strutture
accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale ed operante nelle
strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio, nonché con
professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al Servizio sanitario
nazionale, al servizio sociale o al III Settore ma comunque convenzionate con la
Scuola. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-
professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti.
- Al personale delle strutture convenzionate con la Scuola, cui è conferito l’incarico di
docenza, viene attribuito il titolo di “professore a contratto”. I professori a contratto
fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle
strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo
(voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l’elezione del
Direttore. I professori a contratto possono concorrere, nel rispetto dell'Ordinamento
didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, ai fini delle deliberazioni
adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti.
- L'attività didattica viene svolta contestualmente all’attività assistenziale,
salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento
dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale
del Servizio sanitario nazionale è necessario il nulla osta degli Organi competenti della
rispettiva direzione aziendale.
- Le attività professionalizzanti sono svolte dallo psicologo in formazione specialistica
sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 5 a 1 tra discenti e tutor. I tutor
possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di
tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del
tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale
dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale,
previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante
dell’orario di servizio.
- Per i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie e sociali non incluse nella rete
formativa devono essere approvate apposite motivate convenzioni in deroga e redatti
progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. I tutor sono
responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli psicologi in formazione
specialistica all’interno della struttura di riferimento.
Art. 24
(Osservatorio nazionale per la formazione psicologica specialistica e
accreditamento delle Scuole di Specializzazione)
- Presso il Ministero dell’Università e della ricerca è istituito l'Osservatorio nazionale
della formazione psicologica specialistica con il compito di determinare gli standard
per l'accreditamento delle strutture universitarie, di determinare e di verificare i
requisiti di idoneità delle Scuole di Specializzazione Universitarie per la Professione
Psicologica nella Rete Psicologica Nazionale, della rete formativa e delle singole
strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione,
nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in
conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei
requisiti di idoneità della rete formativa si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo
studio degli psicologi in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla
lettura professionale nazionale e internazionale;
b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento
completo alla professione;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge
la formazione;
d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio
formativo multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e psicologi in formazione specialistica.
- L’accreditamento delle singole strutture è disposto, su proposta dell'Osservatorio di
cui al comma 1, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.
- L'Osservatorio nazionale è composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca;
b) tre rappresentanti del Ministero della sanità;
c) Psicologi Direttori di Dipartimenti Universitari sede di Corsi di Laurea in
Psicologia o di Scuole di Specializzazione in Psicologia, designati dalla
Conferenza dei Rettori;
d) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
e) un rappresentante del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi
f) tre rappresentanti degli psicologi in formazione specialistica, eletti fra gli
studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Fino alla data dell'elezione dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno
parte dell'Osservatorio tre psicologi in formazione specialistica nominati, su
designazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, d'intesa con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
- Il presidente dell’Osservatorio è nominato d’intesa fra il Ministro della sanità ed il
Ministro dell’università e della ricerca.
- L'Osservatorio propone ai Ministri della sanità e dell’università, ricerca
scientifica e tecnologica le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a
quanto previsto al comma 1.
- In sede di prima applicazione, sono accreditate le Scuole di Specializzazione
universitarie in Psicologia già esistenti alla data di entrata in vigore della presente
Legge, qualora modifichino il proprio regolamento didattico in conformità a
quanto stabilito dal precedente articolo 21 comma 1, fatta salva la verifica degli
standard e dei requisiti prescritti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
CAPO VII
Diritto all’accesso personale alla psicoterapia e alla promozione del benessere
psicologico
Art. 25
(Istituzione del fondo permanente per il Bonus Psicologo)
- È istituito presso il Ministero della Salute il "Fondo permanente per il sostegno al
benessere psicologico" destinato a finanziare l'accesso diretto all'accompagnamento
psicologico ovvero alla psicoterapia come previsto dalle disposizioni contenute
nell'articolo 1-quater, comma 3, della legge 15/2022.
- All’art.1-quater, comma 3, della legge n. 15/2022 le parole “e di 8 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2024” sono sostituite con “e di 215.000.000 euro a decorrere
dall’anno 2026”.
- All’art.1-quater, comma 4, della legge n. 15/2022 le parole da “Agli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022, e a quelli
derivanti dall’attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l’anno
2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022, che è incrementato
dell’importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190” sono
sostituite con “Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, pari a 215.000.000
euro annui, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato, mediante il Fondo permanente per il bonus
psicologo, che è incrementato dell’importo complessivo di 215.000.000 euro annui,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n.190”.
- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze consente la donazione in regime di
detrazione ovvero di deduzione al Fondo permanente per il bonus psicologo da parte
di persone fisiche, come previsto dall’articolo 83, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017,
n.117 ovvero dall’articolo 83, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 ovvero
dall’articolo 10, comma 1, lettera G del D.P.R. 917/86, e da parte di imprese come
previsto dall’articolo 100, comma 2, lettera H del D.P.R. 917/86 ovvero dall’articolo
83, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117. Le eventuali risorse donate sono da
considerarsi aggiuntive e non sostitutive rispetto al finanziamento dello Stato.
- In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di consenso informato
per i minori, nonché alle disposizioni del Codice civile in tema di rappresentanza legale
dei minori, è riconosciuto ai minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età il
diritto di accedere autonomamente a prestazioni di psicoterapia, senza necessità del
consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore. Resta fermo
l'obbligo del consenso genitoriale o del tutore per l'eventuale somministrazione di
terapie farmacologiche o altri trattamenti sanitari integrativi connessi alla psicoterapia.
CAPO VIII
Rapporti col III Settore nella Rete Psicologica Nazionale
Art. 26
(Funzioni, compiti e accreditamento dei soggetti del Terzo Settore nella Rete Psicolo-
gica Nazionale)
- I soggetti del Terzo Settore, comprese le Associazioni di Promozione Sociale (APS),
le Organizzazioni di Volontariato (OdV), le Cooperative Sociali e le Fondazioni, in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accreditati ai sensi del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), possono partecipare alla
realizzazione degli obiettivi della Rete Psicologica Nazionale, attraverso lo svolgi-
mento di attività complementari, sussidiarie e integrate con il Servizio di Psicologia di
Territorio (SPT).
- Le funzioni affidate ai soggetti del Terzo Settore accreditati includono: a) attività di
promozione del benessere psicologico e sociale nei contesti comunitari; b) interventi
di prevenzione primaria e secondaria nei diversi contesti educativi, lavorativi, abitativi
e di comunità; c) azioni di supporto psicologico individuale e collettivo nei contesti di
marginalità sociale e fragilità psicosociale; d) partecipazione alla co-progettazione dei
Piani Territoriali Triennali di cui all’articolo 3 della presente Legge; e) contributo alla
ricerca-azione, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche basate su evi-
denze scientifiche e localmente contestualizzate; f) formazione continua e supervisione
per volontari e operatori delle reti sociali territoriali.
- L’accreditamento dei soggetti del Terzo Settore avviene su base istituzionale, secondo
procedure pubbliche informate ai principi di trasparenza, imparzialità, parità di ac-
cesso, proporzionalità e pubblicità, ed è subordinato al possesso di requisiti minimi di
qualità, tra cui: a) documentata esperienza in ambito psicologico, educativo o psicoso-
ciale; b) presenza di personale psicologo con regolare iscrizione all’Albo e con forma-
zione coerente con le finalità della presente Legge; c) adozione di strumenti di valuta-
zione della qualità e della soddisfazione dell’utenza; d) capacità organizzativa e logi-
stica coerente con i requisiti tecnico-gestionali stabiliti dal Ministero della Salute; e)
aderenza ai principi etici e deontologici della professione psicologica e rispetto dei
diritti degli utenti.
- Le Regioni, d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali e i Consigli Territoriali della Rete
per il benessere psicologico, definiscono i requisiti specifici per l’accreditamento, i
criteri di monitoraggio e di revoca, nonché le modalità per la stipula di convenzioni e
contratti di collaborazione, secondo le disposizioni dell’art. 55 e seguenti del Codice
del Terzo Settore.
- I soggetti del Terzo Settore accreditati partecipano, su base convenzionale o proget-
tuale, all’attuazione delle attività previste dal Piano Territoriale Triennale (PTT), con-
correndo alla realizzazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) in
ambito psicologico.
- I soggetti del Terzo Settore accreditati partecipano, sulla base di specifici accordi de-
finiti a livello regionale e locale, alle Reti Formative Territoriali, contribuendo alla
formazione continua, alla supervisione, alla sperimentazione e alla diffusione di buone
pratiche in raccordo con le Università, gli Ordini professionali e i Servizi di Psicologia
di Territorio. Gli psicologi specializzandi, ai sensi dell'art. 21 della presente legge e
del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, possono essere asse-
gnati, nell'ambito delle attività formative e delle funzioni previste dai rispettivi con-
tratti di formazione-lavoro, anche presso soggetti del Terzo Settore accreditati. Al con-
seguimento del titolo di specializzazione, gli psicologi che abbiano svolto in modo
continuativo il periodo di formazione-lavoro presso un soggetto accreditato del Terzo
Settore possono essere inseriti direttamente negli organici dello stesso soggetto, se-
condo le modalità e i criteri stabiliti dagli accordi convenzionali e contrattuali.
- La partecipazione dei soggetti del Terzo Settore è soggetta a rendicontazione econo-
mico-finanziaria e valutazione di impatto sociale, secondo modalità stabilite con de-
creto del Ministro della Salute, da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della
presente Legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
- I soggetti accreditati decadono automaticamente dal sistema di accreditamento in caso
di perdita dei requisiti, violazione dei diritti degli utenti o gravi inadempienze, secondo
quanto previsto dalle Linee guida ANAC e dalle normative vigenti in materia.
CAPO IX
Autorità Garante dei Diritti Psicologici
Art. 27
(Istituzione dell’Autorità Garante dei Diritti Psicologici)
- È istituita l’Autorità Garante dei Diritti Psicologici, quale organo autonomo e indi-
pendente, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- L’Autorità opera a garanzia dell’effettiva attuazione della presente legge, vigilando
sul rispetto dei diritti psicologici riconosciuti dalla Costituzione, dai trattati interna-
zionali e dalla normativa vigente.
- L’Autorità svolge le proprie funzioni in piena autonomia di giudizio e di valutazione.
Art. 28
(Compiti e funzioni)
- L’Autorità Garante:
a) promuove la conoscenza e la cultura dei diritti psicologici;
b) vigila sull’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni psicologiche
(LEA/LEPS);
c) riceve segnalazioni da cittadini, associazioni o enti in merito a violazioni o inadem-
pienze relative alla fruizione dei servizi psicologici;
d) promuove ispezioni, relazioni, richieste di chiarimento nei confronti delle ASL, dei
Ministeri competenti, delle Regioni;
e) formula raccomandazioni e pareri obbligatori ma non vincolanti;
f) propone modifiche normative e regolamentari per l’efficace attuazione della legge;
g) promuove il coordinamento con le autorità garanti regionali.
Art. 29
(Potere di segnalazione e sanzione)
- L’Autorità può segnalare al Parlamento, al Governo e alla Corte dei Conti le gravi
inadempienze e le violazioni sistemiche.
- In caso di persistente inottemperanza alle raccomandazioni, può richiedere l’apertura
di procedimenti ispettivi o sanzionatori da parte delle autorità competenti.
- Può richiedere l’intervento del Ministero della Salute o del MEF nei confronti di enti
inadempienti.
Art. 30
(Composizione e nomina)
L’Autorità è composta da una sola figura di Garante nazionale.
Il Garante è scelto tra personalità di comprovata competenza ed esperienza nel
campo della psicologia, della salute pubblica e dei diritti umani.
- Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 31
(Durata in carica e incompatibilità)
Il Garante resta in carica per quattro anni, rinnovabile una sola volta.
Non può esercitare attività professionali retribuite, né ricoprire incarichi pubblici o
politici durante il mandato.
- È incompatibile con cariche direttive negli Ordini professionali e nelle istituzioni sa-
nitarie.
Art. 32
(Collaborazioni e struttura di supporto)
- L’Autorità si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa, con personale distac-
cato da pubbliche amministrazioni o assunto a tempo determinato.
- Può istituire tavoli di confronto con gli Ordini professionali, le Regioni, le associa-
zioni di tutela dei diritti, le Università.
- Presenta annualmente una relazione al Parlamento sull’attuazione della legge e sullo
stato della salute psicologica in Italia.
Art. 33
(Istituzione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti psicologici)
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire Garanti
regionali per i diritti psicologici, o figure analoghe, con i medesimi requisiti di
indipendenza, autonomia e competenza esclusiva previsti per l’Autorità garante.
- È istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti psicologici, composta dai
garanti regionali dei diritti psicologici o figure analoghe.
CAPO X
Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia
Art. 34
(Disposizioni finanziarie)
- Per la realizzazione Rete Psicologica Nazionale e del SPT è autorizzata la spesa di
2.754 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per l’immissione in ruolo degli
psicologi, con la seguente articolazione:
a. 195 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8,
comma 10;
b. 325 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9,
comma 12;
c. 570 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 10,
comma 15;
d. 97,5 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 11
comma 8;
e. 97,5 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 12
comma 9;
f. 104 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 13
comma 13;
g. 130 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 15
comma 12;
h. 260 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 16
comma 12;
i. 234 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 17
comma 7;
j. 117 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 18
comma 4;
k. 520 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 19
comma 9;
l. 104 milioni di euro annui per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 20
comma 10;
- Per il finanziamento del Fondo permanente per il bonus psicologo di cui all’articolo
25 è autorizzata la spesa di 215 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
- Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 14, comma 29, è autorizzata la
spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
- Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 21, comma 2, è autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, per il reclutamento dei tutor.
- Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 21, comma 10, è autorizzata la
spesa di 250 milioni di euro per il trattamento economico degli specializzandi e di 8
milioni di euro per il reclutamento dei tutor previsti all’articolo 21, comma 8, per
ciascuna annualità dal 2026 al 2029.
- Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 21 comma 16 è autorizzata, per
l’anno 2026, la spesa di 70 milioni di euro per le borse legate ai master di
specializzazione e di 4 milioni di euro per il reclutamento dei tutor.
- Ai nuovi o maggiori oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede1 a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista
dai documenti di programmazione economica e finanziaria. Qualora la crescita pro-
grammatica prevista non garantisca le risorse necessarie alla copertura finanziaria della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, vengono individuati e resi operativi meccanismi e misure ag-
giuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva.
- Per sostenere l’attuazione della presente legge, lo Stato e le Regioni favoriscono l’utilizzo
delle risorse disponibili nell’ambito dei fondi europei, in particolare del Fondo
Sociale Europeo Plus (FSE+), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del
programma EU4Health, nonché delle risorse derivanti dalle Missioni 5 e 6 del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per finanziare progetti di rafforzamento dei
servizi psicologici territoriali, digitalizzazione, promozione della salute mentale, in-
clusione sociale e sviluppo della sanità e del welfare di prossimità. Le risorse europee
e del PNRR sono utilizzate nei limiti consentiti dai regolamenti dell'Unione europea,
dai programmi operativi nazionali e regionali e dalla normativa nazionale vigente,
senza coprire spese ordinarie o permanenti di funzionamento. Con decreto del Ministro
della Salute, sentite le Regioni, sono fornite indicazioni per favorire l’accesso coordinato
a tali fondi e l'integrazione con gli strumenti di programmazione nazionale e territoriale.
Art. 35
(Clausola di salvaguardia)
- Le disposizioni della presente legge sono applicate nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti
e le relative norme di attuazione.