“Zotti-Lizzi per il Riconoscimento del lavoro usurante per i conducenti del trasporto merci”
Data apertura
26 maggio 2025
Scadenza
28 febbraio 2026
Sostenitori
3.759
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Sintesi della Proposta di Legge: Finalità e Obiettivi La proposta di legge, ispirata ai principi di giustizia sociale e tutela della salute dei lavoratori sanciti dalla Costituzione, mira a rafforzare la protezione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci attraverso le seguenti finalità specifiche: Tutela pensionistica e previdenziale Prevede l’anticipazione dell’età pensionabile e/o l’incremento del coefficiente di trasformazione del montante contributivo, modulati in base alla durata e all’intensità dell’attività usurante svolta, per garantire una pensione adeguata ai lavoratori del settore. Benessere psico-fisico dei lavoratori Promuove l’accesso prioritario a programmi specifici di salute e sicurezza sul lavoro, comprendenti servizi di telemedicina, prevenzione, recupero fisico e psicologico, oltre a campagne di sensibilizzazione e formazione dedicate alla categoria. Sicurezza stradale Mira a ridurre il rischio di incidenti causati da affaticamento e stress, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali che pongono la tutela psico-fisica del conducente come condizione essenziale per la sicurezza della circolazione. Incentivi economici Introduce incentivi per i lavoratori che scelgono di proseguire l’attività oltre l’età per la pensione anticipata e per le imprese che adottano misure migliorative delle condizioni lavorative dei propri dipendenti. Contributi figurativi aggiuntivi Prevede l’assegnazione di contributi figurativi aggiuntivi per ogni ann
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Quesito
Relazione di Presentazione della Proposta di Legge di Iniziativa Popolare: "Zotti-Lizzi per il Riconoscimento del Lavoro Usurante per i Conducenti del Trasporto Merci"
Illustrissimi Onorevoli Membri del Governo,
con la presente relazione si intende illustrare la ratio legis e le finalità precipue della proposta di legge di iniziativa popolare rubricata "Riconoscimento del Lavoro Usurante per i Conducenti del Trasporto Merci". Tale iniziativa normativa trae origine dalla pregnante constatazione della peculiarità e della gravosità intrinseca dell'attività professionale svolta dai conducenti del trasporto merci, categoria lavorativa che, pur rivestendo un ruolo nevralgico per il tessuto economico e sociale del Paese, si trova ad operare in condizioni di significativo logoramento psico-fisico, ad oggi non adeguatamente riconosciute e tutelate dal vigente ordinamento giuridico in materia di lavoro usurante. Analisi della Situazione Attuale e delle Criticità:
Il nomen iuris della presente proposta di legge evoca immediatamente la necessità di colmare una lacuna normativa che, de facto, non equipara le condizioni di lavoro dei conducenti del trasporto merci a quelle già riconosciute come usuranti per altre categorie professionali ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni. La praemissa della proposta di legge evidenzia, con puntuale disamina, le molteplici e concorrenti fonti di usura che caratterizzano quotidianamente l'attività dei conducenti. Si tratta di fattori oggettivi e strutturali, quali i prolungati orari di guida, spesso in deroga, seppur formalmente consentita, alle normative sui tempi di guida e riposo a causa di imprescindibili esigenze operative e stringenti vincoli contrattuali. Tale prassi, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 18390 del 5 luglio 2024 e sentenze conformi), pur nel rispetto formale delle disposizioni, può condurre ad un accumulo di stanchezza e stress incompatibile con la tutela della salute e della sicurezza stradale. Ulteriori elementi di criticità risiedono nelle condizioni lavorative gravose e stressanti, che impongono elevati livelli di concentrazione, la gestione di situazioni di traffico complesse e pericolose, l'esposizione a fattori ambientali nocivi e la movimentazione di carichi. L'isolamento professionale, la forte pressione psicologica derivante dalle responsabilità connesse al trasporto, le elevate responsabilità civili e penali e la mancanza di prevedibilità dei riposi concorrono a delineare un quadro lavorativo di indubbia penosità. Tale congerie di fattori usuranti si traduce in un elevato rischio di sviluppare patologie professionali, sia di natura fisica che mentale, con conseguenze negative non solo per la salute dei lavoratori, ma anche per la sicurezza stradale e per la sostenibilità del sistema previdenziale e sanitario nazionale. Finalità e Obiettivi della Proposta di Legge:
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo primario di riconoscere formalmente il lavoro dei conducenti del trasporto merci come lavoro usurante. Tale riconoscimento, lungi dal costituire un mero atto dichiarativo, mira a dispiegare una serie di misure di tutela concrete ed efficaci, atte a compensare il logoramento psico-fisico subito dai lavoratori e a promuovere un miglioramento complessivo delle loro condizioni di vita e di lavoro. In linea con i principi di giustizia sociale e di tutela della salute dei lavoratori sanciti dalla Carta Costituzionale, la proposta di legge persegue le seguenti finalità specifiche: · Garantire una tutela pensionistica e previdenziale adeguata, attraverso l'anticipazione dell'età pensionabile e/o l'incremento del coefficiente di trasformazione del montante contributivo, modulati in relazione alla durata e all'intensità dell'attività usurante svolta. · Promuovere il benessere psico-fisico dei lavoratori, mediante l'accesso prioritario a programmi di salute e sicurezza sul lavoro specifici per la categoria, comprendenti servizi di telemedicina, programmi di prevenzione e recupero fisico e psicologico, nonché campagne di sensibilizzazione e formazione. · Migliorare la sicurezza stradale, attraverso la riduzione del rischio di incidenti causati da affaticamento e stress, anche in ottemperanza ai più recenti orientamenti giurisprudenziali che pongono l'accento sulla centralità della tutela psico-fisica del conducente quale presupposto per la sicurezza della circolazione. · Introdurre incentivi economici per i lavoratori che scelgono di proseguire l'attività oltre i limiti per la pensione anticipata e per le imprese che adottano misure volte al miglioramento delle condizioni lavorative dei propri dipendenti. · Prevedere contributi figurativi aggiuntivi per ogni anno di servizio svolto, al fine di riconoscere l'effettiva usura derivante dall'attività. · Promuovere la revisione e l'adeguamento delle normative sui tempi di guida e riposo, rendendole più aderenti alle esigenze psico-fisiche dei conducenti e prevedendo meccanismi di recupero compensativo per i riposi ridotti, in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. · Sollecitare l'implementazione di aree di servizio e parcheggi sicuri e attrezzati, al fine di migliorare la qualità dei periodi di interruzione dell'attività lavorativa. Meccanismi di Attuazione e Copertura Finanziaria:
La proposta di legge prevede l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio affidato alla Commissione Nazionale per il Monitoraggio delle Condizioni di Lavoro, integrata con rappresentanti delle categorie interessate, al fine di garantire l'efficace attuazione delle misure previste e di raccogliere dati utili per eventuali interventi migliorativi. Per quanto concerne la copertura finanziaria, la proposta individua diverse fonti di finanziamento, tra cui il rifinanziamento e la riallocazione di fondi esistenti, l'introduzione di un contributo proporzionale a carico delle imprese di trasporto merci, l'utilizzo di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative nel settore, l'attivazione di linee di finanziamento europee, la valutazione di un meccanismo di "responsabilità estesa del committente", la promozione di accordi con istituti previdenziali e assicurativi e un'attenta analisi dell'impatto economico e sociale della mancata attuazione di misure di tutela. Conclusioni:
In definitiva, la presente proposta di legge di iniziativa popolare, presentata ai sensi dell’articolo 71 della Costituzione, rappresenta una risposta concreta e necessaria alle esigenze di una categoria di lavoratori che, con il proprio impegno quotidiano, contribuisce in maniera fondamentale al progresso economico e sociale del Paese, ma che sconta condizioni di lavoro particolarmente gravose e usuranti. Il riconoscimento del lavoro usurante per i conducenti del trasporto merci non costituisce solamente un imperativo di giustizia sociale e di tutela della salute, ma rappresenta altresì un investimento strategico nella sicurezza stradale e nella sostenibilità del sistema nel suo complesso. Confidando nella Vostra sensibilità istituzionale e nella Vostra attenzione verso le problematiche del mondo del lavoro, si auspica una rapida e favorevole disamina della presente proposta di legge.
Proposta di Legge di Iniziativa Popolare
Titolo
Proposta di Legge “Zotti-Lizzi per il riconoscimento del Lavoro Usurante per i Conducenti del Trasporto Merci”
Premessa:
Considerato il ruolo essenziale e insostituibile che i conducenti del trasporto merci svolgono nel garantire il funzionamento delle attività economiche, produttive e sociali del nostro Paese, assicurando l'approvvigionamento di beni primari, materie prime e prodotti finiti; Considerato che il loro lavoro è intrinsecamente caratterizzato da:
• Prolungati orari di guida irregolari e imprevedibili, spesso in violazione delle normative sui tempi di guida e riposo a causa di imprevisti logistici, traffico intenso, condizioni meteorologiche avverse e stringenti scadenze di consegna imposte dalla committenza, rendendo di fatto impossibile una programmazione affidabile della giornata lavorativa e della vita privata derivante dal mancato recepimento dell’obbligo di dotarsi di uno strumento per il conteggio delle ore effettivamente lavorate (sentenza c-5518) della Corte Europea • Condizioni lavorative gravose e spesso stressanti, che includono la necessità di mantenere elevati livelli di concentrazione per periodi prolungati, la gestione di situazioni di traffico complesse e pericolose, l'esposizione a vibrazioni, rumore e agenti atmosferici, nonché la movimentazione di carichi; • Isolamento professionale, in quanto il conducente opera frequentemente in solitudine per lunghe tratte, lontano dalla propria famiglia e da contesti sociali, con conseguenti ripercussioni sul benessere psicologico; • Forte pressione psicologica, derivante dalle responsabilità legate alla sicurezza del carico, del veicolo e propria, dal rispetto delle tempistiche di consegna, dalla necessità di interagire con diverse figure (clienti, addetti al carico/scarico, forze dell'ordine) e dalla gestione di imprevisti; • Elevate responsabilità civili e penali, in caso di incidenti stradali o di violazioni delle normative, che gravano direttamente sul conducente; • Mancanza di prevedibilità delle pause e dei riposi, spesso condizionati da fattori esterni e non pienamente fruibili in condizioni adeguate, con un impatto negativo sul recupero fisico e mentale; • Rischio elevato di sviluppare patologie professionali, sia di natura fisica (disturbi muscolo-scheletrici, problemi cardiovascolari, disturbi del sonno, obesità) che mentale (stress cronico, ansia, depressione); • Impatto negativo della saturazione delle ore di guida e della gestione dei riposi previsti dal Regolamento (CE) n. 561/2006, in particolare per quanto concerne la possibilità di effettuare fino a tre periodi di riposo giornaliero ridotto di almeno 9 ore nell'arco di una settimana, senza un meccanismo di recupero tempestivo e adeguato. Tale prassi, pur se consentita, comporta un accumulo di stanchezza e stress significativo per il conducente, come evidenziato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui si segnalano l'ordinanza 5 luglio 2024, n. 18390 e sentenze similari, che hanno posto l'accento sulla necessità di interpretare le normative sui tempi di guida e riposo in modo da garantire effettivamente la sicurezza stradale e la tutela della salute dei lavoratori, riconoscendo come prassi reiterate di riposi ridotti possano compromettere tali obiettivi. Ritenuto che tali condizioni siano non solo comparabili, ma in molti aspetti superiori a quelle già riconosciute come usuranti per altre categorie professionali ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e delle integrazioni successive; Considerato che il riconoscimento del lavoro usurante per i conducenti del trasporto merci non rappresenta solamente un atto di giustizia sociale e di tutela della salute dei lavoratori, ma costituisce anche un investimento nella sicurezza stradale per tutti gli utenti, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti causati da affaticamento e stress, anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali che sottolineano la centralità della tutela psicofisica del conducente; Considerato altresì che l'attività lavorativa dei conducenti di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, con particolare riferimento ai corrieri impegnati nelle operazioni di consegna e ritiro di plichi e merci, è parimenti caratterizzata da condizioni di gravosità e usura significative, quali: · Elevato numero di consegne e ritiri giornalieri, spesso superiore a 150 unità, comportante una continua esposizione al traffico urbano ed extraurbano, con frequenti operazioni di carico e scarico, movimentazione manuale di colli e sollecitazioni psico- fisiche connesse alla gestione di tempi ristretti e percorsi complessi; · Operatività in condizioni atmosferiche avverse, che acuiscono la difficoltà e la pericolosità della guida e delle operazioni connesse; · Pressione temporale elevata, derivante dalla necessità di rispettare scadenze di consegna stringenti e di ottimizzare i percorsi al fine di massimizzare il numero di spedizioni effettuate; · Analoghe problematiche di isolamento professionale e di limitata prevedibilità delle pause e dei riposi riscontrate per i conducenti di veicoli di massa superiore; Considerato inoltre che l'attività di conducente di veicoli adibiti al trasporto merci, indipendentemente dalla massa complessiva del veicolo condotto e dalla natura giuridica del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo), presenta intrinsecamente i medesimi fattori di usura psico-fisica, con identiche ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza stradale; Ritenuto pertanto necessario estendere l'ambito di applicazione delle misure di tutela previste per il lavoro usurante anche ai conducenti di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto merci e ai lavoratori autonomi esercenti la medesima attività; Si Propone la seguente Legge di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71 della Costituzione.
Articolo 1 – Finalità
La presente legge persegue la finalità di riconoscere la natura usurante dell'attività lavorativa svolta dai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, indipendentemente dalla massa complessiva del veicolo condotto e dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, al fine di assicurare loro una tutela previdenziale ed assistenziale adeguata, di promuovere il benessere psico-fisico dei lavoratori e di incrementare la sicurezza stradale. Articolo 2 – Ambito di Applicazione
- Il riconoscimento della natura usurante dell'attività lavorativa si estende a tutti i conducenti di automezzi adibiti al trasporto merci, siano essi lavoratori autonomi o subordinati, che esercitano la propria attività su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ovvero inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di cose.
- Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, i soggetti interessati devono aver svolto l'attività di conducente di automezzi adibiti al trasporto merci per un periodo minimo, continuativo o frazionato, da definirsi in sede attuativa, tenuto conto dell'intensità e della durata dell'esposizione ai fattori di usura.
- Ai fini del riconoscimento, si applicheranno i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67, integrandoli con specifiche valutazioni inerenti alle peculiarità dell'attività lavorativa di conducente di automezzi adibiti al trasporto merci, con particolare riguardo all'imprevedibilità degli orari, alla frequenza dei pernottamenti fuori sede, all'incidenza dei fattori di stress psico-fisico e, per i conducenti di veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, al numero e alla frequenza delle operazioni di consegna e ritiro, nonché all'esposizione prolungata al traffico e agli agenti atmosferici. Articolo 3 – Misure di Tutela
I conducenti di automezzi adibiti al trasporto merci, indipendentemente dalla massa complessiva del veicolo condotto e dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, avranno diritto a: a) Anticipazione dell'età pensionabile, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con una riduzione fino a cinque anni rispetto all'età pensionabile ordinaria e/o un incremento del coefficiente di trasformazione del montante contributivo, modulabile in ragione della durata dell'attività usurante svolta e tenuto conto della frequenza dei riposi giornalieri ridotti effettuati nonché, per i conducenti di veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, anche del numero medio giornaliero di consegne e ritiri.
b) Accesso prioritario a programmi di salute e sicurezza sul lavoro specifici per la categoria, comprendenti:
Servizi di telemedicina dedicati, con particolare attenzione al monitoraggio di patologie correlate all'attività lavorativa (cardiovascolari, muscolo-scheletriche, disturbi del sonno, stress) e alla valutazione dei livelli di affaticamento, affiancati obbligatoriamente a sistemi di telesoccorso (dispositivi uomo a terra e altri), in considerazione della natura itinerante e solitaria della professione.
Programmi specifici volti a contrastare il deterioramento fisico, includenti attività di ginnastica posturale, fisioterapia preventiva, consulenze ergonomiche e visite mediche specialistiche periodiche e screening personalizzati, con particolare attenzione alla prevenzione dei disturbi del sonno e delle patologie correlate allo stress.
Iniziative di recupero psico-fisico, tra cui sessioni terapeutiche individuali o di gruppo, attività di rilassamento guidato (mindfulness, training autogeno), programmi di gestione dello stress e supporto psicologico dedicato, anche mediante convenzioni con professionisti del settore, con moduli specifici per la gestione della fatica cronica e dei disturbi del sonno.
Campagne di sensibilizzazione e formazione sui rischi specifici della professione, sulle strategie di prevenzione e sull'importanza di un adeguato riposo, anche alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali in materia. **Per i conducenti di veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, tali campagne dovranno includere specifiche indicazioni sui rischi connessi all'elevato numero di consegne e ritiri e all'operatività in contesti urbani congestionati. c) Incentivi economici:
Agevolazioni fiscali e/o contributive per i lavoratori che optano per la prosecuzione dell'attività lavorativa usurante oltre i limiti previsti per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico, al fine di compensare l'ulteriore usura psico-fisica, con una modulazione che tenga conto dell'anzianità di servizio e della frequenza dei riposi ridotti nonché, per i conducenti di veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, del numero medio giornaliero di consegne e ritiri.
Benefici economici per le imprese che adottano misure concrete finalizzate al miglioramento delle condizioni lavorative dei conducenti, quali l'ammodernamento del parco veicolare con mezzi più confortevoli e sicuri, l'organizzazione del lavoro che favorisca una maggiore prevedibilità degli orari e il rigoroso rispetto dei tempi di riposo (evitando il ricorso sistematico ai riposi ridotti), la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva, e l'investimento in formazione in materia di sicurezza e benessere, con particolare attenzione alla gestione della fatica e dello stress. Tali benefici saranno estesi anche alle imprese che impiegano un elevato numero di conducenti di veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 tonnellate e che adottano misure per ottimizzare i percorsi e ridurre il carico di lavoro dei propri dipendenti. d) Attribuzione di contributi figurativi aggiuntivi per ogni anno di servizio prestato in qualità di conducente di automezzi adibiti al trasporto merci, al fine di riconoscere l'effettiva usura derivante dall'attività, con eventuale maggiorazione per gli anni in cui si è fatto frequente ricorso ai riposi giornalieri ridotti. e) Revisione e adeguamento delle normative sui tempi di guida e di riposo, al fine di renderle più aderenti alle esigenze psico-fisiche dei conducenti e alle impellenze della sicurezza stradale, prevedendo limitazioni più stringenti all'utilizzo sistematico dei riposi giornalieri ridotti e introducendo meccanismi di recupero compensativo obbligatorio e tempestivo per i periodi di riposo di durata inferiore alla norma, in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Tale revisione dovrà considerare le specificità dell'attività dei corrieri e dei conducenti di veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, prevedendo specifiche disposizioni in relazione alla frequenza delle interruzioni e alla durata massima delle giornate lavorative, in considerazione del numero elevato di operazioni effettuate. f) Implementazione di aree di servizio e parcheggi sicuri e attrezzati, dotati di servizi igienici adeguati, docce, aree di riposo confortevoli e silenziose, e sistemi di sicurezza per i veicoli e i conducenti, al fine di migliorare la qualità dei periodi di interruzione dell'attività lavorativa e favorire un recupero efficace. Sarà altresì promossa la creazione di punti di appoggio logistico urbani che consentano ai corrieri e ai conducenti di veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 tonnellate di effettuare brevi pause in condizioni dignitose durante le loro intense giornate lavorative. Articolo 4 – Attuazione e Monitoraggio
- La Commissione Consultiva Permanente delle Condizioni di Lavoro, istituita ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è integrata con rappresentanti delle associazioni di categoria dei conducenti di automezzi adibiti al trasporto merci, incluse le rappresentanze dei corrieri e dei lavoratori autonomi del settore, delle organizzazioni sindacali del settore e delle aziende di trasporto.
- La Commissione di cui al comma 1 esercita le seguenti funzioni:
- Rilevare ed analizzare dati specifici concernenti le condizioni di lavoro dei conducenti di automezzi adibiti al trasporto merci, con particolare attenzione agli orari di lavoro effettivi, alla frequenza dei pernottamenti fuori sede, all'incidenza di patologie professionali e agli indicatori di stress psico-fisico nonché, per i conducenti di veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, al numero medio giornaliero di consegne e ritiri, ai chilometri percorsi in ambito urbano ed extraurbano e all'esposizione agli agenti atmosferici.
- Verificare la conformità alle misure previste dalla presente legge e segnalare eventuali inadempienze.
- Elaborare linee guida e raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro e del benessere dei conducenti, con specifiche indicazioni per i conducenti di veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 tonnellate e per i lavoratori autonomi.
- Formulare proposte per ulteriori interventi normativi e misure di sostegno mirate all'incremento del benessere lavorativo e della sicurezza stradale nel settore del trasporto merci, tenendo in specifica considerazione le esigenze dei corrieri e dei lavoratori autonomi.
- Monitorare l'impatto delle misure introdotte dalla presente legge sulla salute dei lavoratori, sulla sicurezza stradale e sui costi del sistema previdenziale, distinguendo ove possibile i dati relativi alle diverse categorie di conducenti. Articolo 5 – Copertura Finanziaria
Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente legge sono reperitemediante:
a) Rifinanziamento e riallocazione di fondi esistenti stanziati ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità) e di altre leggi di bilancio, con specifica destinazione di risorse al riconoscimento della natura usurante dell'attività lavorativa nel settore del trasporto merci, includendo i conducenti di veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 tonnellate e i lavoratori autonomi.
b) Introduzione di un contributo proporzionale a carico delle imprese di trasporto merci e delle piattaforme di logistica e e-commerce che si avvalgono dell'attività dei conducenti, modulato in base al numero di dipendenti e/o al volume d'affari, specificamente destinato al finanziamento delle misure di tutela previste dalla presente legge (anticipo pensionistico, programmi di salute e sicurezza, incentivi). Tale contributo è da considerarsi investimento nella sicurezza e nel benessere del personale dipendente e dei collaboratori, con potenziali benefici in termini di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per i lavoratori autonomi, si valuteranno forme di contribuzione specifica e modulata.
c) Utilizzo di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni delle normative sui tempi di guida e di riposo e per altre infrazioni nel settore del trasporto merci, con vincolo di destinazione al finanziamento delle misure previste dalla presente legge e al miglioramento delle infrastrutture dedicate (aree di servizio sicure, parcheggi attrezzati, punti di appoggio logistico urbani).
d) Attivazione di linee di finanziamento europee dedicate al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla sicurezza nel settore dei trasporti, mediante la presentazione di progetti specifici volti all'attuazione delle misure previste dalla presente legge, con particolare attenzione ai programmi destinati ai corrieri e ai lavoratori autonomi. e) Valutazione della possibilità di introdurre un meccanismo di "responsabilità estesa del committente", che preveda una corresponsabilità dei soggetti committenti del trasporto e delle piattaforme di logistica e e-commerce nel garantire condizioni di lavoro dignitose per i conducenti, concorrendo potenzialmente anche al finanziamento delle misure di tutela. Tale meccanismo dovrà tenere conto delle specificità dei rapporti di lavoro autonomo e delle dinamiche contrattuali del settore. f) Promozione di accordi e convenzioni con istituti previdenziali e assicurativi per la creazione di fondi integrativi dedicati al sostegno dei conducenti che accedono all'anticipo pensionistico o che necessitano di specifici programmi di supporto sanitario e psicologico, estendendo tali opportunità anche ai lavoratori autonomi. g) Analisi dell'impatto economico e sociale derivante dalla mancata attuazione di misure di tutela, considerando i costi diretti e indiretti connessi a infortuni, malattie professionali, perdita di produttività e oneri sociali, al fine di evidenziare la sostenibilità a lungo termine dell'investimento nel riconoscimento della natura usurante dell'attività lavorativa per tutte le categorie di conducenti. Articolo 6 – Entrata in Vigore
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.