DIRITTO CHIUSA Referendum abrogativo

REFERENDUM “SÌ MATRIMONIO EGUALITARIO”

Raccolta terminata

Data apertura

26 maggio 2025

Scadenza

26 agosto 2025

Sostenitori

11.608

Quorum

500.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

Il Quesito presentato è stato redatto considerando che il Referendum in base alla Costituzione è abrogativo e non propositivo: il Quesito formulato parifica di fatto le Unioni Civili al Matrimonio, consentendo alle coppie LGBT+ il diritto, sia in Italia sia all'estero, di costruire una famiglia, adottare o vedere pienamente riconosciuti i figli di tutte le coppie LGBT+, così come già avviene per le coppie eterosessuali sposate. Il testo tiene conto delle più recenti sentenze della Corte Costituzionale, al fine di garantire l’ammissibilità formale e sostanziale da parte delle Magistrature Superiori. Questa proposta si inserisce nel percorso già avviato nel 2022 dal Comitato “Sì Matrimonio Egualitario”, che aveva promosso un primo quesito poi ritirato proprio in attesa delle pronunce della Corte. Oggi, grazie a quelle decisioni, è stato possibile elaborare un nuovo quesito più solido e incisivo, capace di offrire tutele concrete, adozione compresa. Naturalmente si tratta solo di un primo passo verso la piena parità: il Comitato è impegnato anche nella promozione di nuove proposte normative per il riconoscimento di tutti i diritti alle persone e alle famiglie LGBT+.

Timeline sostenitori

Quesito

«Volete Voi che siano abrogati la Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamento delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", limitatamente a: Articolo 1 comma 20: limitatamente alle parole: "al solo fine di assicurare l'effettivita' dei diritti e il pieno riconoscimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso,"; "la disposizione di cui al precedente comma non si applica alle norme del codice civile non espressamente richiamate nella presente Legge nonche' alle disposizioni di cui alla Legge 4 maggio 1983 n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti."; "Articolo 1 comma 21 abrogato integralmente; Articolo 1 comma 22 abrogato integralmente; Articolo 1 comma 23 abrogato integralmente; Articolo 1 comma 24 abrogato integralmente; Articolo 1 comma 25 abrogato integralmente"?»