Disciplina dell'attività di trasporto al pubblico
Data apertura
24 marzo 2025
Scadenza
28 febbraio 2026
Sostenitori
10.240
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Il Comitato "Articolo16", in collaborazione con "Radicali Italiani" e "MuoverSì", si impegna a promuovere una visione innovativa della mobilità in Italia, fondata sul principio fondamentale della libertà di scelta e di movimento. La nostra proposta introduce il concetto di “trasporto al pubblico”, che consente a chiunque di spostarsi utilizzando diverse modalità disponibili, incluse le piattaforme digitali. Questo approccio mira a creare un mercato più aperto e competitivo, a ridurre il traffico e l’inquinamento nelle nostre città, migliorando la qualità dell’aria e la vivibilità urbana. La riforma prevede anche la promozione di contratti di lavoro regolari per i conducenti, assicurando loro maggiore stabilità e tutela. Nello specifico, il servizio taxi continuerà a operare con la possibilità di sostare in attesa dei clienti, mentre per gli NCC (Noleggio con Conducente) saranno stabilite regole chiare e prive di restrizioni arbitrarie. Il tradizionale sistema delle licenze sarà sostituito da un meccanismo più snello, basato su autorizzazioni regionali, semplificando così l’accesso al mercato. È il momento di aprire le porte al futuro: più libertà, più innovazione e una mobilità migliore per tutti!
Timeline sostenitori
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Quesito
ARTICOLO 1
IL TRASPORTO AL PUBBLICO
La presente legge disciplina l’esercizio professionale in ambito regionale e nazionale dell’attività di trasporto al pubblico: ovvero il trasporto di persone da un luogo ad un altro con autoveicoli o natanti, su richiesta del trasportato, con ogni modalità disponibile, svolta con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a rischio dell’esercente. Tale attività di trasporto al pubblico, esercitata in regime di libera impresa, contribuisce a rendere effettivo il diritto degli utenti alla circolazione e alla mobilità di cui all’articolo 16 della Costituzione, che comprende anche quello di sceglierne i mezzi, affidandone l’esecuzione a soggetti di propria scelta, e soddisfa altresì l’interesse pubblico allo sviluppo di un mercato aperto e in libera concorrenza del trasporto al pubblico efficiente ed equo, idoneo a ridurre progressivamente il ricorso a veicoli privati e quindi a ridurre l’inquinamento e a migliorare le condizioni ambientali delle zone urbane. ARTICOLO 2
REGIME DI AUTORIZZAZIONE
a. L’esercizio dell’attività di trasporto al pubblico è soggetto al rilascio di una autorizzazione regionale, subordinata all’iscrizione del richiedente, se persona fisica, o, se persona giuridica, di almeno un soggetto ad essa legato da rapporto di servizio, alla qualifica di direttore tecnico al servizio di trasporto al pubblico di cui all’art. 1, e alla dimostrazione della disponibilità di mezzi rispondenti alle caratteristiche di sicurezza, di agibilità anche per soggetti portatori di handicap fisici e di compatibilità ambientale fissati con decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nonché al deposito, presso i competenti uffici della Regione, delle condizioni generali del servizio. b. Al fine di preservare l’equilibrio tra domanda e offerta di trasporto al pubblico, le Regioni verificano ogni due anni che il numero di autorizzazioni sia sufficiente a soddisfare la domanda di servizio. I criteri per la determinazione della verifica sono: pil regionale, andamento flusso di visitatori nel territorio, aumento o diminuzione delle strutture turistico/ricettive, assegnazione di eventi di forte richiamo nazionale e internazionale. c. Il rilascio dell’autorizzazione non può essere sottoposto, neppure indirettamente, a condizioni e limiti diversi da quelli previsti ai precedenti commi. d. L’Autorità di regolazione dei trasporti, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento stabilisce gli elementi indefettibili delle condizioni generali di servizio di cui ai precedenti commi, per la tutela degli utenti e per la efficienza e la sicurezza del servizio medesimo. e. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è disciplinato con decreto del Ministro dei Trasporti da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, si applica la disciplina generale di cui alla l. n. 241/1990. f. Fatta salva l’autonomia delle Regioni a Statuto Speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per i titolari di più autorizzazioni (superiori a due), è obbligatorio l'esercizio dell'attività attraverso l'impiego di personale conducente in qualità di socio o dipendente con contratto di lavoro regolare nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore. Oltre i due veicoli è obbligatoria la proporzione di almeno un ulteriore conducente per ogni autorizzazione. L'obbligo si applica alle persone fisiche e giuridiche. È consentito l’impiego occasionale di familiari come conducenti ai sensi dell’art. 21 comma 6 ter del DL 269/03, a condizione che essi siano in possesso dei requisiti professionali necessari. ARTICOLO 3
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
a. Caratteristiche generali
L’attività di trasporto al pubblico è svolta mediante: a) Servizio di noleggio con conducente (NCC), rivolto a un'utenza specifica che richiede una prestazione a tempo o a viaggio, anche attraverso strumenti tecnologici. Lo stazionamento per il servizio NCC è consentito esclusivamente presso sedi autorizzate , fatte salve specifiche deroghe regolamentate dalle amministrazioni locali. b) Servizio taxi, che opera con stazionamento su suolo pubblico o su chiamata immediata. b. Modalità di svolgimento del servizio NCC
Il servizio NCC deve essere prenotato e non può essere richiesto su piazza.
Il prelievo dell’utente e l’inizio del servizio possono avvenire al di fuori della Regione che ha rilasciato l’autorizzazione, salvo diverse disposizioni regionali. c. Obblighi per gli operatori NCC
I titolari di autorizzazione devono garantire: a) La disponibilità di un parco veicoli conforme ai requisiti di sicurezza e accessibilità. b) L’effettiva operatività territoriale, verificabile tramite la presenza di una sede idonea e registrata presso il Comune sito nella Regione che ha rilasciato il titolo e scelto dal titolare come sede operativa. d. Accesso a ZTL e corsie preferenziali
I veicoli NCC autorizzati hanno diritto di accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) e alle corsie preferenziali in tutto il territorio nazionale. Tali veicoli hanno diritto alle stesse facilitazioni alla circolazione concesse al trasporto pubblico locale. e. Norme per i territori con domanda stagionale
In territori montani, marittimi o turistici con domanda stagionale significativa, le Regioni possono rilasciare autorizzazioni temporanee e aggiuntive agli operatori autorizzati fatto salvo il vincolo di proporzionalità tra veicoli e conducenti di cui all’articolo 2. f. Gestione tecnologica del servizio
Gli operatori NCC possono avvalersi di piattaforme tecnologiche, a condizione che le stesse siano registrate presso il Registro Elettronico Nazionale Pubblico (RENP) e rispettino le norme sulla protezione dei dati personali. g. Modalità di svolgimento del servizio taxi
Pur nell’autonomia organizzativa in capo ai conducenti nonché alle strutture economiche private, per rispondere ai picchi di domanda del servizio taxi le Regioni possono: a) assicurare un numero minimo di vetture in servizio in ogni fascia oraria con particolare riferimento a quella notturna; b) assicurare un minimo di vetture in servizio nei fine settimana, nei giorni festivi e nei picchi di domanda dovuti a grandi eventi o altre situazioni contingenti; c) spostare, attraverso rilevazioni con l’ausilio dei gps installati sulle vetture secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma c), le vetture che risultino ferme in altre zone in sofferenza. ARTICOLO 4
REQUISITI PER GLI OPERATORI
a.Ruolo dei conducenti
È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il Ruolo regionale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto al pubblico. L’iscrizione al Ruolo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) Certificato di abilitazione professionale per conducenti (CAP), rilasciato in conformità alle disposizioni del Codice della Strada. b) Superamento di un esame regionale che accerti l’idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica, toponomastica e delle normative vigenti. c) Assenza di condanne penali o misure che limitino la capacità di esercitare la professione. Il conseguimento dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti è requisito indispensabile per la conduzione dei veicoli taxi e NCC. b. Requisiti dei veicoli Ncc
I veicoli utilizzati per il servizio NCC devono soddisfare i seguenti requisiti: a) Conformità alle norme di sicurezza stradale e ambientale, con particolare riferimento alle emissioni inquinanti. b) Accessibilità per utenti con disabilità, in ottemperanza alla normativa vigente. c) Identificazione tramite targa con dicitura NCC e logo regionale. d) Identificativo anteriore riportante la dicitura Ncc. c. Requisiti dei veicoli taxi
I veicoli utilizzati per il servizio taxi devono soddisfare i seguenti requisiti: a) conformità alle norme di sicurezza stradale e ambientale, con particolare riferimento alle emissioni inquinanti. b) accessibilità per utenti con disabilità, in ottemperanza alla normativa vigente. c) apparati gps per la localizzazione dei veicoli. d. Formazione continua
Gli operatori e i conducenti iscritti al Ruolo devono partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento professionale organizzati dalle Regioni o da enti accreditati, anche in modalità da remoto attraverso video o piattaforme tecnologiche, con focus su: a) Innovazione tecnologica nel settore della mobilità. b) Normative di sicurezza stradale. c) Relazioni con l’utenza, con particolare attenzione a soggetti con disabilità. e. Verifica dei requisiti
Le Regioni, tramite i Comuni, effettuano controlli annuali al fine di garantire che: a) Gli operatori NCC mantengano i requisiti operativi e strutturali. b) I conducenti rispettino le condizioni per l’esercizio della professione. f. Trasferibilità delle autorizzazioni
L’autorizzazione NCC è trasferibile a soggetti terzi designati dal titolare, purché soddisfino i requisiti richiesti dalla presente legge. In caso di decesso del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita agli eredi, previa verifica delle condizioni. ARTICOLO 5
GESTIONE E TARIFFE
a. Regolamentazione delle tariffe massime per taxi
Per il servizio taxi, le Regioni, in collaborazione con le autorità comunali, stabiliscono: a) Una tariffa massima pubblica per i servizi a chiamata o immediati. b) La possibilità di applicare tariffe multiple ridotte per servizi condivisi tra più utenti. Le tariffe massime sono aggiornate annualmente sulla base di: a) Parametri economici e di inflazione. b) Valutazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. c) Consultazione con le organizzazioni di categoria. b. Sistema di pagamento
Tutti i veicoli NCC e taxi devono essere dotati di sistemi di pagamento elettronico (POS) per garantire la massima accessibilità e trasparenza. I pagamenti devono poter essere effettuati in modalità digitale, tramite app o altri sistemi tecnologici abilitati. c. Promozioni e agevolazioni
Le Regioni e i Comuni possono prevedere agevolazioni tariffarie per: a) Servizi destinati a categorie svantaggiate, come anziani e disabili. b) Servizi richiesti in ambiti di emergenza sociale o sanitaria. Gli operatori possono proporre tariffe promozionali, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e previa comunicazione alle autorità competenti. ARTICOLO 6
RUOLO DI DIRETTORE TECNICO NCC
Le Regioni organizzano commissioni d’esame per l’assegnazione del ruolo di direttore tecnico Ncc. Per ottenere la suddetta qualifica occorre superare un esame dimostrando conoscenza di base di economia aziendale, conoscenza approfondita di almeno una lingua straniera parlata e scritta, conoscenza della normativa di settore. ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
a. Periodo di transizione:
La presente legge entra in vigore entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Durante il periodo transitorio, della durata di 12 mesi dall’entrata in vigore, si applicano le seguenti disposizioni: a) Gli operatori titolari di licenze e autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono continuare a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme previste dalla presente legge. b) Le Regioni, in collaborazione con i Comuni, devono completare la definizione dei bacini territoriali sovracomunali e dei regolamenti attuativi previsti dalla legge. b. Conversione delle licenze e autorizzazioni
Le licenze e le autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa precedente sono convertite automaticamente in titoli abilitativi conformi alla presente legge, a condizione che: a) Il titolare soddisfi i requisiti stabiliti dall’articolo 4 della presente legge; b) La sede operativa e la rimessa siano dichiarate e verificate dalle autorità competenti. I titolari devono presentare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la documentazione necessaria per la conversione dei titoli, inclusi: a) Certificazione della rimessa. b) Documentazione fiscale e contributiva aggiornata. c) Eventuali contratti di lavoro per il personale conducente. c. Conversione di autorizzazioni di comuni di altre regioni
Ogni Regione può convertire autorizzazioni rilasciate da comuni siti in altre regioni a condizione che i suddetti operatori siano in possesso dei criteri previsti al primo comma dell’Articolo 2 e possano dimostrare per i cinque anni precedenti all’entrata in vigore della presente legge un fatturato realizzato prevalentemente nella Regione alla quale viene richiesta la conversione. d. Ruolo dei conducenti
Gli operatori già iscritti al ruolo provinciale dei conducenti sono iscritti d’ufficio al nuovo Ruolo regionale dei conducenti, istituito presso le Camere di commercio. I conducenti che non soddisfano i requisiti previsti dalla presente legge hanno 12 mesi di tempo per regolarizzare la propria posizione, frequentando corsi di aggiornamento o conseguendo le certificazioni necessarie. I titolari di autorizzazioni Ncc sono iscritti d’ufficio al ruolo di direttore tecnico. e. Sanzioni nel periodo transitorio
Durante il periodo transitorio, sono applicate sanzioni attenuate per violazioni lievi commesse dagli operatori, limitatamente ai casi in cui: a) Non siano ancora stati emanati i regolamenti attuativi regionali. b) L’operatore dimostri di aver avviato il processo di regolarizzazione. Le sanzioni gravi, come l’assenza di titoli abilitativi o l’operatività irregolare, sono applicate integralmente anche durante il periodo transitorio. f. Integrazione con il trasporto pubblico locale (TPL)
Le Regioni e i Comuni devono promuovere, entro il termine di 12 mesi, la stipula di convenzioni per l’integrazione del trasporto al pubblico con il trasporto pubblico di linea, garantendo: a) Tariffe agevolate per i servizi integrativi. b) Piani di mobilità specifici per aree a domanda debole. g. Progetti sperimentali
Durante il periodo transitorio, è consentita l’attivazione di progetti sperimentali per testare: a) Nuove modalità di servizio, come la mobilità condivisa. b) L’impiego di tecnologie innovative per la gestione delle richieste e la trasparenza tariffaria. I progetti devono essere approvati dalle Regioni e monitorati per valutarne l’impatto sulla mobilità locale. h. Regolamenti regionali
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, le Regioni devono adottare i regolamenti attuativi per: a) La disciplina delle autorizzazioni. b) Le modalità di integrazione con il TPL e i progetti sperimentali.