Modifiche agli articoli 44, 47 e 117 della Costituzione in materia di riconoscimento e garanzia del diritto all’abitazione.
Data apertura
11 marzo 2025
Scadenza
28 febbraio 2026
Sostenitori
10.306
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
Si introducono elementi per il riconoscimento del diritto all’abitazione in Costituzione e per l’attuazione delle politiche pubbliche necessarie a tutelarlo, ponendolo come principio orientante per la futura produzione normativa. Si modifica: - l’art. 44 Cost, ponendo a carico della Repubblica il dovere di garantire l’accesso all’abitazione quale bene primario e mezzo necessario per assicurare alla persona l'esercizio effettivo dei diritti e una vita libera e dignitosa. Il diritto all’abitazione va dunque tutelato e promosso dalla Repubblica intera: istituzioni, ma anche persone e corpi intermedi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale. - l’art. 47 Cost, estendendo la tutela dei risparmiatori all’accesso non solo alla “proprietà” ma anche al “godimento” dell’abitazione, comprendendo dunque anche altre forme quali l’affitto e la gestione pubblica degli alloggi. - l’art. 117 Cost: rafforzando il potere dello Stato e aggiungendo tra le materie di sua competenza esclusiva la definizione delle “norme generali in materia di politiche abitative” e alla competenza concorrente Stato-Regioni quella in materia di “programmi di edilizia residenziale pubblica”.
Timeline sostenitori
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Quesito
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1
(Modifica dell’articolo 44 della Costituzione)
- Al primo comma dell’articolo 44 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al medesimo fine, la Repubblica indirizza e coordina lo sviluppo delle aree urbane e garantisce l’accesso all’abitazione quale bene primario e mezzo necessario per assicurare alla persona l’effettivo esercizio dei diritti e una vita libera e dignitosa”.
Art. 2
(Modifica dell’articolo 47 della Costituzione)
- Al secondo comma dell’articolo 47 della Costituzione, dopo la parola: “proprietà” sono inserite le seguenti: “o al godimento”.
Art. 3
(Modifica all’articolo 117 della Costituzione)
- All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la lettera s) è inserita la seguente: “t) norme generali in materia di politiche abitative.”;
b) al terzo comma, dopo le parole: “governo del territorio” sono inserite le seguenti: “e programmi di edilizia residenziale pubblica”.