“Disposizioni per il riconoscimento della specificità militare”
Data apertura
1 marzo 2025
Scadenza
28 febbraio 2026
Sostenitori
3.395
Quorum
50.000
Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.
Descrizione
I principali punti della proposta includono: -la revisione della legge sulla specificità militare con riconoscimento economico delle mansioni svolte, prevedendo un compenso adeguato per chi svolge compiti normalmente assegnati a ruoli più elevati. -bilanciamento tra interesse pubblico e spesa, garantendo piena operatività alle Forze Armate, tutelando i disabili e la genitorialità del personale militare, con particolare attenzione ai trasferimenti d’autorità e alla rivalutazione delle indennità di trasferta. -rivisitazione della disciplina delle attività extraprofessionali e dei vincoli di remunerazione, purché non interferiscano con il servizio alla Nazione. -revisione del sistema di avanzamento per far sì che questo garantisca equità, trasparenza e meritocrazia nella progressione di carriera, eliminando disparità di trattamento tra categorie. -previsione dello status di Agente di Pubblica Sicurezza ai militari in uniforme che utilizzano i mezzi pubblici per migliorare la sicurezza a bordo. -diritto alla NASpI per i militari in Ferma temporanea che cessano il servizio senza demerito. -parità di trattamento con le Forze di Polizia nel trattamento di fine servizio. -equità per VFI e VFT, riconoscendo loro imparzialità circa la remunerazione degli straordinari e la 13^ mensilità e garantendogli la possibilità di stabilizzazione nel comparto Difesa o nelle industrie collegate.
Timeline sostenitori
Quesito
“Disposizioni per il riconoscimento della specificità militare”
Art. 1
Finalità
- La presente Legge riconosce la specificità delle FF.AA., in attuazione del comma 2 dell’art. 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
- Ai fini della presente Legge s’intende:
a) per personale militare delle FF.AA. i militari in servizio permanente dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e, ove applicabile, dell’Arma dei Carabinieri; b) per specificità militare, il peculiare status giuridico che caratterizza il personale militare delle FF.AA; c) per personale militare in ferma tutti i militari in ferma temporanea dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e, ove applicabile, dell’Arma dei Carabinieri, qualunque sia la durata e la denominazione della ferma.
Art. 2
Disciplina delle mansioni
- Il personale militare delle FF.AA. deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di aggiornamento professionale o di avanzamento di carriera previste dall’ordinamento. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
- Per obiettive esigenze di servizio il personale militare delle FF.AA. può essere adibito a mansioni proprie della categoria o del ruolo immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure selettive per la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
- Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti descritti agli artt. 838 e ss. del D.Lgs. n.66/2010 a personale appartenente a ruoli e/o categorie cui spetta l’attribuzione di mansioni proprie del ruolo e/o delle categorie inferiori.
- Ai fini del rilevamento dell’attribuzione delle mansioni di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno il Capo di Stato Maggiore di ogni Forza Armata dovrà stilare l’elenco delle mansioni che possono essere attribuite al personale militare delle FF.AA.
- Nei casi di cui al comma 3, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto alla differenza di trattamento economico previsto per il ruolo e/o la categoria cui sarebbe spettato lo svolgimento delle mansioni, rivalutata in funzione dell’anzianità di servizio, corrisposto sottoforma di indennità accessoria. Nel termine massimo di 90 giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
- Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore incaricato di svolgere le mansioni proprie di un ruolo o una categoria superiore a quella di appartenenza è corrisposta, sotto forma di indennità accessoria, la differenza di trattamento economico spettante al dipendente cui sarebbe spettato lo svolgimento delle predette mansioni. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
Art. 3
Trasferimenti, mobilità e tutele del personale militare
- I trasferimenti del personale militare devono essere finalizzati unicamente al perseguimento dell’interesse pubblico e attuati per assicurare il buon andamento dell’Amministrazione di appartenenza.
- I Capi di Stato Maggiore delle FF.AA. redigono entro il 31 marzo di ogni anno una relazione da presentare alla Corte dei Conti, raggruppando per categorie omogenee riferite all’anno precedente, il numero di trasferimenti attuati d’autorità, le motivazioni che li hanno determinati, la spesa preventiva e consuntiva necessaria a far fronte a tali trasferimenti, nonché i correttivi attuati per minimizzare l’impatto economico e al contempo garantire il buon andamento. Dalle predette relazioni si devono evincere i motivi ostativi al perseguimento dell’interesse pubblico per il tramite di trasferimenti a domanda o per il tramite di procedure selettive finalizzate al reclutamento del personale necessario a coprire le vacanze organiche. Il trasferimento d’autorità ha carattere residuale ed è legittimo solo laddove l’Amministrazione dimostri di aver esperito preventivamente le ricerche di personale a domanda degli interessati e abbia avviato e concluso, con esito negativo, le procedure concorsuali per il reclutamento delle posizioni organiche per le quali ha provveduto al trasferimento d’autorità di altro personale.
- Al di fuori dei casi di cui al comma 2 del presente articolo, il dirigente che ha disposto il trasferimento illegittimo d’autorità risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
- Al personale militare delle FF.AA. trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza compete un’indennità mensile, rivalutata annualmente, pari al quintuplo dell’indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) relativo al capoluogo di provincia in cui avviene il trasferimento, e rilevato l’anno precedente a quello dell’attuazione del trasferimento. L’indennità spetta fino al trasferimento a domanda del dipendente in altra sede o fino all’istanza di stabilizzazione nella sede in cui detto personale è stato trasferito, da presentare entro il quinto anno dall’attuazione del trasferimento. Il diritto all’indennità decade dopo il quinto anno dall’attuazione del trasferimento d’autorità se il dipendente omette volontariamente di presentare domanda di trasferimento ad altra sede o istanza di stabilizzazione nella sede ove è stato trasferito. Il mancato accoglimento da parte dell’amministrazione dell’istanza di trasferimento o di stabilizzazione comporta il diritto al percepimento dell’indennità anche dopo il quinto anno dall’attuazione del trasferimento. L’istanza di stabilizzazione non preclude la partecipazione alle ordinarie procedure di mobilità volontaria su tutto il territorio nazionale messe a bando annualmente dalle Amministrazioni di appartenenza. L’assegnazione d’autorità a una nuova sede che rispetti i requisiti del presente comma a seguito delle procedure selettive per avanzamento di carriera nei ruoli e nelle categorie delle FF.AA. si configura come trasferimento d’autorità e pertanto dà diritto all’indennità del presente comma.
- Il personale militare delle FF.AA. che abbia prestato almeno 20 anni di servizio continuativo presso l’Amministrazione di appartenenza è autorizzato a partecipare alle procedure di mobilità volontaria presso le altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, art. 1, D. lgs. 165/2001, purché le stesse prevedano l’inquadramento in un’area e in una fascia retributiva uguale o superiore a quella di provenienza. In caso di attuazione del provvedimento di mobilità, il personale militare delle FF.AA. ha diritto alla conservazione dell’ultimo stipendio percepito, se più favorevole, con diritto agli incrementi stipendiali previsti per l’area e per la fascia retributiva di assegnazione solo ad avvenuto assorbimento dello stipendio percepito in qualità di personale militare delle FF.AA. La facoltà del presente comma si applica anche al personale che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, purché questi manifestino il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-quinquies dell’art. 930 del D. Lgs. n.66/2010.
- Il personale militare delle FF.AA. che chiede di usufruire dei benefici di cui al comma 5 dell’art. 33 della Legge n.104/92 e dell’art. 42-bis del D. Lgs. n. 151/2001 transita a domanda nei ruoli del personale civile della Difesa, o in una delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, art. 1, D.Lgs. 165/2001, ed è inquadrato in base alla tabella H di cui all'articolo 45, comma 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e ss.mm.ii. secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 632 del D. Lgs. n.66/2010. Tale personale è trasferito anche in sovrannumero alla sede di lavoro più vicina al domicilio della persona o del minore da assistere e ha diritto alla conservazione del posto di lavoro nella F.A. di provenienza, in cui fa rientro al venir meno dei presupposti per la concessione dei benefici di cui all’art. 33 della Legge n. 104/92 e dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001. Al termine dell’assegnazione temporanea necessaria all’assistenza del familiare in condizione di disabilità o a garantire lo sviluppo armonioso del minore nei primi anni di vita, il personale è trasferito d’autorità in una sede vacante su tutto il territorio nazionale con diritto al percepimento dell’indennità di cui al comma 4 del presente articolo. Il trasferimento temporaneo attuato per effetto dell’estensione dei benefici della Legge n.104/1992 e dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 ha efficacia ai fini della progressione di carriera del personale militare delle FF.AA. che s’interrompe dalla cessazione del servizio quale militare e riprende all’atto della cessazione dei benefici della Legge n.104/1992 e dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001. A questi si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 1072-ter e 1091 del D.Lgs. n.66/2010.
- Il personale militare delle FF.AA. che versa in situazioni di mono-parentalità ha diritto a prestare il proprio rapporto di lavoro nella provincia più vicina alla residenza della propria prole, e non può essere trasferito ad altra sede né può essere impiegato in operazioni sul territorio nazionale o all’estero. Il diritto si estende fino al compimento del ventunesimo anno di vita della prole, e decade al venir meno della situazione di mono-parentalità ovvero al raggiungimento dell’autonomia finanziaria della prole se questa avviene prima del compimento del ventunesimo anno di vita.
Art. 4.
Attività extraprofessionali
- Ferma restando la disciplina di cui agli artt. 894 e ss. del D.Lgs. n.66/2010, a decorrere dall’entrata in vigore della presente Legge nei confronti del personale militare delle FF.AA. è abolito ogni limite economico derivante dallo svolgimento di attività extraprofessionali preventivamente autorizzate.
- Dall’entrata in vigore della presente Legge è autorizzata la costituzione di Associazioni Professionali tra Militari a carattere Formativo. Sono autorizzate forme di partenariato civile-militare tra il personale militare in possesso della qualifica di Formatore e l’Amministrazione Difesa. Gli eventuali oneri necessari all’acquisizione delle certificazioni necessarie allo svolgimento dell’attività formativa sono a carico dell’Amministrazione Difesa.
- Dall’entrata in vigore della presente Legge è riconosciuto un congedo retribuito per la durata del tirocinio professionalizzante necessario allo svolgimento dell’attività forense. Il personale militare non può chiedere di cessare dal servizio attivo prima che siano trascorsi 5 anni dal conseguimento del titolo di Avvocato o di Notaio acquisito con le modalità del presente articolo e non può esercitare in proprio la professione finché è in servizio attivo, ma le FF.AA. potranno avvalersene per scopi istituzionali, fatto salvo il diritto al percepimento della retribuzione aggiuntiva comunque spettante derivante dall’assegnazione di incarichi istituzionali.
Art. 5
Delega legislativa per la revisione del sistema di avanzamento del personale militare in servizio permanente e dello stato giuridico del personale in ferma
- Il Governo è delegato a adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema di avanzamento delle categorie del personale militare delle FF.AA. nonché delle norme che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico delle categorie del personale militare in ferma, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridefinizione, secondo criteri di meritocrazia e trasparenza delle procedure di avanzamento a scelta e ad anzianità, realizzate attraverso l’individuazione di criteri oggettivamente riscontrabili e resi preventivamente pubblici;
b) revisione, secondo criteri di efficienza, organicità, tempestività di valutazione e trasparenza, degli strumenti d’ausilio utilizzati dalle Commissioni di avanzamento finalizzati alla valutazione a scelta del personale. Tali strumenti d’ausilio informatico dovranno essere uniformati a livello interforze e resi pubblici;
c) attuazione dell’informatizzazione della documentazione caratteristica e matricolare oggetto di esame da parte delle Commissioni di valutazione ai fini dell’avanzamento, al fine di velocizzare il processo di valutazione e decretazione delle relative promozioni e uniformarne la tempistica tra categorie;
d) previsione volta a rivedere l’organizzazione delle Commissioni di avanzamento di tutte le categorie del personale, con possibilità di impiegare, per tutte le categorie, personale esperto nel settore richiamato dall’ausiliaria e figure di garanzia per le varie categorie del personale militare; e) previsione volta a determinare in maniera univoca per tutte le categorie del personale militare la tempistica della formazione delle aliquote di avanzamento con rideterminazione dei tempi endoprocedimentali per l’emanazione dei decreti di promozione e revisione della previsione normativa in materia (D.P.R. 90/2010); f) previsione volta a prevedere l’attuazione dei principi e degli istituti contenuti nella Legge n. 241/1990 con applicazione di tutti gli istituti diretti a consentire il contradditorio ovvero ad arricchire l’istruttoria procedimentale; g) ridefinizione, secondo criteri di equità delle norme che regolano lo stato giuridico del personale militare in ferma evitando sperequazioni con il personale in servizio permanente o con il personale in servizio temporaneo delle altre Forze di Polizia a ordinamento militare; h) revisione, secondo criteri di equità, efficienza, organicità, e trasparenza delle norme che regolano il trattamento economico di base e accessorio del personale in ferma. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n.281/1997, del parere del Consiglio di Stato e sentite tutte le APCSM ai sensi dell'articolo 1476- ter del D.Lgs. n.66/2010 nelle materie di loro competenza. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro 60 giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni. 3. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
Art. 6
Delega legislativa per l’implementazione del sistema di sicurezza dello Stato e per il mantenimento dell’ordine pubblico per il tramite del personale militare delle FF.AA.
- In aderenza ai precetti fissati dal comma 2, let. d) ed h), art. 117 della Costituzione Italiana, il Governo è delegato a adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema di sicurezza dello Stato e per il mantenimento dell’ordine pubblico per il tramite dell’ausilio del personale militare delle FF.AA. nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridefinizione, secondo criteri di efficacia e territorialità, delle procedure per l’impiego del personale militare delle FF.AA. in operazioni a sostegno dell’ordine pubblico, che prevedano l’impiego del personale militare che normalmente utilizza i mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la propria sede di lavoro e/o per gli spostamenti lavorativi, con attribuzione a quest’ultimi della qualifica di “Agenti di Pubblica Sicurezza”;
b) attribuzione, al personale di cui al precedente comma, di un’indennità pari al costo del biglietto necessario per gli spostamenti di cui alla lettera a);
c) inserimento nei programmi addestrativi di base e nei percorsi di formazione continua del personale militare delle FF.AA. di specifici periodi d’indottrinamento sulle attribuzioni della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
Art. 7
Cessazione dal servizio del personale militare in ferma
- A decorrere dall’entrata in vigore della presente Legge al personale militare in ferma congedato senza demerito è riconosciuto il diritto al percepimento della “NASpI” di cui al D.Lgs. n. 22/2015, decurtata di tante mensilità quante sono quelle in cui il lavoratore è stato assente dal servizio per malattia, comunque essa sia denominata, non riconducibile a causa di servizio. Ai fini del calcolo delle mensilità da decurtare valgono i periodi pari o superiori a 15 giorni nell’arco di un anno solare.
- I periodi di malattia di cui al comma 1 superiori a 15 giorni nell’arco di un anno solare sono dovuti dal personale militare in ferma al termine della ferma stessa che è pertanto prolungata di diritto fino all’assorbimento del periodo non prestato per malattia.
Art. 8
Equiparazione del trattamento di fine servizio
Al personale militare delle FF.AA. che cessa dal servizio sono riconosciuti 6 aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, nelle forme di cui all’art. 1911 del D.Lgs. n.66/2010, a condizione che detto personale abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ovvero abbia effettuato 40 anni di servizio effettivo utile.
Art. 9
Disposizioni finali e finanziarie
- Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge il governo è tenuto ad apportare i dovuti correttivi alla Legge n. 86/2001, alla Legge n.104/1992, al D.Lgs. n.151/2001, al D.Lgs. n.22/2015, al D.Lgs. n.66/2010 e al D.P.R. n.90/2010.
- Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’art. 5 e all’art. 6 della presente Legge il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi della presente Legge.
- Agli oneri derivanti dalla presente Legge si provvede nell'ambito del finanziamento triennale degli oneri necessari al sostentamento del comparto Difesa e Sicurezza, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.