QUESTIONI SOCIALI IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare

Fondazione per la Famiglia

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Data apertura

23 gennaio 2025

Scadenza

28 febbraio 2026

Sostenitori

3.172

Quorum

50.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

Il progetto, che si propone di diventare un modello nazionale, mira a garantire un sostegno a 360 gradi per le famiglie, puntando su alcuni temi cardine. Tra questi figurano il sostegno alla natalità, con incentivi mirati per le giovani coppie; l’accesso facilitato alla casa, attraverso un fondo dedicato; la promozione di servizi educativi e di cura per l’infanzia, per consentire una migliore conciliazione tra lavoro e vita familiare; e la creazione di un sistema di welfare innovativo che metta al centro la solidarietà intergenerazionale. L’introduzione della Fondazione per la Famiglia rappresenta un’innovazione concreta e necessaria per affrontare le esigenze delle famiglie italiane, superando le inefficienze che hanno caratterizzato gli interventi tradizionali. La gestione dei fondi da parte di un istituto di diritto privato, con personalità giuridica e senza scopo di lucro, garantisce non solo un’efficace complementarietà rispetto alle misure già implementate dallo Stato, ma anche la massima trasparenza attraverso il controllo della Corte dei Conti e la rendicontazione pubblica. Tale struttura, grazie alla capacità di investimento e all’impiego regolamentato delle risorse, permetterà di perseguire obiettivi prioritari quali la detassazione dei redditi per famiglie di lavoratori numerose, il sostegno economico diretto e l’accesso agevolato al credito per la prima casa, contribuendo al rafforzamento della coesione sociale e alla alla promozione della natalità.

Timeline sostenitori

Quesito

"Istituzione della Fondazione per la Famiglia e disposizioni per il sostegno economico e fiscale alle famiglie con figli”

Articolo 1 - Istituzione della Fondazione per la Famiglia

  1. È istituita la Fondazione per la Famiglia, Ente di diritto privato con personalità giuridica, senza scopo di lucro, avente sede presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
  2. La Fondazione ha come finalità:

a) Promuovere la natalità attraverso misure di sostegno economico, sociale e fiscale a favore delle famiglie con figli;

b) Fornire contributi diretti per le spese ordinarie e straordinarie connesse alla genitorialità ed alla famiglia;

c) Agevolare l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle famiglie con figli;

d) Investire i fondi raccolti, destinando parte di tali risorse alla detassazione dei redditi delle famiglie con più di due figli, o in attesa del terzo o altri. e) Collaborare con enti pubblici, privati e del terzo settore per sviluppare politiche di supporto e sostegno alla famiglia e alla maternità. 3. La Fondazione opera su tutto il territorio nazionale, garantendo equità e trasparenza nell’accesso alle proprie iniziative. 4. L’Ente si relaziona sia con privati cittadini, che con gli Istituti preposti alla tutela della maternità, dell’infanzia e della famiglia, per raccogliere le istanze e le richieste di intervento.

Articolo 2 - Partecipazione e Finanziamento

  1. Al finanziamento e sostegno della Fondazione possono contribuire:

a) Istituti finanziari, banche e società private, attraverso un contributo annuo volontario fino all1% del fatturato, detassabile ai sensi della normativa vigente sulle donazioni. Tale detassazione non fa cumulo nel calcolo del massimo detassabile;

b) Cittadini privati, mediante la destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) Enti pubblici e del terzo settore, attraverso donazioni o altri contributi previsti dalle norme di legge;

d) Privati ed enti, mediante donazioni e lasciti testamentari.

  1. I fondi raccolti dalla Fondazione sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie, attraverso i criteri stabiliti nel regolamento, nel rispetto della trasparenza e della sostenibilità finanziaria.
  2. Gli enti finanziatori partecipano al Comitato di Gestione della Fondazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.
  3. La Fondazione garantisce la massima trasparenza nella gestione delle risorse, attraverso l'adozione di un bilancio annuale certificato dalla Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale.

Articolo 3 - Organi della Fondazione e Comitato di Gestione

  1. La Fondazione è amministrata attraverso i seguenti organi:

a) Il Comitato di Gestione, composto da 11 elementi: un rappresentante per ogni Ente Finanziatore censito al 31 dicembre di ogni anno, tra i 10 maggiori contribuenti all’Ente, e da un rappresentante della società civile scelto da questi nell’elenco dei contribuenti;

b) Il Presidente della Fondazione, eletto dal Comitato di Gestione tra i membri del Comitato, il cui mandato dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Al Presidente spetta esclusivamente il rimborso delle spese istituzionali sostenute per l’espletamento della propria mansione;

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti, in numero di tre (3) membri, composto da:

  • un membro nominato dal Comitato di Gestione;

  • un membro nominato dalla Corte dei Conti tra i Magistrati;

  • un membro nominato dal Ministero dell’Economia e Finanze tra i propri dirigenti.

I componenti del Collegio non percepiscono emolumenti né gettoni di presenza, e rimangono in carico presso le Direzioni che li hanno distaccati; d) Il Direttore Generale, nominato dal Comitato di Gestione tra i dipendenti degli Enti che hanno espresso il Comitato di Gestione. Il Direttore Generale presta la sua opera con imparzialità e nel rispetto della deontologia che si addice a un pubblico funzionario, senza percepire compensi ma esclusivamente rimborsi per le spese sostenute nell’esercizio della sua funzione. 2. Il Presidente della Fondazione ha il compito di:

a) Rappresentare la Fondazione nei rapporti istituzionali e giuridici;

b) Verificare l’attuazione delle deliberazioni del Comitato di Gestione;

c) Convocare e presiedere le riunioni del Comitato di Gestione.

  1. Il Direttore Generale ha il compito di:

a) Sovrintendere all’attuazione delle politiche della Fondazione;

b) Garantire il rispetto del bilancio approvato dal Comitato di Gestione;

c) Assicurare l’efficienza operativa e il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione.

  1. Il Comitato di Gestione ha il compito di:

a) Approvare il bilancio annuale e il piano operativo della Fondazione;

b) Deliberare in merito all’impiego dei fondi raccolti e alle politiche di investimento;

c) Monitorare l’efficienza e l’efficacia delle attività della Fondazione.

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Fondazione, redigendo una relazione annuale destinata alla Corte dei Conti, al Ministero dell’Economia e Finanze e, dopo la loro presa d’atto, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale.
  2. Tutti gli organi della Fondazione operano nel rispetto del principio di trasparenza e rendicontazione.

Articolo 4 - Funzionamento della Fondazione

  1. La Fondazione opera secondo un regolamento interno, approvato dal Comitato di Gestione, che disciplina: a) Le modalità di accesso ai contributi e ai benefici erogati dalla Fondazione;

b) Le procedure per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni del Comitato di Gestione;

c) I criteri per la selezione dei programmi di investimento e la gestione dei fondi;

d) Le modalità di rendicontazione delle attività svolte, conformi ai principi contabili internazionali; e) Le regole per il monitoraggio periodico delle iniziative e il controllo dei risultati raggiunti. 2. Le deliberazioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza di almeno due terzi dei membri alla prima convocazione, ed in caso di mancanza del numero legale, con la maggioranza semplice, trascorsa un’ora dalla prima convocazione, con l’espressione del voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. 3. La gestione amministrativa e operativa è affidata al Direttore Generale, il quale agisce in conformità alle direttive del Comitato di Gestione e nel rispetto del regolamento interno. 4. La Fondazione garantisce la massima trasparenza delle proprie attività attraverso:

a) La pubblicazione annuale di un bilancio certificato;

b) La pubblicazione di una relazione dettagliata sui risultati conseguiti e sull’utilizzo delle risorse;

c) L’aggiornamento continuo del sito istituzionale, con informazioni accessibili a tutti i cittadini.

  1. Gli organi della Fondazione sono responsabili della corretta attuazione delle disposizioni normative e del regolamento interno, operando nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità.

Articolo 5 - Modalità di Erogazione e Utilizzo dei Fondi

  1. La Fondazione eroga i fondi raccolti esclusivamente a fondo perduto, destinandoli alle famiglie beneficiarie secondo criteri di equità e trasparenza.
  2. Le modalità di utilizzo dei fondi prevedono che essi siano:

a) Destinati all’impiego diretto per un importo non superiore al 75% della dotazione della Fondazione o dell’incremento della stessa, anno su anno;

b) Destinati a forme di garanzia finalizzate alla generazione di liquidità attraverso investimenti regolamentati per il restante 23%

c) Destinati alle dotazioni tecnologiche, strumentali e di segreteria, compreso il personale ed i relativi eventuali costi, per il 2%

  1. La Fondazione per la Famiglia distingue due principali categorie di misure a favore dei nuclei familiari: a) Misure di sostegno diretto:

Contributi per spese ordinarie e straordinarie connesse alla genitorialità ed alla famiglia, quali spese scolastiche, sanitarie o relative alla cura dei figli o alla formazione culturale, o di macchinari sanitari per particolari patologie; Agevolazioni sui mutui per l’acquisto della prima casa, riservate a famiglie numerose o in condizioni di fragilità economica. b) Misure di sostegno fiscale:

Detassazione dei redditi da lavoro per le famiglie con due figli ed una terza gravidanza in corso o altre, mediante versamenti diretti della Fondazione all’erario in nome e per conto del contribuente. 4. Destinatari delle misure di sostegno

Le misure della Fondazione sono destinate ai seguenti nuclei familiari:

a) Nuclei familiari composti da cittadini italiani o da cittadini comunitari residenti stabilmente in Italia;

b) Famiglie mono genitoriali in condizioni di fragilità economica, o sociale, anche derivanti da sentenze di separazione;

c) Figli di persone detenute, per garantire un supporto economico e sociale alle loro necessità;

d) Famiglie (mono o bi-genitoriali) con donne in stato di gravidanza, a partire dal quinto mese di gestazione. e) Nuclei familiari composti da cittadini extracomunitari con figli nati in Italia e stabilmente residenti in Italia, aventi un reddito da lavoro. Per tutti i nuclei, il supporto della Fondazione potrà essere erogato attraverso modalità che consentano un rigoroso monitoraggio dell’utilizzo delle risorse, al fine di evitare dispersione o esportazione di capitale. 5. Modalità di accesso e gestione

Le modalità di erogazione e i criteri di selezione delle famiglie beneficiarie sono precisati nel regolamento interno, approvato dal Comitato di Gestione. 6. La Fondazione garantisce la pubblicazione annuale di un elenco anonimo e aggregato delle famiglie beneficiarie, rispettando le normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati. 7. Gli interventi della Fondazione per a Famiglia sono complementari e sussidiari rispetto a quelli previsti dalle normative statali e locali, con l’obiettivo di integrare le politiche esistenti a favore delle famiglie. Per garantire un uso efficace delle risorse ed evitare sovrapposizioni, la Fondazione non eroga contributi diretti o indiretti nei seguenti casi: a) Famiglie che già beneficiano di agevolazioni o esenzioni integrali previste da norme statali, regionali o locali;

b) Situazioni in cui le necessità della famiglia siano già completamente coperte da programmi di sostegno pubblico.

La verifica della non sovrapposizione è effettuata al momento della presentazione della richiesta, mediante l’autocertificazione della famiglia richiedente e controlli incrociati con le banche dati delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione si riserva comunque la facoltà di intervenire a proprio giudizio, anche in presenza di misure statali, qualora queste ultime risultino insufficienti a coprire le necessità della famiglia beneficiaria. 8. Gli interventi della Fondazione sono destinati a nuclei con figli fino al ventiseiesimo anno di età, in caso di non indipendenza economica della prole. A tal fine possono essere erogati in sostituzione delle misure previste dallo Stato e dagli Enti che cessino al raggiungimento di limiti di età inferiori ai 26 anni. 9.Gli interventi della Fondazione sono esenti da imposizione fiscale, e non concorrono al calcolo del reddito imponibile.

Articolo 6 - Modalità di Rendicontazione e Preventivazione

  1. La Fondazione garantisce la massima trasparenza nella gestione delle risorse attraverso una rigorosa attività di rendicontazione e preventivazione, in conformità alle normative vigenti.
  2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato di Gestione approva il bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente e il bilancio preventivo per l’anno in corso, corredati da una relazione illustrativa.
  3. Il bilancio consuntivo include:

a) L’elenco dettagliato delle entrate, suddivise per tipologia e fonte;

b) La descrizione analitica delle spese sostenute, con indicazione delle finalità perseguite;

c) La rendicontazione dell’impiego dei fondi destinati a investimenti e garanzie.

  1. Il bilancio preventivo include:

a) La proiezione delle risorse disponibili, calcolata sulla base delle entrate previste;

b) La pianificazione delle attività da realizzare e delle spese da sostenere;

c) La stima degli utili derivanti dagli investimenti regolamentati.

  1. Entrambi i bilanci, unitamente alla relazione illustrativa, sono trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti per approvazione, alla Corte dei Conti per controllo e al Ministero dell’Economia e Finanze ed alla Ragioneria di Stato per conoscenza.
  2. Una volta espletate queste incombenze, i bilanci sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione e resi disponibili a tutti i cittadini nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione.

Articolo 7 - Rendicontazione e Monitoraggio delle Attività

  1. La Fondazione garantisce un sistema di monitoraggio continuo delle attività e dei progetti finanziati, valutandone l’efficacia e l’efficienza rispetto agli obiettivi definiti.
  2. Un rapporto annuale, redatto dal Direttore Generale e approvato dal Comitato di Gestione, documenta: a) L’avanzamento delle iniziative intraprese;

b) L’impatto sociale ed economico delle misure adottate;

c) Le eventuali criticità riscontrate e le misure correttive applicate.

  1. Il rapporto annuale è trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.

Articolo 8 - Disposizioni finanziarie e clausola di invarianza

  1. Le risorse necessarie per l’attuazione delle disposizioni del presente Disegno di Legge sono reperite attraverso i contributi volontari degli enti finanziatori, i proventi da donazioni e lasciti, e le forme di garanzia previste dall’Articolo 5.
  2. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie della Fondazione devono garantire la sostenibilità economica e il rispetto delle finalità statutarie, evitando sprechi o utilizzi impropri.
  3. Le attività della Fondazione sono realizzate senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria.
  4. Eventuali risorse aggiuntive necessarie per il funzionamento della Fondazione devono essere approvate con apposite disposizioni legislative, previo parere favorevole del Ministero dell’Economia e Finanze e della Corte dei Conti.
  5. Il bilancio della Fondazione non rientra nel bilancio dello Stato.

Articolo 9 - Norme sulla trasparenza

  1. La Fondazione si impegna a garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse e nelle attività operative.
  2. Tutti i documenti contabili, compresi bilanci e report finanziari, sono resi accessibili sul sito istituzionale della Fondazione.
  3. Il rendiconto annuale delle attività e dei risultati finanziari è trasmesso al Ministero dell’Economia e Finanze e alla Corte dei Conti per verifica e pubblicazione.
  4. La Fondazione pubblica il rendiconto annuale sul proprio sito istituzionale entro una settimana dalla conferma dell’avvenuta verifica da parte delle autorità competenti.
  5. La trasparenza e l’accessibilità dei documenti garantiscono ai cittadini un controllo diretto sull’operato della Fondazione, in linea con i principi di partecipazione democratica.

Articolo 10 - Monitoraggio e controllo delle attività della Fondazione

  1. La Corte dei Conti effettua verifiche annuali sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, pubblicando un rapporto dettagliato sullo stato delle attività, che include raccomandazioni per migliorare l’efficienza e la trasparenza.
  2. È istituito un Comitato Consultivo, composto da rappresentanti delle associazioni familiari e da esperti designati dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
  3. Il Comitato Consultivo ha il compito di monitorare l’impatto sociale ed economico delle misure adottate dalla Fondazione, formulando proposte operative e migliorative al Comitato di Gestione.
  4. I risultati delle verifiche della Corte dei Conti e del Comitato Consultivo sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione entro trenta (30) giorni dalla loro conclusione, per garantire la massima trasparenza e partecipazione dei cittadini.

Articolo 11 - Campagne di sensibilizzazione e promozione

  1. La Fondazione, in collaborazione con il Ministero per la Famiglia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, promuove campagne di sensibilizzazione sulla natalità e il sostegno alle famiglie.
  2. Le campagne hanno l’obiettivo di:

a) Informare le famiglie sulle opportunità offerte dalla Fondazione;

b) Promuovere una cultura della solidarietà e della genitorialità.

  1. Le iniziative di sensibilizzazione si svolgono attraverso mezzi di comunicazione di massa, eventi pubblici e collaborazioni con associazioni familiari e del terzo settore, garantendo una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale.

Articolo 12 - Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Entro il mese successivo all’entrata in vigore della presente legge la Fondazione viene costituita.
  3. La costituzione della Fondazione avverrà attraverso atto pubblico, rogato da un Notaio indicato dal Consiglio Nazionale del Notariato, l’onorario professionale del quale sarà liquidato, unitamente all’imposte correlate, in deroga alle norme vigenti, dalla Fondazione, dopo l’approvazione del primo bilancio consuntivo.
  4. Per la costituzione della Fondazione, e per il solo primo anno di attività, gli 11 (undici) componenti del Comitato di Gestione saranno indicati, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’avvenuta entrata in vigore della legge successiva alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dai sottoelencati organismi: · Numero 2 (due) Magistrati di Ruolo della Corte dei Conti

· Numero 2 (due) Funzionari Direttivi del Ministero dell’Economia e Finanze

· Numero 2 (due) Funzionari Direttivi dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI)

· Numero 1 (uno) Funzionario Direttivo della Ragioneria delle Stato

· Numero 1 (uno) Funzionario Direttivo dell’Agenzia delle Entrate

· Numero 1 (uno) Funzionario Dirigente dell’Avvocatura di Stato

· Numero 1 (uno) Funzionario Dirigente del Ministero della Famiglia

· Il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato

  1. Per il primo anno di attività e fino alla surroga dei vari componenti del Comitato di Gestione, da parte degli Enti finanziatori censiti, che dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla pubblicazione dei Bilanci del primo anno di attività, spetterà al Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato svolgere la funzione di Presidente del Comitato di Gestione della Fondazione ed adoperarsi - a seguito dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e della relativa entrata in vigore della presente legge – per esperire, nel pieno e rigoroso rispetto dei tempi previsti, tutti gli adempimenti stabiliti dalla presente legge.
  2. Entro tre (3) mesi dall’entrata in vigore della legge, il Comitato di Gestione deve adottare il regolamento interno e avviare le prime attività operative della Fondazione.