VITA POLITICA IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare

Proposta di legge Zuncheddu e altri su risarcimento vittime di giustizia

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Data apertura

15 gennaio 2025

Scadenza

28 febbraio 2026

Sostenitori

6.105

Quorum

50.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

La proposta punta a garantire una provvisionale economica a chi alla fine di un processo è stato assolto. Ci sono persone che si sono viste distruggere l'esistenza: la giustizia, in qualche modo, ha sottratto loro anni di vita e non solo perche' sono state in carcere, ma a volte anche per poter sopravvivere dopo l'errore giudiziario o l'ingiusta detenzione. La proposta prevede un assegno che parta dal momento dell'assoluzione fino alla sentenza di risarcimento del danno. Perche' e' proprio in quel periodo che puo' durare sei, sette, otto, dieci anni che le persone non sanno cosa fare: alcune si rivolgono alla Caritas, altre sono costrette ad andare a rubare, altre ancora se non ci fossero le famiglie si troverebbero costrette a dormire sotto i ponti. Sono circa 1000 ogni anno le ingiuste detenzioni con costi esorbitanti a carico dello Stato

Timeline sostenitori

Quesito

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

  1. Dopo l’articolo 411 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“411-bis. Provvedimenti in caso di ingiusta detenzione. Nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 314, se la persona sottoposta alle indagini ha preannunciato la presentazione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 315, con il provvedimento che dispone l’archiviazione è ordinata la costituzione provvisoria ed immediatamente esecutiva di una rendita mensile a suo favore pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata delle rendita non può essere inferiore al doppio della durata della custodia cautelare sofferta. Nel computo della durata si tiene conto dei criteri di cui al comma 4 dell’articolo 314. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all’art. 315, ma le somme versate non possono essere ripetute. 2. Al comma 5 dell’art. 425, dopo la parola “disposizioni”, sono inserite le seguenti:

“Dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 532 e”

  1. All’articolo 532 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Se l’imputato prosciolto perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha preannunciato la presentazione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 315, con la sentenza è ordinata la costituzione provvisoria e immediatamente esecutiva di una rendita mensile a suo favore pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata delle rendita non può essere inferiore al doppio della durata della custodia cautelare sofferta. Nel computo della durata si tiene conto dei criteri di cui al comma 4 dell’articolo 314. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all’art. 315. Le somme versate non possono essere ripetute, salvo il caso in cui il processo di concluda con sentenza di condanna irrevocabile per il reato che determinò l’applicazione della custodia cautelare. 2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al caso di cui al comma 2 dell’articolo 314”. 4. L’articolo 639 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 639.-1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall’articolo 638, ordina: a) la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione;

b) la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell’articolo 240 comma 2 n. 2 del codice penale;

c) se nell’istanza di revisione o nelle conclusioni sia stata preannunciata la presentazione della domanda di riparazione dell’errore giudiziario ai sensi dell’art. 643, la costituzione provvisoria ed immediatamente esecutiva di una rendita mensile a favore dell’imputato pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata della rendita non può essere inferiore al doppio della durata di espiazione della pena e della custodia cautelare eventualmente sofferta. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all’art. 645. Le somme versate non possono essere ripetute, salvo il caso di rigetto con sentenza irrevocabile della richiesta di revisione”.

  1. Al comma 1 dell’articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la seconda lettera f-bis, è inserita la seguente: “f-ter) ai procedimenti di cui agli articoli 315 e 646 del codice di procedura penale”.