QUESTIONI SOCIALI CHIUSA Referendum abrogativo

Quesito 1 - Referendum Legge c.d. Lorenzin - #permiofiglioscelgoio - abrogazione obblighi vaccinali e sanzioni pecuniarie Libertà di cura e scelta terapeutica dei bambini - Abrogazione delle sanzioni pecuniarie per i bambini che non adempiono all'obbligo di vaccinazione con 10 vaccini pediatrici imposti dalla Legge Lorenzin

Raccolta terminata

Data apertura

15 marzo 2025

Scadenza

15 giugno 2025

Sostenitori

25.902

Quorum

500.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

Il Quesito n. 1 intende abrogare tutte quelle disposizioni che rendono le vaccinazioni pediatriche “obbligatorie” e definiscono un “obbligo” o “obblighi” dei genitori quello di somministrare i farmaci vaccinali ai figli, in modo che il regime di prevenzione sanitario impostato dalla Legge Lorenzin resti salvaguardato nella sua concezione strategica e di promozione della sanità pubblica come "attività raccomandata o fortemente raccomandata", senza la necessità che però vengano applicate sanzioni economiche a carico dei genitori che non aderiscono, per scelta, per necessità o per esigenza precauzionale, alla vaccinazione dei propri figli. In ottica precauzionale ispirata al principio del minor sacrificio possibile della libertà di cura, il Quesito n. 1 intende abrogare la disposizione della Legge Lorenzin che attribuisce la possibilità di esentare o differire un trattamento sanitario pediatrico solo a particolari medici (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta), e solo in caso di “documentato" e "accertato pericolo per la salute”, impedendo perciò a tutti gli altri medici - di ogni disciplina o specializzazione- di esentare o differire dalla vaccinazione stessa un bambino sulla base di un’anamnesi generale, della valutazione di un concreto rapporto rischi-benefici, nel rispetto del principio di precauzione e delle specifiche condizioni complessive di salute dell’interessato.

Quesito

Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 1 limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1-bis limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1 -ter ; art. 1 comma 2 limitatamente alle parole “obbligo della” nel primo periodo nonché limitatamente alla frase “all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo” nel secondo periodo; art. 1 comma 2 -bis limitatamente alla parola “obbligatori”; art. 1 comma 3; art. 1 comma 4 limitatamente al seguente periodo “In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1 -bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età. Per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.”; art. 1 comma 6 -ter limitatamente alle parole “per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione”; art. 4 -bis comma 1 limitatamente al periodo “e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del presente decreto.”; art. 5 comma 1 limitatamente ad entrambe le parole “obbligatorie” tutte contenute nell’ultimo capoverso*?».*