DIRITTO IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE «Modifiche agli articoli 32, 75 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 25 maggio 1970, n. 352» (G.U., serie generale, n.111 del 13/05/2023)

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Data apertura

1 gennaio 2025

Scadenza

28 febbraio 2026

Sostenitori

1.256

Quorum

50.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

Le modifiche proposte: Art. 32 Costituzione – le modifiche sono finalizzate ad evitare nuove future strumentalizzazioni del concetto di salute, a rendere effettivi i principi dell’inviolabilità del corpo e del rispetto della dignità dell’essere umano, assicurando il rispetto della salute dell’individuo, in senso materiale e spirituale, e con esso della civiltà e della democrazia. Art.75 Costituzione e Legge cost.n.352/1970 – le modifiche intendono rendere realmente accessibile ai cittadini lo strumento referendario. Sono eliminati gli ostacoli che impediscono ai cittadini di potersi esprimere ed effettuare un vaglio critico sull’operato dei propri rappresentanti politici, anche su tematiche inerenti ai rapporti internazionali. Le firme necessarie per presentare la proposta referendaria sono ridotte da 500mila a 50mila; è stato tolto il quorum costitutivo ai fini della validità del voto, in modo da responsabilizzare i cittadini ed indurli a recarsi alle urne per fare la propria scelta; è stato eliminato il divieto di referendum per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; sono state snellite le attività di controllo delle firme raccolte e di certificazione; sono stati ridotti i tempi occorrenti per arrivare al voto. Art.135 Costituzione– è effidato ai cittadini il potere di eleggere i giudici della Corte Costituzionale tra magistrati,avvocati e docenti univ. per garantire l'indipendenza della Corte dalla politica. Mandato più breve ma rinnovabile.

Timeline sostenitori

Quesito

CAPO I

MODIFICA ALL’ART. 32 COSTITUZIONE

IN MATERIA DI DIRITTO ALLA SALUTE

ART.1

All’art. 32 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole “e interesse della collettività,” sono soppresse; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Nessuno può essere obbligato, direttamente o indirettamente, ad un determinato trattamento sanitario, diagnostico o terapeutico. c) è aggiunto il seguente terzo comma: “Nessuno può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, né sottoporre alcuno a trattamenti sanitari potenzialmente rischiosi per la salute dell’individuo. Sono vietati i trattamenti sanitari obbligatori collettivi o generalizzati, anche di natura preventiva.”.

CAPO II

MODIFICA ALL’ART. 75 COSTITUZIONE E ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 25/05/1970 N.352

IN MATERIA DI REFERENDUM

ART.2

All’art.75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole “cinquecentomila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione,”; b) al secondo comma le parole “, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali” sono soppresse; c) al quarto comma le parole “se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e” sono soppresse; alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: “Le schede bianche o nulle non concorrono alla determinazione del risultato della consultazione”. ART.3

Alla Legge costituzionale del 25/05/1970 n.352 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 3, comma 1, le parole “cinquecentomila elettori,” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori residenti in almeno tre regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione,”; b) all’art. 7 comma 1, la parola “cinquecentomila” è sostituita dalla parola “cinquantamila”; c) all’art.8, comma 6, dopo le parole “ai quali appartengono i sottoscrittori” e prima delle parole “che ne attestano la iscrizione nelle liste” è inserito il seguente inciso “-nella misura del 10% delle firme raccolte estratte a campione –”; dopo le parole “in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.” sono inserite le seguenti parole “I certificati sono richiesti dall’ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione”. d) all’art. 9, comma 1, le parole “e dei certificati elettorali” sono soppresse; e) all’art.13, comme 2, le parole “500mila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori”; f) all’art.27, comma 1, le parole “500mila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori”; g) all’art. 28, comma 1, le parole “e dei certificati elettorali” sono soppresse; h) l’art. 31 è abrogato; i) all’art. 33, comma 1, le parole “non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza e’ stata pronunciata”, sono sostituite dalle parole “non oltre 30 giorni dopo la comunicazione della predetta ordinanza”; al comma 4, le parole “il 10 febbraio” sono sostituite dalle parole “30 giorni dal giorno della deliberazione in camera di consiglio”; j) all’art.34, comma 1, le parole “una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno” sono sostituite dalle parole “una domenica ed un lunedì entro due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale”; al terzo comma la parola “365°” è sostituita dalla parola “30°”; k) all’art.36, comma 1, le parole “all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto,” sono soppresse.

CAPO III

MODIFICA ALL’ART. 135 COSTITUZIONE

IN MATERIA DI NOMINA DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E FORMAZIONE DI ELENCHI

ART.4

All’art.135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a)     il primo comma è sostituito dal seguente: “La Corte costituzionale è composta di quindici giudici eletti dai cittadini a suffragio universale diretto”; b)     il secondo comma è sostituito dal seguente: “I giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo della giurisdizione superiore ordinaria, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio, iscritti su domanda degli interessati in apposito elenco costituito entro 6 mesi prima di ciascuna elezione”; c) al terzo comma la parola “nove” è sostituita dalla parola “sei”; le parole “e non possono essere nuovamente nominati” sono sostituite dalle parole “e possono essere rieletti dai cittadini”; d) al comma 4 la parola “termine” è sostituita da “mandato”; dopo la parola “mandato” sono inserite la seguenti parole “, in caso di mancata rielezione,”; alla fine della frase  è aggiunta la seguente parte: “In caso di cessazione anticipata delle funzioni di uno o più giudici subentrano i primi non eletti, sino alla copertura delle cariche rimaste vacanti e sino alla scadenza del mandato in corso”; e) al comma 7 le parole “che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari” sono sostituite dalla seguente parte: “compilato ogni sei anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari e contestualmente a tale nomina”.