DIRITTO CHIUSA Legge di iniziativa popolare

Adeguamento della procedura e dell'esecuzione del Tso psichiatrico alla Costituzione ed agli obblighi internazionali dell'Italia

Raccolta terminata

Data apertura

14 dicembre 2024

Scadenza

25 giugno 2025

Sostenitori

1.706

Quorum

50.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

La proposta di riforma si ispira a anni di lavoro portati avanti dall’Associazione Diritti alla Follia, spesso osteggiata dal mondo psichiatrico, giudiziario e istituzionale. Questa “legalizzazione” del TSO psichiatrico rappresenta una riforma necessaria per sanare decenni di violazioni sistematiche dei diritti umani, oggi evidenziate anche dalla recente ordinanza n. 24124/2024 della Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che la normativa vigente non garantisce: -Notifiche tempestive e trasparenti del provvedimento di TSO; -Diritto al contraddittorio, per cui la persona interessata deve essere ascoltata dal Giudice tutelare; -Una piena tutela legale, tramite la nomina di un avvocato, anche d’ufficio; -Effettività del controllo giurisdizionale, che deve esaminare non solo la correttezza formale, ma anche il merito del provvedimento. Queste mancanze configurano un rischio di restrizioni arbitrarie della libertà personale, un tema che la Corte Costituzionale non potrà più eludere, anche alla luce delle raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT).

Quesito

Art. 1. L’ art. 33 della legge 1978/833 è sostituito dal seguente:

Art. 33 (Norme per gli accertamenti sanitari volontari ed obbligatori)

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico, con contestuale verifica delle condizioni di legge poste a base del richiesto accertamento e/o trattamento sanitario. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Tali strutture sono attrezzate per videoriprendere tutte le degenze, ivi comprese quelle in regime di trattamento sanitario volontario, a partire dall’ ingresso in reparto. Le videoriprese, delle quali è vietata l’utilizzazione a scopi di controllo del degente, devono essere conservate per la durata di sei mesi successivi al ricovero nell’ambito del quale sono state effettuate, e sono esaminabili ed estraibili esclusivamente sulla base di provvedimento dell’autorità giudiziaria o di richiesta svolta nell’ambito di investigazioni difensive ex art. 391 quater c.p.p. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere

accompagnati da iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. La persona sottoposta ad accertamento e/o trattamento sanitario obbligatorio deve sempre essere

informata, in un linguaggio che può capire, dei suoi diritti e dei mezzi previsti dalla legge per esercitarli. La struttura sanitaria deve provvedere a fornire tali mezzi, così come ad inoltrare tali richieste agli uffici relativi e competenti. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Chiunque, sia esso soggetto privato o associativo, può rivolgere al Sindaco richiesta motivata di revoca o di modifica del provvedimento con il quale e stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro 48 ore. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato

Art. 2. L’ art. 34 della legge 1978/833 è sostituito dal seguente:

Art. 34. (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori in ambito psichiatrico).

La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi in ambito psichiatrico sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma. Salvi i casi di seguito disciplinati, il trattamento psichiatrico è ammesso solo previo libero e informato consenso prestato da chi vi è sottoposto. Il trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico prevede che le cure possano essere prestate contro il consenso di chi vi è sottoposto solo se: a. esistano alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi terapeutici

b. le stesse determinino situazioni che configurino gli estremi dello stato di necessità, così come previsto dall’articolo 54 del Codice Penale c. i proposti interventi terapeutici non vengano accettati dall'interessato.

L'ordinanza che autorizza il trattamento sanitario obbligatorio è adottata dal Sindaco del luogo dove l'interessato si trova, su proposta motivata di un medico psichiatra, accompagnata da certificato di conferma ed adesione redatto da un secondo medico psichiatra in servizio presso il Servizio Sanitario Nazionale. Entrambi i certificati possono essere redatti solo dopo formale visita della persona nei cui confronti si procede. I due certificati debbono essere motivati in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge di cui al comma precedente, con analitica descrizione dei fatti e delle ragioni giustificanti il proposto trattamento sanitario obbligatorio, e con espressa indicazione delle misure sanitarie proposte e rifiutate. Nessun trattamento farmacologico coatto può essere attuato prima della notifica di cui all’ art. 35, comma II. Nel caso di trattamento sanitario obbligatorio che richieda degenza ospedaliera, lo stesso deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale. Il trattamento sanitario obbligatorio deve essere accompagnato da iniziative volte a recuperare il consenso dell'interessato, espressamente riportate in cartella clinica, e deve cessare - senza formalità - non appena venga meno uno dei presupposti di cui al comma quarto del presente articolo. Nel corso della degenza:

  1. non può essere impedito o limitato in alcun modo il diritto di ricevere visite negli orari stabiliti e/o di comunicare con chi si ritiene opportuno;
  2. deve essere garantito il diritto della persona di detenere ed utilizzare mezzi di comunicazione (ove lo stesso non disponga di autonomi mezzi di comunicazione, va garantito l’accesso ad una linea telefonica dedicata);
  3. deve essere garantita la possibilità da parte del ricoverato di dettare brevi note informative da inserire nella propria cartella clinica;
  4. deve essere garantita la trasmissione a cura del responsabile del reparto di eventuali memorie, richieste, istanze alle autorità competenti. Nel corso della degenza e su richiesta urgente del ricoverato, i familiari e i soggetti indicati dallo stesso di cui al successivo articolo 35 (difensore di fiducia, persone fisiche e/o associazioni di tutela autorizzate) sono autorizzate ad accedere al reparto al di fuori degli orari di visita per verificare le condizioni dello stesso. Non è ammessa la contenzione meccanica e farmacologica del paziente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura sono strutture aperte in condizioni analoghe agli altri reparti ospedalieri. Non può essere colposamente imputato al personale medico e infermieristico alcun accadimento

causalmente connesso alle condizioni di libertà del paziente imposte dal presente articolo.

Art. 3. L’ art. 35 della legge 1978/833 è sostituito dal seguente:

Art. 35. (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in ambito psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera e tutela giurisdizionale).

Il trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera ha la durata di 96 ore dall'emissione dell’Ordinanza Sindacale. L' Ordinanza con il quale il Sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio, da emanarsi entro 24 ore dalla iniziale proposta di cui all'art. 34 comma quinto, deve essere notificata a chi vi è sottoposto contestualmente alla sua esecuzione ed entro le successive 24 ore dalla sua adozione, tramite messo comunale, al Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune, nonché al difensore d’ufficio di cui al comma quarto del presente articolo. Se il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio è disposto dal Sindaco di un comune diverso da quello di residenza del ricoverato, ne va data comunicazione al Sindaco di quest'ultimo comune, nonché al Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto. L’Ordinanza Sindacale deve contenere a pena di nullità:

  1. l'informazione della obbligatorietà e della gratuità della difesa tecnica nella procedura di applicazione del trattamento sanitario obbligatorio;

  2. il nominativo del difensore d’ufficio, tratto da apposita sezione specializzata del relativo Albo e il suo indirizzo e recapito telefonico;

  3. l'indicazione della facoltà di nomina di un difensore di fiducia;

  4. l'indicazione della facoltà di nominare persone fisiche e/o associazioni di tutela autorizzate all’ accesso agli atti ed alle visite;

  5. l'indicazione del diritto ad avere la traduzione degli atti ed avere un interprete;

  6. una descrizione della procedura con l’espressa indicazione che è possibile ricorrere avverso la richiesta Ordinanza, e successivo decreto di convalida del Giudice Tutelare, anche autonomamente e senza formalità. Deve altresì essere specificato che il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, anche a mezzo della struttura ospedaliera in cui è inserito, ha l’obbligo di provvedere alla trasmissione del ricorso al Giudice Tutelare nonché di altre memorie e/o richieste e a dare copia al ricoverato dell’attestazione di avvenuto invio e ricezione. Il mancato rispetto di uno qualunque dei termini o delle forme indicati comporta la nullità dell’Ordinanza. Il Giudice Tutelare, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio ed eventuali memorie provenienti dall’ interessato o dal suo difensore, può con decreto interrompere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di cui al successivo comma. Il Giudice Tutelare, nelle successive 48 ore, celebra un’udienza di convalida alla quale si applica l’art. 391 del codice di procedura penale, e nel corso della quale devono altresì essere obbligatoriamente sentiti i parenti ed affini entro il secondo grado che siano presenti e lo richiedano nonché le persone di fiducia e le associazioni di tutela indicate dal soggetto. Il Giudice Tutelare, sentito il Sindaco o un suo delegato e gli psichiatri autori della proposta e della conferma, le persone presenti in grado di fornire informazioni ed assunte le iniziative istruttorie che ritiene necessarie circa le modalità attraverso la quale il trattamento obbligatorio è stato concretamente attuato, verificata la completezza e tempestività della notifica di cui al comma secondo, e disposti gli eventuali accertamenti provvede, con ordinanza motivata, a convalidare o non convalidare il provvedimento, dandone immediata comunicazione a chi vi è sottoposto ed alla struttura dove è ospitato. L’udienza dinanzi al Giudice Tutelare, a pena di improcedibilità deve essere preceduta da notifica da effettuarsi pena di nullità almeno 6 ore prima al difensore, la cui partecipazione è necessaria ed all’interessato. In caso di assenza del difensore, verificata la tempestività della notifica, il Giudice procede ai sensi dell’art. 97 c.p.p. E’ sempre sentito l’interessato che ne faccia richiesta, anche a mezzo del difensore.

Per consentire la partecipazione, nell’ipotesi che venga formulata espressa richiesta in tal senso

dall’interessato o dal suo difensore, l'udienza può svolgersi presso i locali dei Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, o comunque delle strutture ospedaliere nelle quali quest’ultimo sia collocato. In caso di mancata convalida del trattamento sanitario obbligatorio, l'ordinanza è trasmessa al “Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”, istituito ai sensi della legge 21 Febbraio 2014 n. 10 ed all’ Ordine dei Medici. In caso di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, la persona, allo scadere delle 96 ore, viene comunque posta in libertà. Nei casi in cui - in udienza - il Sindaco o il suo delegato, aderendo alla proposta del dirigente medico responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dove il ricovero coatto è avvenuto, richieda la continuità del trattamento sanitario obbligatorio, questa può essere disposta dal Giudice tutelare per ulteriori 96 ore, e rinnovata — prima della scadenza delle stesse - con provvedimento disposto a seguito di una nuova udienza in camera di consiglio, da svolgersi egualmente secondo le disposizioni dell’ art. 391 del codice di procedura penale. Il nessun caso il trattamento sanitario obbligatorio può essere rinnovato più di tre volte.

Il mancato rispetto di uno qualunque dei termini o delle forme indicati obbliga il Giudice Tutelare ad ordinare l'immediata liberazione del ricoverato. Il Giudice Tutelare, anche sollecitato da eventuali memorie provenienti dal ricoverato, dal suo difensore, dalle persone fisiche e dalle associazioni di tutela indicate dal soggetto ovvero operanti nel campo della tutela dei diritti degli utenti dei servizi sanitari, dai familiari, amici o da chiunque ne abbia interesse e se del caso assunte le opportune informazioni, può in ogni momento, con decreto motivato, interrompere il trattamento medesimo. Il Giudice Tutelare, in ogni caso, risponde formalmente con proprio decreto motivato, entro le 24 ore successive alle memorie, richieste istanze pervenute, dandone comunicazioni all'istante, all'interessato, al difensore, al responsabile del reparto e al Sindaco. Tutte le attività difensive sono esenti da imposta di bollo, e la decisione a seguito dell’udienza non è soggetta a registrazione.

Ogni Ordinanza dispositiva di trattamento sanitario obbligatorio è comunicata con immediatezza al

“Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”, istituito ai sensi della legge 21 Febbraio 2014 n. 10. Il “Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o provate della libertà personale” inserisce, nella relazione annuale prevista ai sensi dell’art. 7, lett. g, del d.1.23/12/2013 n. 146:

  1. un’anagrafe dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura che hanno ospitato ricoverati in Tso;

  2. il rilievo statistico del numero di persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio nel corso dell’anno precedente per SPDC;

  3. L’indicazione del numero medio dei giorni di ricovero coatto per SPDC;

  4. l’aggregazione provinciale e regionale dei dati.