ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE IN RACCOLTA FIRME Legge di iniziativa popolare

«Legge Lorini-Papa: Concessione della Laurea alla Memoria come Atto di Umanità e Riconoscimento»

Sostieni

Data apertura

30 ottobre 2024

Scadenza

28 febbraio 2026

Sostenitori

6.883

Quorum

50.000

Nota bene: le firme visualizzate qui si riferiscono esclusivamente a quelle raccolte online; il quorum finale si raggiunge sommando queste a quelle tradizionali. Qui sono aggiornate una volta al giorno.

Descrizione

La Legge Lorini-Papa disciplina la concessione della Laurea alla memoria agli studenti universitari italiani deceduti prima del completamento del proprio percorso accademico. La normativa prevede che la laurea postuma possa essere conferita agli studenti che abbiano completato almeno il 50% dei crediti previsti dal piano di studi del corso di laurea; in casi eccezionali, è possibile richiedere una deroga. La legge stabilisce una procedura dettagliata, in base alla quale i familiari stretti dello studente devono inoltrare una domanda al rettore dell’università presso cui il defunto era iscritto, corredata da certificato di morte, iscrizione, piano di studi, e attestazioni riguardanti esami superati e crediti acquisiti. La valutazione della richiesta è affidata al consiglio di dipartimento o al consiglio del corso di studi, il quale, esaminata la documentazione entro 90 giorni dalla ricezione, delibera la concessione del diploma di Laurea alla memoria con maggioranza semplice. Se approvata, la laurea viene conferita durante una cerimonia ufficiale organizzata dall’università, in cui familiari, amici e docenti possono commemorare lo studente scomparso. L’università provvede agli adempimenti necessari attraverso le proprie risorse, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Timeline sostenitori

Iniziative correlate

Altre iniziative della categoria "ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE" con raccolta firme attiva che potrebbero interessarti:

Quesito

Articolo 1: Finalità

La presente legge ha lo scopo di disciplinare la concessione della Laurea alla memoria a studenti universitari deceduti prima di completare il loro percorso di studi, in riconoscimento del loro impegno accademico e in onore della loro memoria. La Laurea alla memoria rappresenta un atto di riconoscimento simbolico e morale volto a supportare e confortare i familiari del defunto. Articolo 2: Requisiti

Possono beneficiare della Laurea alla memoria gli studenti iscritti presso università italiane che, al momento del decesso, abbiano completato almeno il 50% dei crediti formativi previsti dal piano di studi del corso di laurea. Il consiglio di dipartimento può valutare eventuali deroghe in casi eccezionali, tenendo conto di circostanze particolari come malattie o altre condizioni che abbiano impedito il regolare completamento degli studi. Articolo 3: Soggetti legittimati alla richiesta

La richiesta di Laurea alla memoria deve essere presentata dai familiari stretti del defunto, inclusi genitori, coniuge, figli o chi ne ha la tutela legale. I familiari possono delegare una terza persona a presentare la richiesta, mediante atto di delega formale che deve essere allegato alla domanda. In assenza di familiari stretti, la richiesta può essere presentata da altri parenti fino al terzo grado o da persone legate da comprovati vincoli affettivi al defunto. Articolo 4: Procedura di richiesta

La richiesta deve essere presentata in forma scritta al rettore dell'università presso cui il defunto era iscritto. La domanda deve includere:

  • Certificato di morte del defunto.
  • Certificato di iscrizione e piano di studi del defunto.
  • Documentazione attestante gli esami superati e i crediti acquisiti.
  • Eventuali attestazioni mediche o altri documenti rilevanti per casi particolari.
  • Atto di delega formale, se la richiesta è presentata da una persona delegata. La richiesta può essere accompagnata da una lettera motivazionale che illustri le ragioni personali e accademiche per le quali si ritiene opportuna la concessione della Laurea alla memoria. Articolo 5: Valutazione della richiesta

Il rettore, ricevuta la domanda, la trasmette al consiglio di dipartimento competente per una valutazione approfondita. Il consiglio di dipartimento valuta la richiesta entro 90 giorni dalla ricezione, esaminando tutta la documentazione fornita e, se necessario, richiedendo ulteriori informazioni o chiarimenti. Il consiglio delibera a maggioranza semplice sulla concessione della Laurea alla memoria, tenendo conto dei meriti accademici del defunto e delle motivazioni presentate. In caso di diniego della richiesta, il consiglio di dipartimento deve fornire una chiara e dettagliata spiegazione scritta, a firma del senato accademico. Articolo 6: Concessione della Laurea alla memoria

In caso di approvazione, l'università emette il diploma di Laurea alla memoria, specificando il carattere onorifico del riconoscimento. Il diploma viene consegnato ai familiari del defunto in una cerimonia ufficiale organizzata dall'università, che può includere un momento commemorativo in onore del defunto. La cerimonia può essere personalizzata su richiesta dei familiari, includendo interventi di amici, colleghi e professori che desiderano ricordare il defunto. Articolo 7: Disposizioni finali

Le università italiane sono tenute a integrare nei loro regolamenti interni le disposizioni relative alla Laurea alla memoria, in conformità con quanto stabilito dalla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto retroattivo di 12 mesi. Articolo 8: Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Eventuali spese straordinarie connesse all’organizzazione delle cerimonie ufficiali per la consegna della Laurea alla memoria sono a carico delle università, che possono ricorrere a sponsorizzazioni o fondi propri senza gravare sul bilancio pubblico. Articolo 9: Contestazione della decisione di diniego

In caso di diniego della richiesta di concessione della Laurea alla memoria, i familiari del defunto hanno il diritto di presentare un ricorso contro la decisione. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del diniego e deve essere indirizzato al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio. Il ricorso deve includere:

  • Una copia della decisione di diniego ricevuta.
  • Le motivazioni per cui si ritiene la decisione ingiusta o non corretta.
  • Eventuali ulteriori documenti o prove a supporto della richiesta di concessione della Laurea alla memoria. Il TAR, ricevuto il ricorso, valuta la documentazione e le motivazioni presentate e decide in merito entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso stesso. La decisione del TAR è definitiva e vincolante per l'università.

In caso di accoglimento del ricorso, l'università è tenuta a emettere il diploma di Laurea alla memoria e a organizzare la cerimonia di consegna secondo quanto previsto dall'articolo 6.