Istanza e dichiarazione telematica¶
In cosa consiste¶
È il diritto di presentare istanze1 e dichiarazioni per via telematica - considerate valide dalle amministrazioni riceventi ed equivalenti a quelle sottoscritte con firma autografa apposta innanzi all'addetto al procedimento - se rispettano uno dei seguenti requisiti:
- a) sono sottoscritte con firma digitale ( le informazioni sul come ottenere la firma sono disponibili alla pagina dedicata del sito web istituzionale di AgID;
- b) il richiedente o il dichiarante sono identificati con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o con la carta d'identità elettronica (CIE) o la con la carta nazionale dei servizi (CNS);
- b-bis) sono formate tramite il punto di accesso telematico2 per i dispositivi mobili App IO;
- c) sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d'identità;
- c-bis) con invio telematico dal domicilio digitale dell'istante o del dichiarante. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale3 avvalendosi dell'applicazione mobile IO.
Per quanto riguarda le comunicazioni (presentazione di istanze, di dichiarazioni, di dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici) tra le imprese e le amministrazioni pubbliche si fa presente che le stesse avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sempre con le modalità telematiche le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi PEC inseriti negli elenchi previsti dal CAD (INI-PEC e iPA). (Vedi paragrafo domicilio digitale e comunicazioni elettroniche).
Come può essere tutelato questo diritto¶
Qualora l'amministrazione destinataria dell'istanza o della dichiarazione telematica formata in base all'art. 65 del CAD non la ritenga valida4 , è possibile inviare una segnalazione al Difensore (vedi paragrafo Tutela dei diritti di cittadinanza digitali: il Difensore civico per il digitale).
Casi pratici¶
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Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 s.m.i., art. 64-bis, funzione prevista dal CAD e al momento non attiva. ↩
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Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 s.m.i., art.3-bis, comma 1-ter. ↩
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Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, art. 65, comma 1-ter. ↩