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Accessibilità

In cosa consiste

È il diritto delle persone, in particolare di quelle con disabilità, ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai servizi informatici, telematici e di pubblica utilità della pubblica amministrazione attraverso le tecnologie assistive o configurazioni particolari (ad es. accedere a documenti pubblicati in formato accessibile, fruire di siti e applicazioni mobili organizzati in una struttura informativa di facile consultazione).

Per accessibilità1 si intende la capacità dei sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, di erogare - senza discriminazioni - servizi e fornire informazioni fruibili, facili e semplici da usare. I soggetti erogatori pubblici e privati devono rispettare le regole in ambito di accessibilità stabilite dalla legge. Le Pubbliche Amministrazioni nel rispetto delle linee guida AgID sull'accessibilità degli strumenti informatici pubblicano ad esempio gli obiettivi di accessibilità, la dichiarazione di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, i documenti informatici in formato testo e non scansionato in formato immagine, ecc..

Come può essere tutelato questo diritto

La legge 1° marzo 2006, n. 672 stabilisce le regole per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni attraverso un ricorso al Giudice Amministrativo.
Inoltre, in base alle funzioni che l'ordinamento attribuisce al Difensore civico per il digitale, è possibile rivolgersi allo stesso tramite una segnalazione o tramite un reclamo seguendo uno dei due percorsi e previsti dai regolamenti. In caso di segnalazione per presunte violazioni di cui all'articolo 17, comma 1-quater del CAD, è possibile presentare una segnalazione (ad es. mancata pubblicazione della dichiarazione di accessibilità, pubblicazione documenti non accessibili ecc.) (vedi paragrafo Tutela dei diritti: il Difensore civico per il digitale - percorso funzione A).

Invece in base alla disciplina specifica in materia di accessibilità, è possibile trasmettere al Difensore civico per digitale un reclamo relativo ai siti web e alle applicazioni mobili che risultino non coerenti ai principi di accessibilità stabiliti dalla Legge 4/2004 e dalle linee guida AgID (vedi paragrafo Tutela dei diritti: il Difensore civico per il digitale - percorso funzione B3).

Casi pratici

  • Invito 1/2018 (mancato rispetto requisiti accessibilità di documenti pubblicati);
  • Invito 20/2020 (mancato rispetto requisiti accessibilità di siti web);
  • Invito 27/2020 (mancato rispetto requisiti accessibilità di siti web).

  1. Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" 

  2. Art. 9, comma 1-bis, legge 9 gennaio 2004, n. 4

  3. Art. 3-quater, co. 2 lett. c, legge 9 gennaio 2004, n. 4