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- Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/[...]

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# Legislatura 19ª - 1ª e 2ª riunite - Resoconto sommario n. 93 del 30/07/2026

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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 418

Le Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 3, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di approfondire il concetto di «revisione umana qualificata», anche tenendo conto di quanto previsto dal successivo comma 5;

in relazione all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di estendere il divieto ivi previsto al mero utilizzo di dati operativi sensibili, e di ammettere viceversa il ricorso a dati sintetici o a dati reali oggetto di mascheramento o di pseudonimizzazione;

in relazione all'articolo 4, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di integrare la previsione in modo tale che siano individuate le diverse figure previste dalla normativa in materia di trattamento di dati personali (titolare/responsabile), anche mediante rinvio alle collaborazioni disciplinate dalla medesima disposizione;

in relazione all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 13, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di chiarire la natura della "banca dati di riferimento" e di definirne, anche tramite rinvio al decreto di cui all'articolo 9, comma 5, i requisiti minimi relativi all'accuratezza e all'affidabilità, alle misure di sicurezza, ai tempi di cancellazione e alle garanzie di non incrementalità del set di confronto per ogni singolo utilizzo autorizzato;

in relazione all'articolo 8, comma 8, valuti il Governo l'opportunità di integrare le deroghe all'obbligo di cancellazione con l'espresso richiamo al rispetto dei presupposti individuati dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

in relazione all'articolo 9, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di integrare la previsione con il riferimento agli obblighi di cui agli artt. 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

in relazione all'articolo 10, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di chiarire in maniera più puntuale l'autonomia tra il momento di mera acquisizione delle immagini rispetto a quello successivo di attivazione delle tecnologie di intelligenza artificiale per l'analisi di quelle immagini, anche al fine di ricondurre in maniera più puntuale quest'ultima attività al disposto dell'articolo 26, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2024/1689;

in relazione all'articolo 10, comma 9, valuti il Governo l'opportunità di inserire un richiamo espresso alle garanzie e ai limiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

in relazione all'articolo 10, comma 12, valuti il Governo di precisare che, tra i soggetti proprietari dei luoghi e delle strutture in cui si svolgono gli eventi di cui al comma 3, sono ricompresi anche gli enti locali titolari di piattaforme di videosorveglianza;

in relazione al Titolo II, valuti il Governo, in coerenza con l'impianto normativo complessivo, l'inserimento di ulteriori interventi nella materia penale, diretti a contrastare in termini più efficaci, sul piano della procedibilità e sul piano sanzionatorio, l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, quando sono messi in pericolo diritti meritevoli di particolare tutela;

in relazione all'articolo 12, valuti il Governo l'opportunità di differenziare le diverse posizioni soggettive descritte, con particolare riferimento all'utilizzatore professionale, di chiarire il concetto di «sorveglianza umana» e di precisare la fonte delle misure tecniche di sicurezza rilevanti;

in relazione all'articolo 13, valuti il Governo l'opportunità di chiarire il regime di utilizzabilità probatoria nella fase dibattimentale dei risultati dell'identificazione biometrica;

in relazione all'articolo 13, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di qualificare con maggiore dettaglio le banche dati utilizzabili ai sensi del comma 3, in ipotesi anche aggiungendo una precisazione nell'articolo 9, comma 5, sulla tipologia delle stesse e di integrare la previsione, analogamente a quanto previsto all'articolo 8, comma 3, con il riferimento al divieto di utilizzo di banche dati ottenute mediante tecniche di scraping non mirato o in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali,

in relazione all'articolo 13, comma 7, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il contenuto del provvedimento d'urgenza del pubblico ministero ivi previsto deve avere il medesimo contenuto del provvedimento del giudice di cui al comma 6;

in relazione all'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di introdurre parametri affidabili di orientamento per gli enti, nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche eventualmente introducendo presunzioni di adeguatezza quando detti modelli sono conformi a linee guida o ad altri criteri validati a livello internazionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

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