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Tutela dei diritti: il Difensore civico per il digitale

Nel caso in cui le amministrazioni non garantiscano l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale, oltre le forme di tutela amministrativa (quali ad es. istanza in autotutela, class action, difensore civico regionale, ricorso all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità Amministrativa, etc.), vi è la possibilità, semplice e gratuita, di inviare una segnalazione al Difensore civico per il digitale (DCD).

Il DCD, figura prevista in precedenza presso ogni amministrazione e dal 2018 istituito presso l'AgID, assume la funzione di difensore unico a livello nazionale, al quale sono attribuite le seguenti due funzioni:

  • Funzione A raccoglie le segnalazioni relative alle presunte violazioni del CAD o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti di cittadinanza digitale dei cittadini e delle imprese (art.17, comma 1 quater del CAD);
  • Funzione B decide in merito alla corretta attuazione della legge sulla accessibilità agli strumenti informatici per le persone con disabilità in caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità o di esito insoddisfacente del monitoraggio, disponendo eventuali misure correttive anche in caso di reclami di utenti relativamente a dichiarazioni di accessibilità (art.3-quinquies della legge n.4/2004).

A seconda della funzione che il DCD è chiamato a svolgere (Funzione A o Funzione B) sono previsti due percorsi differenti di seguito richiamati.

Percorso per la Funzione A

È possibile inviare una segnalazione al DCD compilando l'apposito form presente sul sito istituzionale di AgID.

A tal fine occorre:

  • circostanziare e dettagliare l'evento, indicando tutti gli elementi informativi necessari all'esame da parte del difensore;
  • fare una segnalazione per ogni amministrazione che si ritiene coinvolta nelle presunte violazioni.

Qualora il Difensore ritenga le segnalazioni non manifestamente infondate le trasmette al Direttore Generale per l'attività di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio dell'AgID che potrà applicare sanzioni pecuniarie alle amministrazioni che violino le regole previste dalla normativa in materia ICT (art. 17 comma 1 quater e art. 18 bis CAD, così come modificato dall'art. 41 del D.L. 77/2021, vedi paragrafo attori della governance del digitale).

ℹ️ https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale

Percorso per la Funzione B

Per problematiche relative alla "Dichiarazione di accessibilità" prevista dalla Legge n.4/2004, l'art.3 quater, comma 2, lett. c) prevede che l'utente, esclusivamente tramite l'apposito link presente sul sito del soggetto erogatore (ad esempio pubblica amministrazione, ente pubblico economico, ecc.), possa segnalare al DCD eventuali risposte ritenute insoddisfacenti o mancate risposte da parte dei soggetti erogatori. Al riguardo il DCD decide disponendo eventuali misure correttive e informando l'Agenzia per l'Italia digitale (art.3-quinquies della legge già citata).

Attenzione

Per tale funzione non va quindi utilizzata la modalità prevista per il Percorso A, "Invia una segnalazione al difensore civico per il digitale".

ℹ️ https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/dichiarazioni-accessibilita